Arriva la legittimazione del licenziamento e della cancellazione dalla GAE per gli insegnanti quando sussistono atti moralmente discutibili. Ecco cosa ha stabilito la Cassazione.
Interessanti novità provengono dalla Cassazione, che ha legittimato il licenziamento degli insegnanti e la cancellazione dalla GAE in caso di atti moralmente discutibili.
La legittimazione arriva con una sentenza della Cassazione riferita ad una docente esclusa dalla Graduatorie d’istituto per aver commesso dei fatti di una certa gravità e che aveva, poi, fatto ricorso.
Questa sentenza, dunque, va a legittimare il licenziamento nel caso di atti moralmente discutibili ed afferma alcuni principi interessanti relativamente alla proporzionalità del provvedimento disciplinare.
La Cassazione ha voluto sottolineare che in tema di licenziamento per giusta causa non può sussistere alcuna forma di automatismo dopo l’accertamento dell’illecito disciplinare e che il giudice deve comunque valutare tutta una serie di fattori che andremo a vedere nello specifico.
La sentenza costituisce un precedente importante in tema di licenziamento per giusta causa nell’ambito dell’insegnamento e legittima soprattutto la cancellazione dalla graduatoria ad esaurimento per quei docenti che commettono fatti di una certa gravità e moralmente discutibili.
Vediamo, dunque, i dettagli sulla sentenza emessa e quali sono le novità che introduce per gli insegnanti.
Licenziamento e cancellazione dalla GAE: legittimi per atti moralmente discutibili
La legittimazione del licenziamento per giusta causa e per la cancellazione dalla GAE per i docenti che commettono atti moralmente discutibili arriva tramite la sentenza 09-01-2017 n. 209 della Cassazione, relativamente alla sezione lavoro.
L’accaduto viene commentato da Orizzontescuola.it e potrebbe far discutere, data la decisione del giudice.
La sentenza è stata emessa nei confronti di una docente che in sede penale era stata riscontrata un’ipotesi lieve del reato di violenza sessuale, considerando che non vi era stata la congiunzione carnale e la passività del comportamento subito.
La docente aveva deciso di far ricorso perché riteneva che il giudice di merito non avesse applicato correttamente il principio di proporzionalità tra la sanzione applicata e i fatti contestati.
Ciò perché vi sarebbe stato un appiattimento tra la motivazione del provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare e il contenuto della sentenza di patteggiamento.
La sanzione, appunto, consisteva nel licenziamento e nell’esclusione definitiva dall’insegnamento, con contestuale cancellazione dalla GAE.
Il fatto di aver ritenuto legittima la sanzione più grave tra quelle che regolano la suddetta disciplina si pone in contrasto con quanto era stato stabilito in sede penale, ma la Cassazione ha chiarito anche questo punto. Vediamo insieme cosa ha detto.
Cassazione: nessun automatismo in tema di licenziamento per giusta causa
La sentenza di licenziamento e di cancellazione dalla GAE, dunque, è stata ritenuta legittima dalla Cassazione e per il caso si è deciso di applicare la sanzione più grave fra quelle previste.
Questo perché, come ha precisato la Cassazione richiamando anche una precedente sentenza (Cass., n 18858 del 2016), in tema di licenziamento per giusta, a seguito dell’accertamento del comportamento illecito, il giudice ha comunque l’obbligo di valutare vari fattori e questo anche in materia di pubblico impiego contrattualizzato.
I fattori tenuti in considerazione sono la gravità dei fatti di cui è accusato il lavoratore, tenendo anche conto della portata oggettiva e soggettiva degli stessi, oltre che le circostanze in cui sono avvenuti e la misura dell’intenzionalità.
Insieme a questi aspetti, va anche considerata la proporzionalità fra questi fatti e la sanzione inflitta.
Nel caso della sentenza nei confronti della docente, la Cassazione ha ritenuto di applicare la pena più alta proprio perché questi costituivano un “grave disvalore disciplinare morale e sociale” e questo a prescindere dal fatto che in sede penale fosse stata “ritenuta la sussistenza di una ipotesi di minore gravità” che aveva determinato la riduzione della pena in misura che non andasse oltre i due terzi.
Queste considerazioni hanno fatto sì che il ricorso della docente fosse respinto e che fosse confermata la sentenza di licenziamento e di cancellazione dalla GAE.
In sostanza, la sentenza determina la facoltà del giudice di ritenere legittima l’esclusione definitiva dall’insegnamento qualora i fatti commessi costituiscano atti moralmente discutibili.
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