Multa fino a 344 euro per chi oscura i vetri auto

Ilena D’Errico

2 Ottobre 2024 - 22:05

Oscurare i vetri auto ti può costare multe fino a 344 euro. Ecco quali regole rispettare per evitare le sanzioni.

Multa fino a 344 euro per chi oscura i vetri auto

Oscurare i vetri dell’auto è una pratica diffusa che ha tanti vantaggi, per esempio il riparo dal calore e dalla luce solare che permette di ridurre l’uso dell’aria condizionata e proteggere gli interni del veicolo, ma anche garantire maggiore privacy ai passeggeri. Per alcuni guidatori si tratta di una scelta puramente estetica, ma a prescindere dall’obiettivo è importante conoscere cosa prevede la legge perché le multe per chi oscura i vetri dell’auto arrivano fino a 344 euro. Ecco cosa c’è da sapere.

Multa fino a 344 euro per chi oscura i vetri auto

Il Codice della strada non vieta in assoluto l’uso di pellicole oscuranti e di vetri schermati per i propri veicoli, ma dispone precise regole da rispettare, pena l’applicazione di sanzioni molto elevate. In particolare, l’articolo 71 del Codice stradale prevede una sanzione amministrativa da 87 a 344 euro per chi circola con un veicolo non conforme al regolamento. Quando si tratta di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, la sanzione è elevata a un importo tra 173 e 694 euro.

Bisogna dunque rispettare i parametri di sicurezza per la visibilità del conducente. I vetri oscurati, inoltre, rientrano a pieno titolo tra le modifiche costruttive e funzionali al veicolo, come da consolidato orientamento della Corte di Cassazione, pertanto per evitare multe bisogna seguire anche le norme di riferimento. Oltre alle sanzioni, quando chi oscura i vetri non ha rispettato le regole, è inoltre sempre prevista la rimozione delle pellicole o la sostituzione dei vetri a spese del trasgressore.

Oscurare i vetri auto legalmente

Come anticipato, non c’è un divieto assoluto sull’oscuramento dei vetri auto, bensì è sufficiente rispettare alcune regole. In particolare, è vietato oscurare i seguenti vetri:

  • parabrezza;
  • vetri laterali anteriori;
  • specchietti retrovisori.

Gli altri vetri possono invece essere oscurati, a patto di garantire una corretta visibilità. Nel dettaglio, la legge prevede che per finestrini anteriori e laterali la trasmissione di luce deve essere almeno del 70%, mentre per i finestrini posteriori la trasmissione di luce non deve essere inferiore al 50%. Di conseguenza, l’oscuramento è permesso entro i limiti soltanto sui finestrini posteriori, nonché sul lunotto (a condizione che vi siano gli specchi retrovisori esterni su ambo i lati).

Rispettare questi limiti non è tutto. La normativa europea, i chiarimenti forniti dalla Motorizzazione e le varie sentenze della Corte di Cassazione impongono, infatti, di comunicare la modifica al Dipartimento per i trasporti terrestri. Quest’ultimo controlla il veicolo a motore e approva la modifica, se entro i requisiti, per poi aggiornare la carta di circolazione.

A tal proposito, tanto i vetri oscurati quanto le pellicole devono avere il certificato di omologazione e riportare il marchio del costruttore.

L’aggiornamento della carta di circolazione

Molti ritengono che l’applicazione di pellicole oscuranti, dunque senza sostituzione dei vetri veri e propri, non comporti quella modifica “costruttiva e strutturale” che richiede l’aggiornamento della carta di circolazione secondo il Codice della strada. La Cassazione ha però respinto questa tesi in più occasioni, soprattutto facendo riferimento alle direttive europee sulla sicurezza stradale e sul campo di visibilità dei conducenti.

Per esempio, nella sentenza n. 33230/2023 si legge:

L’applicazione di pellicole oscuranti incide sulle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli. Pertanto, il proprietario che le applichi è tenuto a sottoporre il veicolo a visita e prova presso la Motorizzazione civile al fine di verificare che esse non riducano nemmeno parzialmente il campo visivo a disposizione del conducente, cosicché esse possano essere omologate previo aggiornamento della carta di circolazione…. In caso di inottemperanza (come nel caso di specie), la condotta è sanzionata per violazione dell’art. 78, comma 3, C.d.S.

Per questa ragione è opportuno richiedere chiarimenti direttamente all’ufficio competente della Motorizzazione civile, potendo così evitare ogni responsabilità.

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