Naspi anticipata da restituire integralmente se vieni assunto prima della scadenza? Non sempre: ecco i chiarimenti dell’Inps.
Il disoccupato che accede all’indennità di disoccupazione Naspi può scegliere se beneficiarne mensilmente oppure se averla tutta in anticipo. Quest’ultima opzione, però, è consentita esclusivamente nel caso di coloro che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha come oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
In quel caso si parla di Naspi anticipata (di cui trovate le informazioni qui), per la quale tuttavia c’è da mettere in conto il rischio di restituzione.
A tal proposito, il comma 4 dell’articolo 8 del D.lgs n. 22 del 2015, infatti, stabilisce che il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo indennizzato, ha l’obbligo di restituire per intero l’anticipazione ottenuta. Un aspetto sul quale tuttavia è intervenuta di recente la Corte Costituzionale, la quale ha individuato delle casistiche in cui la restituzione della Naspi è solo parziale, in quanto limitata al periodo residuo successivo all’avvio dell’attività di lavoro subordinato.
A farne chiarezza è stata l’Inps con la circolare n. 36 del 2025, dove viene specificato chiaramente quando la restituzione della Naspi agisce per intero e quando invece solamente in forma parziale. Tutto dipende dalla ragione che ha portato alla cessazione dell’attività come lavoratore autonomo e quindi a intraprendere un’attività come dipendente, ossia se sussiste o meno la causa di forza maggiore.
Come funziona oggi la restituzione della Naspi anticipata
La durata dell’indennità di disoccupazione Naspi è pari alla metà delle settimane contributive maturate negli ultimi 4 anni. È ovvio quindi che spetta per un massimo di 24 mensilità.
L’erogazione, come anticipato, può avvenire in due differenti modalità:
- da una parte mensilmente;
- dall’altra, ma solo per chi avvia un’attività come lavoratore autonomi, in un’unica soluzione.
In entrambi i casi l’importo viene decurtato, a partire dal sesto mese di fruizione, di un 3% ogni mese.
Come abbiamo già avuto modo di spiegare, però, se prima della scadenza del periodo indennizzato viene intrapresa un’attività come lavoratore subordinato l’intero importo della Naspi anticipata va restituito.
Se ad esempio avete preso 8.000 euro per il periodo che va da aprile 2023 ad aprile 2025 e a febbraio di quest’anno venite assunti, dovete restituire all’Inps l’intero importo ricevuto e non solo la somma che fa riferimento alle mensilità di marzo e aprile 2025.
Ecco perché in molti casi conviene stare molto attenti a richiedere l’anticipo della Naspi piuttosto che continuare a fruirne mensilmente, proprio per evitare il rischio di dover restituire tutto.
Cosa ha stabilito la Corte Costituzionale
Tutto, però, è cambiato con la sentenza n. 20 del 2024 pronunciata dalla Corte Costituzionale nella scorsa primavera, con la quale è stato proprio l’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 22 del 2015 a essere stato dichiarato incostituzionale nella parte che “non limita l’obbligo restitutorio dell’anticipazione della Nuova assicurazione sociale per l’impiego nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l’attività di impresa per la quale l’anticipazione gli è stata erogata”.
Nel dettaglio, la Corte ha avuto modo di sottolineare che va sempre riconosciuto il rischio d’impresa: laddove l’attività di lavoro come autonomo dovesse fallire prima della scadenza della Naspi per cause di forza maggiore, quindi, non si può punire il lavoratore in maniera così spropositata. Sarebbe opportuno, pertanto, che la restituzione si concentrasse esclusivamente sull’importo che riferisce al momento successivo all’assunzione come dipendente.
Ecco quando la Naspi anticipata va restituita per intero (e quando no)
A tal proposito, con la circolare n. 36 del 2025 l’Inps, adeguandosi a quanto stabilito dalla Corte, ha individuato una serie di cause di forze maggiore che giustificano la cessione dell’attività di lavoro autonomo, e di conseguenza la futura assunzione come dipendente, senza comportare la restituzione integrale della Naspi ricevuta in anticipo:
- terremoto, uragano, alluvione, frana, maremoto, vento, ecc., per i quali sia stato dichiarato dall’autorità competente lo stato di emergenza o di calamità naturale;
- guerre e guerre civili, purché rivestano i caratteri di straordinarietà e imprevedibilità;
- incendi che, per la loro imprevedibilità e straordinarietà, non sono domabili e, comunque, non imputabili al dolo o alla colpa del beneficiario dell’incentivo;
- esplosione e distruzione di attrezzature, anche per fatti causati dall’uomo (come in caso di devastazione dolosa a opera della criminalità), purché non siano imputabili al dolo o alla colpa del beneficiario dell’incentivo;
- misure restrittive per il contrasto di pandemie ed epidemie;
- provvedimento dell’autorità giudiziaria, purché il provvedimento stesso derivi da circostanze imprevedibili e inevitabili.
A questo punto l’Inps cambia anche il suo modus operandi. Come specificato nello stesso messaggio, ogni volta che un beneficiario della Naspi in forma anticipata interrompe la propria attività di lavoro autonomo o di impresa instaurando un rapporto di lavoro subordinato prima che venga concluso il periodo teorico per il quale l’indennità è stata riconosciuta, l’Istituto provvede inizialmente a verificare l’eventuale sussistenza di cause sopravvenute o imprevedibili non imputabili all’interessato, e solo in assenza delle stesse provvederà alla notifica del provvedimento di indebito dell’importo integrale corrisposto.
Se invece dovessero sussistere elementi che consentono di ricondurre a causa di forza maggiore l’impossibilità di proseguire nell’esercizio dell’attività autonoma o di impresa, l’obbligo restitutorio dell’anticipazione della Naspi - in applicazione della richiamata pronuncia della Corte Costituzionale - sarà limitato alla durata del rapporto di lavoro subordinato.
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