L’obbligo di accettare i pagamenti col pos è scattato anche per le partite Iva in regime forfettario? Ecco cosa prevede il decreto Pnrr.
L’obbligo di avere il pos per permettere i pagamenti elettronici vale anche per le partite Iva in regime forfettario? Luglio è iniziato con tante novità per i lavoratori autonomi che hanno scelto il regime agevolato con la flat tax al 15%, a partire dall’obbligo di emettere fatturazione elettronica.
A stabilire i nuovi obblighi, seguiti da nuovi adempimenti, è stato il decreto Pnrr (decreto-legge n. 36 del 30 aprile 2022). Vediamo cosa cambia per le partite Iva in regime forfettario.
Il pos è obbligatorio anche per le partite Iva in regime forfettario?
A introdurre le sanzioni per chi non accetta pagamenti tramite pos è l’articolo 18 del decreto Pnrr, che va a modificare l’articolo 15 comma 4 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179:
“A decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica.”
La norma poi interviene sul comma 4bis:
“A decorrere dal 30 giugno 2022, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del citato comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.”
Questo significa che sono tenuti a dotarsi di Pos non solo le attività legate alla ristorazione, ma anche:
- commercianti e artigiani;
- lavoratori autonomi che hanno un rapporto diretto col pubblico (dagli avvocati ai medici, passando per i commercialisti e gli idraulici);
- i tassisti;
- i tabaccai;
- i venditori ambulanti;
- le attività ricettive (agriturismi, B&B, alberghi).
La norma, quindi, non prevede l’esonero per i forfettari: anche chi applica la flat tax e fa a un lavoro a contatto col pubblico si deve dotare di pos per consentire il pagamento dei servizi in modalità elettronica.
Partita Iva forfettaria con obbligo di pos: quando non si applicano le sanzioni
La doppia sanzione (30 euro di multa maggiorata del 4% dell’importo della transazione negata) non viene applicata nei casi di oggettiva impossibilità tecnica, cioè quando l’apparecchio non funziona per problemi tecnici o assenza di connessione.
C’è poi da specificare che la sanzione scatta soltanto dopo i controlli delle autorità, che a loro volta partono solo su segnalazione del cliente. Per evitare di usare il pos, si può prevedere apposita clausola di esclusione di questo metodo di pagamento nel contratto, dando la possibilità di saldare con altri sistemi sempre tracciabili (per esempio tramite bonifico).
In questo modo, il cliente che firma il contratto e accetta quanto stabilito dal professionista, non può poi richiedere di pagare con pos, ed evidentemente non può nemmeno fare la segnalazione e far scattare le sanzioni.
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