Pensioni, trattamento minimo 2020: per effetto della rivalutazione piccolo aumento di pochi euro. Ecco il nuovo importo.
Nel 2020 cambia, seppur di poco, l’importo della pensione minima.
Lo stesso vale per l’assegno sociale, per le pensioni di invalidità e per tutte gli assegni di pensione, i quali vengono rivalutati tenendo conto della variazione dell’indice dei prezzi a consumo rilevata dall’ISTAT.
L’indice, o meglio, il tasso di rivalutazione che verrà applicato nel 2020 non è stato ancora ufficializzato: spetterà al MEF - di concerto con il Ministero del Lavoro - farlo nelle prossime settimane, tramite un apposito decreto che sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Ecco perché momentaneamente si può parlare solamente di indiscrezioni: nel dettaglio, ad oggi le prime anticipazioni ci parlano di un tasso di rivalutazione pari allo 0,60%, più basso rispetto a quello del 2019 (1,1%).
Qualora questo tasso dovesse essere ufficializzato ci sarebbe una variazione di pochi euro per la pensione minima, o meglio del trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Vediamo di quanto potrebbe aumentare l’importo nel 2020, oltre a fare chiarezza su cosa si intende per pensione minima e in che modo i singoli assegni possono essere integrati fino al raggiungimento della soglia prevista.
Pensione minima: importo 2020
Nel 2019 l’importo annuo del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti è pari a 6.669,13€. Mensilmente, quindi, parliamo di un importo di 513,01€.
Considerando un tasso di rivalutazione dello 0,60%, questo potrebbe salire a 6.709,14€ annui, ossia a 516,08€ mensili.
Pensione minima 2020: chi ne ha diritto?
Cosa significa questo? Che gli assegni che hanno un importo inferiore a questa soglia potrebbero essere aumentati fino a raggiungere i suddetti 516,08€. Ciò è possibile grazie allo strumento conosciuto come integrazione al trattamento minimo, introdotto dalla legge 638/1983 per garantire un assegno pensionistico “dignitoso” a quei pensionati che non hanno un reddito elevato.
Per beneficiare dell’integrazione non è sufficiente avere un importo inferiore al suddetto importo; allo stesso tempo, infatti, il beneficiario deve soddisfare determinati requisiti legati al reddito.
Nel dettaglio, per l’integrazione piena deve avere un reddito inferiore al valore annuo del trattamento minimo; qualora invece fosse superiore, ma comunque inferiore a due volte l’importo del trattamento minimo, allora il pensionato avrebbe diritto ad un’integrazione parziale.
In caso di pensionato sposato, inoltre, il reddito coniugale deve essere inferiore a tre volte l’importo annuo del trattamento minimo per l’integrazione piena, o a quattro volte per l’integrazione parziale.
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