Per accedere alla pensione indiretta di reversibilità è necessario che il dante causa soddisfi un requisito contributivo minimo. Per chi non lo raggiunge esiste però un’alternativa.
Alla morte del pensionato il trattamento previdenziale da lui percepito si trasforma in pensione di reversibilità che viene riconosciuta ai superstiti. È così anche per l’assicurato, ossia per il lavoratore che di fatto non è ancora in pensione, in quanto in questo caso è la pensione che questo ha maturato al momento del decesso a essere girata ai superstiti (in tal caso piuttosto che di pensione di reversibilità è più corretto parlare di pensione indiretta).
Tuttavia, affinché possa esserci il riconoscimento di una pensione di reversibilità - o indiretta - per i superstiti dell’assicurato, è necessario che quest’ultimo avesse già raggiunto un certo numero di anni di contributi.
Non è infatti possibile ottenere una pensione indiretta qualora l’assicurato avesse maturato un numero di contributi inferiore rispetto a quanto stabilito dalla normativa.
Pensione di reversibilità (indiretta): quanti contributi sono necessari
Quindi, qualora la persona deceduta sia un lavoratore non ancora pensionato, si guarderà alla propria anzianità contributiva per stabilire se i superstiti hanno diritto o meno alla pensione indiretta. È chiaro, dunque, che questa non spetta mai per i defunti che non hanno contributi versati.
Nel dettaglio, secondo quanto stabilito dalla normativa, la pensione indiretta di reversibilità viene riconosciuta solo a chi ha versato un certo numero di contributi, ossia alternativamente:
- 15 anni di anzianità assicurativa e contributiva;
- 5 anni di anzianità assicurativa e contributiva di cui almeno 3 anni nel quinquennio precedente alla data del decesso.
Diversamente, qualora quindi il defunto non soddisfi le condizioni per dar luogo alla pensione indiretta, cosa succede ai contributi versati? A differenza di quanto succede per il lavoratore che al raggiungimento dell’età pensionabile non ha un’anzianità contributiva tale da permettergli di accedere a una pensione, nel caso del defunto i pochi contributi versati all’Inps non vanno comunque persi.
Pensione di reversibilità senza contributi: cosa spetta
Nel caso del defunto con meno di 15 anni di contributi, o con meno di 5 anni di cui almeno 3 nell’ultimo quinquennio, per il quale quindi non scatta il diritto alla pensione indiretta di reversibilità, quella poca contribuzione versata non va comunque persa in quanto i superstiti possono accedere all’indennità di morte.
Ma quanto spetta? Il calcolo differisce a seconda del regime di calcolo in cui rientrava l’assicurato. Nel dettaglio:
- regime retributivo o misto, ossia per gli assicurati già prima del 1° gennaio 1996: l’importo dell’indennità di morte è pari a 45 volte l’ammontare dei contributi IVS versati in favore dell’assicurato, nel limite minimo di 22,31 euro e di massimo 66,93 euro. In questo caso, tuttavia, il diritto all’indennità di morte è riconosciuto a condizione che nei 5 anni antecedenti alla data della morte dell’assicurato, in favore di questo risulti essere accreditato almeno un anno di contribuzione. Tale prestazione spetta al coniuge superstite dell’assicurato per il quale non sussiste il diritto alla pensione indiretta. In mancanza del coniuge tale assegno spetta ai figli;
- regime contributivo, ossia per gli assicurati successivamente al 1° gennaio 1996: in questo caso l’indennità di morte ha un valore pari all’importo dell’assegno sociale moltiplicato per il numero di anni di contributi del dante causa. Per avere diritto all’indennità di morte, tuttavia, l’erede deve avere un reddito inferiore alle soglie annualmente previste per beneficiare dell’assegno sociale; inoltre, questo non deve percepire rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale. In questo caso l’importo dell’indennità viene suddiviso tra i superstiti seguendo le stesse regole previste per la ripartizione della pensione indiretta di reversibilità.
L’indennità di morte viene sempre calcolata tenendo conto sia dei contributi versati nell’Ago (assicurazione generale obbligatoria) che nella gestione separata, come pure nelle forme ad esse esclusive, esonerative o sostitutive.
In entrambi i casi è necessario presentare domanda per l’indennità di morte: tuttavia, mentre per gli assicurati che rientrano nel regime di calcolo misto o retributivo c’è tempo 1 anno dalla morte per avanzare richiesta, nel caso dei contributivi puri la richiesta andrà avanzata entro 10 anni dal decesso.
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