Il bonus bici e monopattini elettrici è fruibile nella dichiarazione dei redditi 2022, non oltre il periodo d’imposta 2022. Vediamo dove indicare il credito di imposta pari al 100% e fino a 750 euro.
Il bonus bici e monopattini elettrici è fruibile per il 100% dell’importo risultante dall’ultima istanza validamente presentata all’Agenzia delle Entrate e va utilizzato non oltre il periodo d’imposta 2022. Lo ha stabilito l’Ufficio con il provvedimento n. 176217 del 23 maggio 2022.
Vediamo in quale Quadro della dichiarazione dei redditi 2022 deve essere indicato il credito di imposta.
Monopattini elettrici: a chi spetta il credito d’imposta
Il decreto Rilancio (art.44 comma 1-septies) ha istituito un credito d’imposta per l’acquisto di monopattini e servizi di mobilità elettrica, compresi gli abbonamenti al trasporto pubblico, effettuati nel periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 2020 e nel limite massimo di spesa di 750 euro.
Nello specifico i veicoli beneficiari dell’agevolazione sono:
- monopattini elettrici;
- biciclette elettriche o muscolari;
- abbonamenti al trasporto pubblico;
- servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.
Per ottenere il bonus, contestualmente all’acquisto del nuovo veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, deve essere consegnato per la rottamazione un vecchio veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dal comma 1032 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
La norma specifica che il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi:
- allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo;
- a uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo;
- al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari in caso di locazione finanziaria attiva da almeno dodici mesi.
Il presupposto per il riconoscimento del credito d’imposta è la presentazione di una istanza entro il 13 maggio 2022 (in base a quanto stabilito dal provvedimento n. 28363 del 28 gennaio 2022).
I beneficiari hanno avuto un mese di tempo, dal 13 aprile alle 13 maggio, per provvedere all’invio dell’istanza all’Agenzia delle Entrate.
Bonus monopattini elettrici nel modello 730/2022
Il provvedimento n. 28363 del 28 gennaio 2022 ha evidenziato che il bonus monopattini elettrici è fruibile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi e non oltre il periodo d’imposta 2022.
Il beneficiario che presenta la dichiarazione dei redditi con il modello 730/2022 dovrà indicare il credito d’imposta nel Quadro G, Sezione XIII Altri crediti di imposta.
Nel caso in cui il credito d’imposta indicato nella dichiarazione dei redditi 2022 (relativa al periodo d’imposta 2021) non sia utilizzato, in tutto o in parte, è possibile riportare l’eventuale credito residuo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2022.
Bonus monopattini elettrici nel modello Redditi PF/2022
Il beneficiario che presenta la dichiarazione dei redditi tramite il modello Redditi PF/2022 indica il bonus monopattini nel Quadro CR, Sezione XII Altri crediti di imposta, compilando il rigo CR31 con il codice «5».
Anche in questo caso deve essere indicato l’importo del credito d’imposta spettante nella percentuale del 100% stabilita con il provvedimento del 23 maggio.
Se il credito d’imposta indicato in dichiarazione non viene utilizzato, in tutto o in parte, è possibile riportare l’eventuale credito residuo nella dichiarazione dei redditi successiva relativa al periodo d’imposta 2022.
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