L’Inps ha aggiornato gli importi per malattia, paternità e maternità nel 2023. Ecco quali sono i nuovi importi e chi riceverà più soldi.
Il 21 aprile 2023 l’Inps ha pubblicato sul sito ufficiale la nuova circolare con gli importi per il calcolo dell’indennità di malattia, maternità e paternità, aggiornati in base alla variazione dei prezzi al consumo resi dall’Istat. Si tratta, in particolare, della circolare n. 43 che elenca le cifre per i diversi lavoratori, alcuni dei quali potranno ricevere più soldi dall’Inps.
Nel complesso, il documento contiene i dettagli circa le indennità di malattia, la maternità e la paternità, oltre alle prestazioni relative alla tubercolosi. I beneficiari sono come sempre suddivisi a seconda dell’occupazione lavorativa, mentre vengono indicati anche i limiti di reddito utili per il calcolo dell’indennità dei congedi parentali, oltre ai massimali di riferimento per i periodi di congedo riconosciuti ai familiari di disabili gravi.
Malattia, maternità e paternità: i nuovi importi dell’Inps per il 2023
L’indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi seguiranno i nuovi importi aggiornati secondo i valori Istat, in riferimento ai periodi di paga del 2023.
I lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, per le prestazioni citate hanno diritto a un’indennità pari alla retribuzione del mese precedente e comunque non inferiore a 53,95 euro. Anche per i lavoratori agricoli a tempo determinato si prevede un importo pari alla retribuzione del mese precedente, in questo caso con un minimale di 48 euro. Per i compartecipanti familiari e i piccoli coloni, invece, bisogna ancora far riferimento (in via provvisoria) ai valori del 2022, utilizzando per i congedi parentali il limite di reddito di 60,26 euro.
Per quanto riguarda i lavoratori italiani operanti all’estero in paesi extracomunitari bisogna riferirsi alle retribuzioni convenzionali utili per il calcolo dei contributi dovuti per il 2023.
Per l’indennità di maternità e paternità per i lavoratori addetti ai servizi familiari, si segue il seguente schema di importi orari di riferimento:
- 7,90 euro per le retribuzioni effettive fino a 8,92 euro;
- 8,92 euro per le retribuzioni effettive comprese fra 8,93 euro e 10,86 euro;
- 10,86 euro per le retribuzioni effettive superiori a 10,86 euro;
- 5,75 euro per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.
Per le lavoratrici e i lavoratori autonomi gli importi per il calcolo dei congedi parentali, delle indennità di maternità, paternità o interruzione della gravidanza si seguono, invece, i seguenti importi di riferimento (su base giornaliera):
- 48 euro per coltivatori diretti, coloni, mezzadri, e imprenditori agricoli professionali (corrispondenti al limite di retribuzione giornaliera, con riferimento a nascite o ingressi in famiglia avvenuti nel 2023);
- 53,95 euro per gli artigiani e i commercianti;
- 29,98 euro per i pescatori.
Per gli iscritti alla gestione separata l’indennità di malattia deve invece rispettare i seguenti importi:
- 24,88 euro se nei 12 mesi precedenti risultano versate da 1 a 4 mensilità contributive;
- 37,32 euro se nei 12 mesi precedenti risultano accreditate da 5 a 8 mensilità contributive;
- 49,76 euro se nei 12 mesi precedenti risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.
Qui la circolare completa
La circolare n. 43 ha reso noti anche gli importi da prendere in considerazione per il 2023 riguardo al calcolo delle prestazioni di malattia, maternità, paternità e congedi parentali per gli iscritti alla gestione separata. In base ai valori dell’aliquota, si può quindi ottenere il contributo mensile per l’accertamento del requisito richiesto dall’Inps, su un minimale di reddito pari a 17.504 euro per il 2023. Di conseguenza il contributo mensile utile è pari a:
- 382,61 euro per i liberi professionisti;
- 491,86 euro per i collaboratori e le altre figure assimilate;
- 510,97 euro per i collaboratori e le figure assimilate a cui si applica l’aliquota del 35,03%.
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