Novità imposta di registro, ipotecaria e bollo, AdE fornisce le istruzioni operative

Nadia Pascale

17 Marzo 2025 - 11:11

L’Agenzia delle Entrate ( AdE) con la circolare 2 del 14 marzo 2025 fornisce chiarimenti e istruzioni operative inerenti le novità su imposta di registro, bollo e sostitutive del decreto 139/2024

Novità imposta di registro, ipotecaria e bollo, AdE fornisce le istruzioni operative

Con la Circolare 2 del 2025 l’Agenzia delle Entrate (AdE) fornisce istruzioni operative su imposta di registro, ipotecaria e bollo con le recenti modifiche entrate in vigore il 1° gennaio 2025.

Con il decreto delegato 139 del 2024 sono state introdotte nuove norme per la riscossione dell’imposta di registro, ipotecaria e di bollo. Le semplificazioni prevedono:

  • autoliquidazione dell’imposta;
  • accorpamento o la soppressione di fattispecie imponibili;
  • revisione della base imponibile o della misura dell’imposta applicabile;
  • semplificazione della riscossione avendo come punto di riferimento anche la dematerializzazione di molti atti.

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 2 adottata il 14 marzo 2025 fornisce istruzioni operative per la riscossione.
La prima cosa da sottolineare che in base a quanto stabilito dall’articolo 9 del decreto delegato 139 del 2024, le nuove norme trovano applicazione a partire dal 1° gennaio 2025. Le novità sono esaminate avendo come punto di riferimento le singole imposte.

Ecco come cambiano imposta di registro, imposta ipotecaria e bollo con le novità introdotte al 1° gennaio 2025.

Imposta di registro: come cambia nel 2025

Con le modifiche apportate all’articolo 41 del TUR, Testo Unico Imposta di Registro, il principio generale per il versamento dell’imposta di registro è l’autoliquidazione. Ne consegue che deve essere il soggetto passivo del tributo a dover calcolare quanto dovuto ed effettuare il versamento in base a quanto previsto dalla singola norma che disciplina l’imposta di registro.
Ad esempio, per l’imposta di registro da versare in caso di successione mortis causa, si deve fare riferimento alle norme per il calcolo fissate dalla relativa disciplina, per l’imposta di registro sui canoni di locazione si fa, invece, riferimento a tali discipline.

Sono fatte salve specifiche ipotesi tassativamente previste (rappresentate dagli atti giudiziari di cui all’articolo 37 del TUR e dagli atti per i quali è prevista la registrazione a debito ai sensi dell’articolo 59 e seguenti sempre del Tur).

Gli uffici devono però procedere ai controlli per valutare se, in base agli elementi desumibili dall’atto e avvalendosi anche di controlli automatizzati, emerge un maggiore debito fiscale rispetto a quanto versato applicando l’autoliquidazione.
In questo caso provvederanno alla notifica di un avviso di liquidazione recante l’invito a effettuare, entro il termine di sessanta giorni, il pagamento della quota parte di tributo non versata, della sanzione (articolo 13, Dlgs n. 471/1997), nonché degli interessi di mora, calcolati a decorrere dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.
Se il pagamento avviene effettivamente nell’arco del termine prestabilito vi è una riduzione della sanzione pari a 1/3.

Imposta di registro successione in caso di collazione, come si calcola?

La Circolare 2 chiarisce punti della normativa che possono apparire confusi alla lettura delle norme. Si inizia dall’imposta di registro che si applica nella successione mortis causa.
La legge prevede che al momento della successione, al fine della corretta determinazione delle quote ereditarie, è possibile applicare l’istituto della collazione che consente di riportare nell’asse ereditario le donazioni fatte in vita dal de cuius.

Facciamo un esempio: Tizio ha donato al figlio Caio, in occasione dell’acquisto di un immobile, 20.000 euro. Al momento dell’apertura della successione il coniuge di Tizio (deceduto) al fine di ripartire correttamente l’eredità chiede la collazione e cioè riportare fittiziamente nell’asse ereditario anche i 20.000 euro donati in vita. In tal caso, precisa la Circolare 2 dell’Agenzia delle Entrate, l’imposta di registro non deve essere calcolata anche sul valore dei beni donati, ma solo sul valore dei beni che effettivamente sono in successione.

Calcolo imposta di registro in caso di cessione di azienda

Per quanto, invece, riguarda la cessione di azienda, ci sono due metodi di calcolo dell’imposta di registro: sul valore complessivo del bene oppure tipologie di beni che compongono il complesso ceduto. Le aliquote, nel secondo caso, possono essere diverse. Affinché però si possa utilizzare validamente tale metodo di calcolo è necessario rispettare una condizione, cioè ci sia una specifica ripartizione indicata o nell’atto di trasferimento o nei relativi allegati che consenta di imputare ai vari beni una quota parte del corrispettivo (articolo 23, comma 4, del Tur).
Senza tale puntuale ripartizione l’operazione sarà tassata applicando al corrispettivo unitariamente stabilito l’aliquota più elevata tra quelle previste per i singoli beni o diritti che compongono il complesso oggetto di cessione.

Per quanto, invece, riguarda la base imponibile da considerare per la cessione di azienda, la stessa deve essere calcolata comprendendo anche l’avviamento ed escluse le unità da diporto e i veicoli iscritti al Pra. Deve essere scomputata la componente passiva tenendo in considerazione solo scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del codice civile, tranne quelle che l’alienante si sia espressamente impegnato a estinguere e quelle relative ai beni sopra citati.

Imposta di registro su atti giudiziari

La Circolare dedica attenzione al calcolo dell’imposta di registro sugli atti giudiziari con condanna al pagamento di somme e valori e ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura, compresi i decreti ingiuntivi.
In questo caso l’imposta di registro è dovuta con il principio di solidarietà sussidiaria, in caso di coobbligati si deve escutere prima il debitore principale e in via sussidiaria gli altri coobbligati. Diverso il caso di compensazione tra le parti delle liti di spesa, in tal caso si applica il principio di solidarietà paritario (articolo 57 TUR).

Novità 2025 imposta di bollo

Novità non solo in materia di imposta di registro, ma anche per l’imposta di bollo e imposta sostitutiva sulle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine. In questo caso la principale novità è data dalla possibilità di rettificare gli importi inizialmente dichiarati al fine di correggere errori e omissioni. Ovvio che da tali rettifiche possa emergere una diversa base imponibile e somme da versare in misura maggiore o minore. Tali rettifiche possono avvenire per le dichiarazioni già presentate per le quali, al 1° gennaio 2025, non siano ancora scaduti i termini per l’attività di accertamento..

Tasse per i servizi ipotecari e catastali e tributi speciali

Per le tasse per i servizi ipotecari la precedente gratuità per le operazioni eseguite nell’interesse dello Stato ed eseguite nell’interesse delle altre Pubbliche Amministrazioni è stata estesa alle consultazioni telematiche catastali tra i servizi soggetti a tributo. L’articolo 7 del decreto delegato agevola l’accesso alle banche dati ipotecaria e catastale grazie anche alla consultazione telematica catastale gratuita.

Circolare 2/2025 Agenzia delle Entrate
Circolare attuazione modifiche imposta di registro

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