Bonus 1.000 euro decreto Agosto: diventa una tantum. Ecco a chi spetta

Teresa Maddonni

26 Ottobre 2020 - 19:19

Torna il bonus 1.000 euro con il decreto Agosto, ma una tantum. Spariscono le due mensilità di 600 euro nel testo definitivo.

Bonus 1.000 euro decreto Agosto: diventa una tantum. Ecco a chi spetta

Il bonus 1.000 euro è previsto dal decreto Agosto n.104/2020 convertito nella legge n.126 del 13 ottobre.

Se in una delle ultime bozze del decreto Agosto il bonus 1.000 euro era sparito per lasciare spazio a due mensilità (giugno e luglio) di 600 euro, alla fine si riduce. Riappare dunque il bonus 1.000 euro nel testo finale del decreto, ma una tantum.

Il bonus 1.000 euro del decreto Agosto di cui stiamo trattando riguarda alcune specifiche categorie di lavoratori che abbiamo trovato anche nel decreto Rilancio e nel Cura Italia ancor prima.

Principalmente, i beneficiari del bonus 1.000 euro sono i lavoratori stagionali come anche i lavoratori dello spettacolo, oltre ad altre categorie di autonomi o dipendenti che comunque otterranno il beneficio una tantum nel rispetto sempre di determinati requisiti. Entrano finalmente nella misura anche gli stagionali con contratto a tempo determinato.

Nel decreto Agosto sono definiti anche i criteri per il bonus 1.000 euro dei professionisti iscritti alle casse per la terza mensilità di maggio del decreto Rilancio.

Vediamo nel dettaglio cosa prevede il decreto Agosto sul nuovo bonus 1.000 euro e a chi spetta.

Bonus 1.000 euro decreto Agosto una tantum: ecco a chi spetta

Il bonus di 1.000 euro del decreto Agosto spetta a diverse categorie di lavoratori in primis gli stagionali del settore turismo e stabilimenti termali.

Di fatto l’articolo 9 del testo è dedicato proprio alla Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo. Era stato definito in una delle ultime bozze come “nodo politico” e di fatti le due mensilità di 600 euro si sono ridotte a un bonus onnicomprensivo, così è definito nel testo, di 1.000 euro di fatto riducendosi.

Se andiamo al testo dell’articolo 9 questo stabilisce che il bonus 1.000 euro sia riconosciuto una tantum ai:

  • lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, purché non titolari di pensione, di lavoro dipendente, o di Naspi;
  • ai lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

È riconosciuto poi il bonus 1.000 euro sempre una tantum anche ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro e che sono:

  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
  • lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
  • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo-febbraio 2020 alla Gestione separata;
  • incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 17 marzo 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Questi i soggetti che dovrebbero ricevere le nuove indennità e che alla data di presentazione della domanda non devono essere in nessuna delle seguenti condizioni:

  • titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • titolari di pensione.

Si tratta delle stesse categorie di lavoratori individuati all’articolo 84 del decreto Rilancio.

Bonus 1.000 euro: altri beneficiari nel decreto Agosto

Altri beneficiari del bonus 1.000 euro del decreto Agosto sono anche gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno già beneficiato delle indennità finanziate dal decreto Cura Italia e dal decreto Rilancio poi.

Per questi è prevista sempre un’indennità di 1.000 euro una tantum. Questa indennità spetta anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro (comma 4).

Il bonus 1.000 euro spetterebbe anche ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore turismo e degli stabilimenti termali vale a dire gli stagionali senza contratto stagionale. Questi per ottenere il bonus 1.000 euro devono avere i seguenti requisiti:

  • titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
  • titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
  • assenza di titolarità, al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Bonus 1.000 euro: cumulabilità tra indennità

L’articolo 9 del decreto Agosto sul bonus 1.000 euro procede con il definire i casi di cumulabilità e di non cumulabilità tra indennità. I bonus 1.000 euro ai commi 1, 2, 4 e 5 non sono tra loro cumulabili e non lo sono altresì, recita il comma 6, con:

  • l’indennità di cui all’articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni.

Si tratta per il bonus dei professionisti ordinisti emesso dal reddito di ultima istanza come anche il bonus colf e badanti che nel decreto Cura Italia era disciplinato dall’articolo 44 salvo poi avere il suo articolo 85 nel decreto Rilancio.

Il bonus 1.000 euro del decreto Agosto è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

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