Tanti i nuovi obblighi delle partite Iva, dalla fattura elettronica al pos: vediamo tutte le novità e cosa cambia dal 1° luglio 2022.
Dal 1° luglio 2022 entrano in vigore tante novità per le partite Iva: tra gli obblighi più importanti c’è senza dubbio quello di fatturazione elettronica per i forfettari, ma anche le sanzioni in caso di mancata accettazione di un pagamento tramite pos.
Inoltre, ci sono novità importanti anche per l’esterometro: per le comunicazioni dei dati delle operazioni transfrontaliere si deve usare il Sistema di Interscambio come canale di trasmissione.
Vediamo quali sono le novità fiscali in vigore dal 1° luglio e cosa cambia per le partite Iva.
Obbligo di fattura elettronica per i forfettari
Dal 1° luglio 2022 inizia una vera e propria rivoluzione per le partite Iva in regime forfettario con il passaggio dall’analogico al digitale, cioè con l’obbligo di fattura elettronica. Tuttavia, almeno per un primo periodo transitorio, analogico e digitale andranno di pari passo. L’obbligo di e-fattura, infatti, si applica ai forfettari con ricavi e compensi nel 2021 superiori a 25mila euro.
Di conseguenza, sono escluse le partite Iva in regime forfettario con ricavi e compensi annui inferiori a questa soglia. In questa prima fase sono coinvolti circa 800mila contribuenti.
Inoltre, è prevista una moratoria delle sanzioni: per il terzo trimestre 2022 (quindi dal 1° luglio al 30 settembre) l’emissione della fattura elettronica per i nuovi soggetti obbligati è consentita entro il mese successivo a quello in cui l’operazione viene effettuata.
Fattura elettronica e prestazioni sanitarie, resta il divieto
Oltre a chi ha ricavi e compensi sotto i 25mila euro, c’è un’altra categoria che non viene “toccata” dal nuovo obbligo di e-fattura: le partite Iva forfettarie che erogano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche. Per loro vige un divieto esplicito di emettere fattura elettronica fino al 31 dicembre 2022, come si legge all’articolo 10-bis del dl 119/2018:
“i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, non possono emettere fatture elettroniche ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.”
Il divieto è stato poi esteso dall’articolo 9-bis, comma 2 del dl 135/2018 anche “ai soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria che erogano prestazioni sanitarie con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche”, come fisioterapisti o logopedisti.
Multe per le partite Iva che non accettano pagamenti con pos
Dal 30 giugno 2022 entra in vigore la doppia sanzione per chi non accetta pagamenti elettronici: la prima è di 30 euro, e la seconda consiste nella maggiorazione del 4% del valore della transazione elettronica rifiutata.
I soggetti obbligati ad accettare il pos non solo soltanto gli esercenti, quindi commercianti che vendono prodotti al pubblico, ma anche professionisti che offrono servizi: l’obbligo, quindi, riguarda la maggior parte delle categorie, dalla ristorazione al bar, ma anche ambulanti, commercialisti, avvocati, ingegneri, idraulici, tassisti, tabaccai, fabbri.
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Esterometro abolito: le novità per le operazioni transfrontaliere
Dal 1° luglio, infine, è abolito l’esterometro: gli operatori Iva per la cessione di beni e prestazione di servizi effettuati e ricevuti a partire da questa data verso e da soggetti stabiliti all’estero devono usare il Sistema di Interscambio come canale unico di trasmissione.
L’invio dei dati delle operazioni estere seguirà due scadenze diverse:
- 12 giorni per la trasmissione delle operazioni attive (l’invio va effettuato entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che certificano i corrispettivi);
- per le operazioni passive, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione.
Infine, per quanto riguarda gli scambi di beni tra Italia e San Marino, bisognerà utilizzare il sistema unico transfrontaliero.
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