Mobilità docenti 2023/2024, al via le domande: chi può spostarsi e scadenze

Teresa Maddonni

2 Marzo 2023 - 18:24

Ordinanza Miur per la mobilità docenti 2023/2024: per spostarsi in un’altra scuola gli insegnanti, Ata e personale educativo devono inviare la domanda da marzo secondo un calendario specifico.

Mobilità docenti 2023/2024, al via le domande: chi può spostarsi e scadenze

Al via le domande per la mobilità docenti 2023/2024 a partire dal prossimo lunedì 6 marzo 2023. Il ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara ha infatti firmato l’ordinanza per la mobilità 2023/2024 che non riguarda solo gli insegnanti, ma anche il personale Ata e quello educativo.

La firma, si legge nel comunicato del Miur, arriva dopo un confronto costruttivo con le Organizzazioni Sindacali, centrato sull’applicazione dei vincoli normativi alla mobilità, in particolare sulla categoria dei docenti neo immessi in ruolo. L’ordinanza tiene conto di quanto richiesto dai sindacati e permette ai docenti di fare domanda di mobilità fino a che non verranno adottate le norme interpretative.

Non tutti i docenti potranno fare domanda di mobilità dal momento che, oltre a essere di ruolo, occorre rispettare il vincolo triennale. Vediamo cosa prevede l’ordinanza sulla mobilità docenti 2023/2024, chi può spostarsi e quali sono le date per l’invio delle domande e le altre scadenze.

Mobilità docenti 2023/2024, al via le domande: scadenze

Al via le domande per la mobilità docenti 2023/2024 che interessa anche il personale Ata e quello educativo. Per le varie categorie sono previste diverse scadenze per l’inoltro della domanda di mobilità per il prossimo anno scolastico. L’ordinanza del Miur fissa il calendario con le date e nel dettaglio:

  • i docenti possono inviare la domanda di mobilità 2023/2024 dal 6 al 21 marzo 2023;
  • per il personale educativo può fare domanda dal 9 al 20 marzo;
  • il personale Ata può inviarle dal 17 marzo al 3 aprile 2023.

Mobilità docenti 2023/2024: date esiti

Non solo le date per l’invio delle domande, perché il Miur nell’ordinanza comunica anche le scadenze per gli esiti della mobilità 2023/2024 e quindi dei trasferimenti. Nel dettaglio:

  • per il personale docente per tutti i gradi di istruzione, inclusi i docenti delle discipline specifiche dei licei musicali, la pubblicazione dei trasferimenti è fissata al 24 maggio 2023;
  • per il personale educativo la pubblicazione dei trasferimenti è fissata al 29 maggio 2023;
  • per il personale Ata la pubblicazione dei trasferimenti è fissata al 1° giugno 2023.

Mobilità docenti 2023/2024 con vincolo triennale: chi può spostarsi

Chiarite quali sono le scadenze occorre ricordare che per la mobilità docenti 2023/2024 esiste il vincolo triennale, che riguarda anche il personale Ata ed educativo.

Questo significa che al momento solo alcuni insegnanti possono spostarsi. Più che di vincolo triennale, occorre parlare di vincoli triennali al plurale.

Il vincolo triennale nello specifico stabilisce che un docente appena immesso in ruolo, quindi con un contratto a tempo indeterminato, debba aspettare tre anni prima di chiedere il trasferimento il che, per molti insegnanti che lavorano lontano dalla propria terra di origine - si pensi a tutti coloro che dal Sud si spostano al Nord del Paese - vuol dire rimandare il rientro a casa. I vincoli triennali per la mobilità docenti sono i seguenti:

  • vincolo triennale previsto dal decreto n. 36/2022 che si applica a tutti i docenti immessi in ruolo a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023. Sono esclusi da questo vincolo i docenti immessi in ruolo nell’anno scolastico 2022/2023, ma con retrodatazione giuridica al 1° settembre 2021 (ricordiamo che è infatti in vigore l’anno di prova prima della definitiva immissione in ruolo con contratto a tempo indeterminato);
  • vincolo triennale previsto dal Ccnl “Istruzione e ricerca” 2018 che riguarda coloro che hanno presentato domanda di mobilità professionale o territoriale scegliendo una singola scuola, quindi esprimendo una preferenza puntuale. Tale vincolo triennale non si applica “ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13 del Ccni 2022 e alle condizioni previste dal suddetto contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza e ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa”;
  • vincolo triennale previsto dal decreto n.73/2021, meglio conosciuto come Sostegni bis, che si applica qualora i docenti abbiano fatto e ottenuto già la mobilità interprovinciale su qualsiasi tipo di preferenza, sia puntuale (singola scuola) o sintetica (più opzioni).

Per maggiori dettagli sulla normativa e i vincoli in oggetto consigliamo di consultare l’ordinanza ministeriale che alleghiamo di seguito.

Ordinanza ministeriale
Mobilità docenti 2023/2024: ordinanza del ministero dell’Istruzione e del merito. Chi può trasferirsi, scadenze e domanda.

Ricordiamo che per i docenti di sostegno il vincolo di mobilità vale per 5 anni. Si legge infatti nell’ordinanza:

“Il personale docente immesso in ruolo per l’insegnamento su posti di sostegno può presentare domanda di mobilità, qualora ne abbia titolo avendo assolto i vincoli di permanenza di cui alla normativa vigente, solo per tale tipologia di posto, per i primi cinque anni dalla decorrenza giuridica dell’immissione in ruolo.”

Mobilità docenti 2023/2024: chi può fare domanda e come

I docenti per i quali non vale il vincolo triennale possono fare domanda di mobilità 2023/2024 e nello specifico sono:

  • insegnanti neo immessi in ruolo nell’anno scolastico 2022/2023 ma con retrodatazione giuridica al 1° settembre 2021, come indicato sopra;
  • docenti immessi in ruolo nell’anno scolastico 2021/2022 che non hanno ottenuto alcun trasferimento per anno scolastico corrente;
  • docenti immessi in ruolo nel 2020/2021 (o precedenti) che non hanno ottenuto alcun trasferimento nei due anni successivi;
  • docenti immessi in ruolo nell’anno scolastico 2021/2022 (o precedenti) che hanno ottenuto successivamente il trasferimento provinciale su preferenza sintetica (distretto, comune);
  • docenti in soprannumero nella scuola di titolarità;
  • docenti che usufruiscono della 104 per l’assistenza a una persona con disabilità.

Singolare, invece, è il caso dei docenti neo immessi in ruolo a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023 per i quali varrebbe il vincolo triennale del decreto n.36/2022. Costoro, stando all’ordinanza, e come lascia intendere il ministero nel comunicato, possono tuttavia presentare domanda di mobilità con riserva in attesa di chiarimenti normativi. Qualora il provvedimento che dovrebbe sospendere il blocco della mobilità non dovesse essere approvato, la domanda dei neoassunti verrà rigettata.

“Abbiamo lavorato per contemperare le esigenze della continuità didattica nell’interesse degli studenti con le istanze di mobilità dei docenti assunti a settembre - ha specificato Valditara - facendo il massimo sforzo, a fronte di precisi paletti normativi e impegni assunti in sede europea dal precedente governo. A tale riguardo abbiamo avviato una forte interlocuzione con la Commissione Ue in merito alla tempistica e all’ambito di applicazione dei vincoli sulla mobilità. Con l’ordinanza garantiamo in ogni caso il regolare avvio del prossimo anno scolastico”.

Docenti e personale Ata possono inviare le domande di mobilità 2023/2024 secondo le scadenze stabilite, all’Ufficio scolastico regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione – corredate dalla necessaria documentazione, attraverso il portale “Istanze online” del sito del ministero dell’Istruzione.

Specifica l’ordinanza che nell’apposita sezione del sito “Mobilità” saranno fornite le indicazioni operative e la modulistica necessaria.

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