L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento con le indicazioni per le nuove comunicazioni POS con il Sistema di Interscambio. Entro il 1° gennaio gli strumenti dovranno essere adeguati.
Chi mette a disposizione i pagamenti con POS deve adeguarsi ai nuovi obblighi. Dal primo gennaio 2026 prendono il via le nuove norme sulle comunicazioni tramite Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate. Le istruzioni per la trasmissione dei dati.
L’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 21 marzo 2025 ha fornito istruzioni per adeguare il POS alle nuove normative che prevedono interscambio tra POS e Registro telematico o altra applicazione con analoghe funzioni.
Ecco i dati da trasmettere all’Agenzia delle Entrate e come adeguarsi.
Nuovo obbligo di comunicazione POS
L’articolo 22 comma 5 del decreto legislativo n. 124/2019 prevede che gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i POS, devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico forniti ai propri clienti, esercenti di attività d’impresa, arte o professione, e l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante tali strumenti.
Con il tempo è stato rilevato che i sistemi potevano essere implementati di maggiori funzioni. Ne consegue che il nuovo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 21 marzo 2025 va a fornire istruzioni per tale implementazione.
Pagamenti con POS, i dati da trasmettere
In base al provvedimento gli acquirer (“prestatori di servizi di pagamento” autorizzati a svolgere la propria attività nel territorio nazionale e che, mediante un contratto di convenzionamento, consentono l’accettazione dei pagamenti elettronici) devono trasmettere mensilmente attraverso il Sistema di Interscambio, entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento (in caso di giorno festivo la scadenza slitta al primo non festivo), le seguenti informazioni:
- il proprio codice fiscale;
- codice fiscale e, se disponibile, la partita IVA dell’esercente;
- codice univoco del contratto di convenzione tra le parti (acquirer ed esercente);
- identificativo rapporto del contratto di convenzionamento come comunicato all’archivio dei rapporti finanziari;
- identificativo univoco del POS;
- tipologia di POS utilizzato (fisico, virtuale);
- tipologia di operazione, distinta tra pagamento e storno pagamento;
- data contabile delle transazioni elettroniche effettuate;
- importo complessivo giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall’esercente;
- numero giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall’esercente.
Al termine delle operazioni di comunicazione si riceve l’esito della elaborazione, una sorta di ricevuta riepilogativa.
Nel caso in cui rilevino degli errori all’interno della trasmissione, vi è indicazione di scarto totale o parziale. Al verificarsi di ciò l’operatore deve inviare entro 5 giorni lavorativi i dati relativi alle transazioni che risultano non essere stati acquisiti.
In caso di discrepanze riscontrate, il soggetto obbligato deve correggere, eventualmente integrandoli, i dati già trasmessi con specifiche comunicazioni di correzione secondo i termini e le modalità previste nelle specifiche tecniche.
© RIPRODUZIONE RISERVATA