Di seguito un approfondimento sul monitoraggio fiscale e il relativo ambito oggettivo e soggettivo delle attività finanziarie e degli investimenti detenuti all’estero dai soggetti fiscalmente residenti in Italia.
La disciplina sul monitoraggio fiscale delle attività finanziarie e degli investimenti detenuti all’estero dai soggetti fiscalmente residenti in Italia, contenuta nel D.L. 167 del 1990 convertito dalla Legge n. 227/1990, è stata profondamente innovata prima nel 2013, per effetto dell’art. 9 della L. 97/2013 e successivamente nel 2017 ad opera dell’art. 8 del D.Lgs. 90/2017.
Ai sensi dell’articolo 4, co. 1, del D.L. 167/1990 sono obbligati al monitoraggio fiscale le (i) persone fisiche, (ii) le società semplici soggetti e (iii) gli enti non commerciali, fiscalmente residenti in Italia, che detengono investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.
La disciplina del monitoraggio fiscale – Ambito soggettivo
L’obbligo di monitoraggio fiscale riguarda anche il soggetto che, pur non essendo possessore diretto del patrimonio estero, rivesta la qualifica di “titolare effettivo” come definito dalla disciplina antiriciclaggio.
In particolare, il D.Lgs. 231/2007 definisce titolare effettivo la persona fisica, diversa dal cliente-persona fisica, nell’interesse della quale, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita (art. 1, co. 2 lett. pp).
Nel caso in cui il cliente è un soggetto diverso da una persona fisica, il titolare effettivo coincide con la persona fisica cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo (art. 20).
In caso di società si intende per titolare effettivo:
- il titolare, diretto o indiretto (per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona), di una partecipazione superiore al 25% della società che detiene il bene all’estero;
- in alternativa, la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
- del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria,
- del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria,
- dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante;
- in via residuale, la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.
In caso di persona giuridica privata sono titolari effettivi, cumulativamente:
a) il fondatore, ove in vita;
b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
In caso di trust i titolari effettivi sono, cumulativamente:
- il disponenti (o settlor);
- il trustee;
- l’eventuale guardiano (o protector);
- i beneficiari o classi di beneficiari;
- qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.
Ambito oggettivo
Oggetto di dichiarazione nel quadro RW sono tutti gli investimenti di natura patrimoniale detenuti all’estero suscettibili di produrre redditi di fonte estera imponibili in Italia, indipendentemente dall’effettiva produzione di detti redditi.
In tal modo è stato esteso l’obbligo anche a ipotesi in cui la produzione dei redditi imponibili non sia effettiva ma soltanto astratta o potenziale.
A titolo esemplificativo devono essere indicati nel quadro RW, se detenuti all’estero:
- gli immobili o i diritti reali immobiliari, anche se tenuti a disposizione;
- gli oggetti preziosi e le opere d’arte, anche se detenuti in cassette di sicurezza presso intermediari non residenti;
- i beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri, come ad esempio navi da diporto.
Con specifico riferimento agli immobili, la Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 28/E/2012 ha precisato che, in caso di localizzazione in uno Stato appartenente all’Unione Europea o in un Paese aderente allo Spazio Economico Europeo, il valore del cespite ai fini del monitoraggio fiscale è costituito:
- dal valore catastale, quale valore dell’immobile per la determinazione di imposte di natura reddituale o patrimoniale ivi dovute, anche se gli immobili sono pervenuti per successione o donazione ovvero,
- in caso di assenza di valore catastale, dal valore determinato dall’applicazione al reddito medio ordinario dei moltiplicatori previsti dalla legislazione del Paese dove è situato l’immobile ovvero,
- in caso di assenza di moltiplicatori locali, dal valore determinato applicando al predetto reddito medio ordinario i coefficienti stabiliti ai fini dell’IMU ovvero,
- in caso di assenza di valori catastali, dal costo risultante dall’atto di acquisto ovvero
- in assenza del costo di acquisto, dal valore di mercato rilevabile nella zona del Paese dove è situato l’immobile.
Nel residuo caso di detenzione in un Paese extra Ue, il valore dell’immobile è pari al costo di acquisto o al valore di mercato, rilevabile alla fine del periodo d’imposta o del periodo di detenzione.
Gli investimenti diversi dagli immobili sono valorizzati al costo di acquisto ovvero al valore di mercato all’inizio del periodo d’imposta (o del primo giorno di detenzione se successivo) e al termine dello stesso (o al termine del periodo di detenzione se precedente).
Gli obblighi non sussistono per gli immobili situati all’estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d’imposta 2020, fatti salvi i versamenti relativi all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero.
Sono oggetto di rilevazione anche le attività estere di natura finanziaria, ossia le attività da cui derivano redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera quali, a titolo esemplificativo:
- le attività i cui redditi finanziari sono corrisposti da soggetti non residenti;
- i contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, ad es. finanziamenti;
- i metalli preziosi allo stato grezzo o monetato detenuti all’estero;
- le attività finanziarie italiane detenute all’estero.
Il valore delle attività estere di natura finanziaria da indicare nel quadro RW è determinato sulla base dei criteri previsti ai fini IVAFE (anche se l’imposta non dovuta), ossia: - per la generalità delle attività estere e per le attività finanziarie quotate in mercati regolamentati, il valore di mercato rilevato al termine del periodo d’imposta o al termine del periodo di detenzione, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le singole attività ovvero dell’impresa di assicurazione estera;
- in caso di attività finanziarie non quotate in mercati regolamentati o di attività che, seppur quotate, sono state escluse dalla negoziazione, il valore nominale o, in mancanza, il valore di rimborso anche se rideterminato ufficialmente o, in mancanza, il costo di acquisto.
Considerato che la rilevazione riguarda le attività finanziarie e gli investimenti all’estero detenuti nel periodo d’imposta, occorre compilare il quadro RW anche se l’investimento non è più posseduto al termine del periodo d’imposta ed anche se lo si è posseduto per un solo giorno per tutto il periodo d’imposta.
Non devono essere indicati nel quadro RW i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero con un valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta 2020 inferiore a 15.000 euro.
Tuttavia, resta fermo l’obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta l’IVAFE, quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti dei conti correnti e dai libretti di risparmio detenuti all’estero è superiore a 5.000 euro.
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