Pace contributiva: come funziona il riscatto di contributi ed anni di laurea

Giorgio Battisti

08/04/2019

Pace contributiva: come funziona il riscatto degli anni di contributi e del corso di laurea? Ecco requisiti e regole spiegate dall’INPS, con tutte le istruzioni per il calcolo dell’importo dovuto.

Pace contributiva: come funziona il riscatto di contributi ed anni di laurea

Come funziona la pace contributiva, novità introdotta dal decreto n. 4/2019 convertito nella legge n. 26/2019?

In primo luogo è necessario sottolineare che con il nome pace contributiva sono state identificate due misure ben differenti tra di loro: il riscatto agevolato della laurea ed il riscatto dei contributi non versati relativi a periodi non coperti da obbligo.

Le due misure sono tra loro molto differenti, sia in merito al periodo entro il quale sarà possibile accedere al riscatto agevolato che per quanto riguarda la natura dell’agevolazione prevista.

A spiegare come funziona la pace contributiva, introdotta dal dal decreto che ha dato il via alla quota 100, accanto al reddito di cittadinanza, è stata la circolare n. 36 pubblicata dall’INPS il 5 marzo 2019, che tuttavia dovrà essere aggiornata per recepire le novità introdotte in sede di conversione del cosiddetto decretone.

La pace contributiva sarà in vigore in via sperimentale, dal 2019 al 2021, e consentirà di pagare i contributi di periodi scoperti beneficiando di importanti agevolazioni.

Gli sconti sull’onere dovuto si applicheranno anche al riscatto della laurea, senza limiti temporali: in tal caso non è prevista una scadenza per accedere alla misura, che consente di pagare i contributi degli anni di studio universitario beneficiando della deduzione del 50% e della possibilità di rateazione in 10 anni.

Vediamo di seguito come funziona la pace contributiva e quali i vantaggi della possibilità di riscatto di laurea e contributi a partire dal 2019.

Pace contributiva: come funziona il riscatto agevolato dei contributi

Prima di capire come funziona e chi avrà accesso alla pace contributiva è necessario definire cos’è.

I lavoratori dipendenti, così come gli autonomi, potranno coprire i periodi di vuoto contributivo effettuando il versamento volontario degli importi dovuti presentando domanda all’INPS.

La pace contributiva si rivolge soltanto ai soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e che non siano già titolari di pensione. Il riscatto potrà avvenire esclusivamente per i periodi non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da alcun tipo di contribuzione (ad esempio presso Casse di categoria).

Un chiarimento importante è che sarà possibile, con la pace contributiva, valorizzare esclusivamente i periodi di buco contributivo non coperti da obbligo, ma non l’omesso versamento dei contributi. Nonostante il nome simile, si tratta di una misura ben diversa dalla pace fiscale.

Sarà possibile riscattare al massimo 5 anni, versando i relativi contributi, che saranno equiparati alla contribuzione ordinaria da lavoro. Per ciascuno degli anni che si intende riscattare, sarà necessario applicare l’aliquota di riferimento della gestione di appartenenza al reddito imponibile degli ultimi 12 mesi.

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Pace contributiva con detrazione del 50% sul costo del riscatto

Come sopra anticipato, l’agevolazione prevista dalla pace contributiva consiste nella possibilità di portare in detrazione del 50% il costo del riscatto.

Il rimborso riconosciuto sarà erogato in cinque anni, a rate, e a seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Oltre allo sconto, la pace contributiva prevede condizioni agevolate in merito al pagamento dell’onere da riscatto: sarà possibile versare la somma dovuta a rate e di importo non inferiore a 30 euro, senza l’applicazione di interessi. La rateizzazione non sarà possibile in caso di liquidazione immediata della pensione.

Vantaggi anche per i datori di lavoro che sceglieranno di riscattare i contributi per conto dei propri dipendenti: l’importo pagato attingendo ai premi di produzione spettante al lavoratore potrà essere portato interamente in deduzione dal reddito d’impresa.

Riscatto laurea agevolato, deduzione integrale dal reddito

Cosa ben diversa è invece il riscatto agevolato degli anni di laurea.

In primis, non sono previsti limiti temporali e la misura non ha carattere sperimentale. In sede di conversione del decreto n. 4/2019 è stato eliminato il requisito anagrafico e, pertanto, sarà possibile beneficiare delle agevolazioni anche per i soggetti di età superiore ai 45 anni.

Anche in questo caso, il riscatto agevolato potrà essere applicato esclusivamente dal 1996 in poi e ad esclusione degli anni già coperti da contributi (ad esempio, se si è lavorato durante il corso della laurea).

Sarà possibile riscattare gli anni per la durata legale del corso di studi e l’agevolazione riconosciuta consiste nella possibilità di deduzione integrale dell’onere, ma non solo.

Il costo del riscatto della laurea agevolato introdotto dal decretone sarà pari a 5.241,30 euro per ogni anno di studi. Il calcolo sarà effettuato moltiplicando l’aliquota IVS vigente - 33% - al reddito minimo della Gestione artigiani e commercianti, pari a 15.710 euro.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla guida dedicata.

Riscatto laurea e contributi, circolare INPS n. 36/2019 sulla pace contributiva

A fornire le istruzioni operative necessarie per capire chi potrà beneficiare della pace contributiva è l’INPS, con la circolare n. 36 del 5 marzo 2019. Il documento è stato pubblicato prima della conversione in legge del decreto e pertanto si rende necessaria una nuova circolare aggiornata.

Tuttavia vi sono alcuni punti rimasti invariati che vale la pena approfondire.

Il documento specifica che il periodo da riscattare non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, non solo presso il Fondo cui è diretta la domanda stessa, ma anche in qualsiasi forma di previdenza obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti e il regime previdenziale dell’Unione Europea o i singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o Paesi convenzionati).

Ulteriore importante appunto è che sono riscattabili solo i periodi non soggetti ad obbligo contributivo. Il riscatto agevolato non potrà essere esercitato per recuperare periodi di svolgimento di attività lavorativa con obbligo del versamento contributivo.

Onere da riscatto contributi: il calcolo del costo per la pace contributiva

Ma quanto costerà riscattare i periodi di buco contributivo? La circolare INPS sulla pace contributiva spiega le regole per il calcolo dell’onere da riscatto, determinato con il meccanismo del calcolo a “percentuale” (articolo 2, comma 5, del D.lgs 30 aprile 1997, n. 184).

Sarà necessario applicare l’aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domande nella gestione pensionistica presso cui si effettua il riscatto.

Per la base imponibile sarà necessario considerare la retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto.

Per tutti gli ulteriori dettagli si rimanda alla circolare INPS n. 36 allegata di seguito:

INPS - circolare numero 36 del 5 marzo 2019
Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Facoltà di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione ai sensi dell’articolo 20. Disposizioni in materia di fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 22, comma 3. Modalità applicative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

Domanda riscatto contributi: il modulo INPS per la pace contributiva

La domanda per il riscatto agevolato dei contributi dovrà essere presentata utilizzando il modulo INPS AP135

La domanda può essere presentata dal diretto interessato o dal suo superstite o, entro il secondo grado, dal suo parente e affine.

Per i lavoratori del settore privato, la domanda di riscatto può essere presentata anche dal datore di lavoro dell’assicurato che pagherà l’onere da riscatto con i premi di produzione spettanti al lavoratore e che potrà dedurre l’importo pagato dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo.

Nei casi in cui la domanda sia presentata dal parente o affine o dal datore di lavoro, in fase di presentazione della stessa è necessario che sia acquisito il consenso del soggetto interessato. Senza la predetta adesione, la relativa domanda è irricevibile.

La domanda per la pace contributiva deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

  • WEB, tramite i servizi on-line dedicati, accessibili dal cittadino munito di PIN dispositivo, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), dal sito Internet dell’Istituto attraverso i seguenti percorsi:
    • per i riscatti da esercitarsi nelle gestioni dei dipendenti privati:“Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Riscatto di periodi contributivi”;
    • per i riscatti da esercitarsi nelle gestioni dei dipendenti pubblici: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Gestione dipendenti pubblici: servizi per Lavoratori e Pensionati”.
  • Contact Center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, se in possesso di PIN;
  • Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

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