Esame avvocato 2019, per redigere la seconda traccia del parere di diritto civile è utile la sentenza numero 14006 del 6 giugno 2017 della Cassazione civile, con argomento il preventivo dei lavori. Qui testo integrale e pdf.
Esame avvocato 2019: ecco la soluzione della traccia B del parere di diritto civile. Oggi 12 dicembre invece è la volta dell’atto giudiziario a scelta tra civile, penale e amministrativo, scopriamo insieme in diretta live news, indiscrezioni e approfondimenti.
Il quesito ha ad oggetto una controversia nascente dallo svolgimento dei lavori di ristrutturazione, dei quali però viene contestato l’ammontare stabilito nel preventivo di spesa.
Per risolvere la traccia è utile tenere presente la sentenza n. 14006 del 6 giugno 2017 della Corte di Cassazione civile.
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La traccia A invece, riguarda il contratto di leasing traslativo, e una delle sentenze di riferimento è la numero 1832/2018 della Corte di Cassazione. Qui soluzione parere civile prima traccia esame avvocato 2019.
In questo articolo il testo integrale della sentenza con le argomentazioni di fatto e di diritto utili a redigere il parere correttamente.
Seconda traccia parere di diritto civile: sentenza di riferimento su preventivo lavori
Si riporta letteralmente il testo della sentenza di riferimento:
Ritenuto in fatto Palmitessa Michele, in qualità di titolare della ditta Edil Palmitessa di Palmitessa Michele, convenne innanzi al Giudice di Pace di Trinitapoli Minervino Antonio, esponendo che in data 16.08.2008 le parti avevano concluso un contratto di appalto, avente ad oggetto la realizzazione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’alloggio di proprietà del Minervino sito in Margherita di Savoia alla via Maiorana n. 9, a fronte di un corrispettivo di euro 10.200,00 (oltre iva),I1 committente aveva peraltro esercitato recesso unilaterale dal contratto rifiutando la corresponsione di qualsivoglia cifra. Tanto premesso, chiedeva la condanna del convenuto al pagamento di 1.122,00 euro, equitativamente determinata ex art. 1671 c.c. in ragione del 10% dell’ammontare del corrispettivo dell’ appalto. Si costituiva in giudizio Minervino Antonio, il quale deduceva che la scrittura in oggetto, compilata da parte attrice, doveva qualificarsi come semplice «preventivo» e non anche come contratto. Con la sentenza n. 859/2009 del 5.12.2009 il Giudice di Pace di Trinitapoli dichiarava che tra le parti non era intervenuto alcun contratto di appalto avente ad oggetto l’esecuzione di lavori di manutenzione di un appartamento e, per l’effetto, rigettava la domanda dell’attore, condannandolo al pagamento delle spese processuali.
Il Tribunale di Foggia, con la sentenza n.166/13 dell’8.8.2013, ha rigettato l’appello proposto dal Palmitessa, confermando la natura di mero preventivo di spesa della scrittura in oggetto, ed escludendo, conseguentemente, che da essa derivasse alcuna obbligazione a carico delle parti. Il Tribunale dava rilievo anzitutto alla stessa intestazione del documento, espressamente qualificato dalle parti come mero «preventivo di spesa». Rilevava inoltre che in esso non risultavano indicati la data di inizio e la durata dei lavori, né gli elementi necessari ad identificare il sinallagma contrattuale, né versati acconti, dovendo ritenersi irrilevante la mera sottoscrizione del committente, che non recava la dicitura «per accettazione», o altra equivalente, idonea ad attestare l’intenzione di accettare una proposta contrattuale, assumendo le relative obbligazioni. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Palmitessa Michele, sulla base di nove motivi. Minervino Antonio non ha svolto difese. i Corte di Cassazione - copia non ufficiale Considerato in diritto Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 116 c.p.c. (con riferimento all’art. 360, n. 3, c.p.c.), per aver il giudice d’appello omesso di considerare, nella lettura del preventivo-contratto per lavori edili del 16.8.2008, che nelle penultime parole era indicata l’espressione «Il Committente» e che la firma del Minervino era posizionata esattamente sotto le parole «il Committente», in tal guisa manifestando l’accettazione del preventivo.
Con il secondo motivo il ricorrente denunzia la violazione degli artt. 116 c.p.c. e 1363 c.c. (con riferimento all’art. 360, n. 3, c.p.c.), per aver il tribunale omesso di interpretare complessivamente le clausole contrattuali, escludendo, per l’effetto, che la sottoscrizione apposta dal Minervino esattamente sotto la dizione «Il Committente» (da intendersi per «appellante») esprimesse la volontà di accettare il preventivo. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione degli artt. 116 c.p.c. e 1340 e 2078 c.c. (con riferimento all’art. 360, n. 3, c.p.c.), per non aver il tribunale considerato che, in base all’uso negoziale avente valore di legge e confermato dall’indirizzo della Corte di cassazione, la firma pura e semplice di un preventivo, da parte del destinatario, esprime accettazione del preventivo stesso, pur in assenza della dizione «per accettazione». Con il quarto motivo il ricorrente denunzia la violazione degli artt. 116 c.p.c. e 1326 e 1342 c.c. (con riferimento all’art. 360, n. 3, c.p.c.), per aver il tribunale negato che la firma del preventivo da parte del destinatario, introducendo la «clausola di accettazione», abbia provocato la sua trasformazione in contratto d’appalto. Con il quinto motivo si lamenta la violazione degli artt. 116 c.p.c. ,1657 e 1665, ult. co ., c.c. (con riferimento all’art. 360, n. 3, c.p.c.), per aver il tribunale ritenuto che la mancata indicazione delle modalità di determinazione del corrispettivo e di esecuzione dei lavori precludesse la commutazione del preventivo in contratto d’appalto, nonostante esistano norme suppletive per determinare la misura del corrispettivo (art. 1657 c.c.) ed il momento della sua corresponsione (art. 1665, ult. co ., c.c.) e senza considerare che, da un lato, il corrispettivo complessivo delle opere era stato determinato nella misura di euro 10.200,00 oltre IVA e che, dall’altro, le modalità di esecuzione ed il riparto dei compiti tra appaltante ed appaltatore fossero stati specificati. Con il sesto motivo si denunzia la violazione degli artt. 116 c.p.c. e 1183 c.c. (con riferimento all’art. 360, n. 3, c.p.c.), per aver il tribunale escluso la configurabilità di un contratto di appalto a causa della mancata indicazione della data di inizio dei lavori, nonostante in base alla legislazione edilizia ed all’art. 1183 c.c. tale termine iniziale dovesse individuarsi, comportando detti lavori la modifica della suddivisione interna, «subVto dopo l’autorizzazione Corte di Cassazione - copia non ufficiale comunale» (e, in particolare, dopo aver conseguito la concessione edilizia ed il decorso del termine di legge dalla presentazione della D.I.A.). Con il settimo motivo il ricorrente si duole della violazione degli artt. 116 c.p.c. e da 1655 a 1677 c.c. (con riferimento all’art. 360, n. 3, c.p.c.), per aver il tribunale ritenuto che il preventivo del 16.8.2008 non fosse commutabile in contratto d’appalto per la mancanza di una fase precontrattuale, la quale, invece, esisteva (come era desumibile dalle deduzioni in fatto contenute nei nn. da 1 a 11 della scrittura) e non era, comunque, necessaria.
Con l ’ottavo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 116 c.p.c. e da 1655 a 1677 c.c. (avuto particolare riguardo agli artt. 1665, ult. co ., e 1666 c.c.), con riferimento all’art. 360, n. 3, c.p.c., per aver il tribunale ritenuto che il preventivo del 16.8.2008 non fosse commutabile in contratto d’appalto per l’omessa corresponsione di un acconto e per la mancata indicazione dei termini di pagamento, nonostante nessuna norma del codice civile condizionasse la validità del contratto al versamento di acconti e gli artt. 1665, ult. co ., e 1666 c.c. rimediassero alla mancanza di convenzione sul momento del pagamento. Con il nono motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 116 c.p.c. e 1326 e 1342 c.c. (con riferimento all’art. 360, n. 3, c.p.c.), per aver il tribunale ritenuto la inconvertibilità in contratto del preventivo lavori, senza considerare che le firme apposte dai due soggetti del negozio giuridico fossero tipiche del contratto ed incompatibili con il mero preventivo. I motivi, che, per la loro intima connessione, vanno trattati congiuntamente, sono infondati, in quanto tendono, in sostanza, ad un riesame dell’accertamento di fatto riservato al giudice del merito, che con statuizione fondata su argomentazione logica ed adeguata ed in applicazione dei criteri ermeneutici di cui all’art. 1362 c.c., ha qualificato il documento per cui è causa quale semplice preventivo dei lavori e non anche come atto avente contenuto negoziale. Si osserva al riguardo che, in tema di interpretazione del contratto, il procedimento di qualificazione giuridica consta di due fasi, delle quali la prima - consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti - è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione, in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ., mentre la seconda - concernente l’inquadramento della comune volontà, come appurata, nello schema legale corrispondente - risolvendosi nell’applicazione di norme giuridiche può formare oggetto di verifica e riscontro in sede di legittimità (Cass.420/2006). Del pari costituisce accertamento riservato all’apprezzamento del giudice di merito, che non è sindacabile in sede di legittimità, se non per vizio di motivazione, valutare se l’intesa 3 Corte di Cassazione - copia non ufficiale raggiunta abbia ad oggetto un vero e proprio regolamento definitivo del rapporto ovvero un documento con funzione meramente preparatoria di un futuro negozio. Per tale valutazione, ben può il giudice far ricorso ai criteri interpretativi dettati dagli artt. 1362 e segg. cod. civ., i quali mirano a consentire la ricostruzione della volontà delle parti, operazione che non assume carattere diverso quando sia questione, invece che di stabilirne il contenuto, di verificare anzitutto se le parti abbiano inteso esprimere un assetto d’interessi giuridicamente vincolante, dovendo il giudice accertare, al di là del «nomen iuris» e della lettera dell’atto, la volontà negoziale con riferimento sia al comportamento, anche successivo, comune delle parti, sia alla disciplina complessiva dettata dalle stesse, interpretando le clausole le une per mezzo delle altre (Cass.2720/2009).
Orbene, nel caso di specie il Tribunale non si è limitato a dare rilievo al nomen iuris di «preventivo» attribuito dalle parti alla scrittura, ma ha evidenziato la mancanza di una descrizione analitica di tempi e modalità dell’esecuzione dell’opera e di pagamento del corrispettivo, nonchè di espressioni idonee ad evidenziare, in modo univoco, il sorgere del reciproco sinallagma contrattuale, ritenendo al riguardo irrilevante la mera sottoscrizione del preventivo da parte del committente , non accompagnata da alcuna espressione da cui potesse desumersi l’assunzione di una vera e propria obbligazione. Il ricorso va dunque respinto e, considerato che l’intimato, nel presente giudizio, non ha svolto difese, non deve provvedersi sulle spese. Sussistono i presupposti, ex art. 13 comma 1 quater dpr 115/2002, per il versamento da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. P. Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti ex art. 13 comma 1 quater dpr 115/2002 per il versamento da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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