I contributi utili ai fine della pensione possono essere maturati anche nei periodi in cui non si lavora. Ecco la differenza tra contributi figurativi e quelli da riscatto.
Come noto, durante gli anni di lavoro si maturano i contributi utili ai fini della pensione. Tuttavia, mentre per il lavoratore dipendente è il datore di lavoro ad occuparsi del versamento dei contributi, per il lavoratore autonomo è questo a doversene far carico. A tal proposito, ricordiamo che i contributi non versati si possono “recuperare” entro il termine di 5 anni.
Ci sono, però, anche periodi non lavorati che possono dar luogo al versamento di contributi utili per la pensione. Capire di quali periodi si tratta è molto importante, così da farsi un’idea di quanti contributi “extra lavoro” è possibile riscattare ai fini della pensione.
A tal proposito, di seguito trovate una serie di casistiche in cui, pur non facendo riferimento a periodi lavorati, si ha comunque diritto alla contribuzione utile al raggiungimento della pensione.
Pensione: quando spettano i contributi per i periodi non lavorati
Come prima cosa, va detto che ci sono dei periodi che vengono automaticamente, e gratuitamente, riconosciuti ai fini della pensione e altri dove invece è l’interessato a doverne fare richiesta (e a farsi carico dell’onere previsto).
Versamento volontario dei contributi
Fanno parte di quest’ultimi i periodi coperti da contribuzione volontaria, ossia quei periodi non lavorati dove l’interessato decide comunque di farsi personalmente carico del versamento dei contributi. Chi non lavora, quindi, può fare comunque richiesta per versare i contributi all’INPS, così da avere maggiori possibilità di raggiungere il diritto alla pensione. Il versamento volontario dei contributi ha però un costo; qui la circolare con gli importi dovuti all’INPS aggiornati al 1° gennaio 2021.
Versamento automatico (e gratuito) dei contributi
Ci sono, invece, dei periodi di non lavoro per i quali viene gratuitamente riconosciuta la contribuzione. Si tratta dei periodi coperti da contribuzione figurativa, della quale si fa carico interamente l’INPS.
Questi spettano per i seguenti periodi:
- servizio militare;
- malattia e infortunio;
- assenza dal lavoro per donazione sangue;
- congedo per maternità durante il rapporto di lavoro (ex astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio);
- maternità al di fuori del rapporto di lavoro corrispondente al congedo per maternità;
- congedo parentale durante il rapporto di lavoro (ex assenza facoltativa post partum);
- riposi giornalieri (ex permessi per allattamento);
- assenze dal lavoro per malattia del bambino;
- congedo per gravi motivi familiari;
- permesso retribuito ai sensi della Legge 104/92 (handicap grave);
- congedo straordinario ai sensi della Legge 388/2000 (handicap grave);
- periodi di aspettativa per lo svolgimento di funzioni pubbliche elettive o per l’assunzione di cariche sindacali;
- cassa integrazione guadagni straordinaria;
- lavoratore assunto con contratto di solidarietà;
- impegnato in lavori socialmente utili, nei casi e con le modalità previste dalle specifiche disposizioni legislative e amministrative in materia.
- in cui si è beneficiato dell’ indennità di mobilità;
- in cui si è beneficiato dell’ indennità indennità di disoccupazione;
- in cui si è beneficiato dell’indennità assistenza antitubercolare a carico dell’Inps.
In molti casi la contribuzione figurativa viene riconosciuta d’ufficio, quindi senza che l’interessato ne faccia domanda. È così, ad esempio, per i percettori di NASpI, o per chi prende l’indennità di mobilità. Vale anche per chi è in cassa integrazione o anche per i periodi di godimento delle prestazioni di invalidità di natura previdenziale.
Possono essere accreditati, invece, a domanda dell’interessato gli altri periodi sopra descritti. In tal caso è l’interessato, quindi, a decidere se chiedere o meno l’accredito di tali eventi sul proprio conto assicurativo.
Riscatto della laurea
Anche gli anni di studio potrebbero essere coperti da contribuzione. È possibile, infatti, riscattare la laurea ai fini della pensione.
Per il riscatto della laurea ci sono due diverse procedure. Vi è la possibilità di riscatto ad un costo agevolato dove i contributi versati saranno validi solamente per il raggiungimento del diritto alla pensione.
Con il riscatto ordinario della laurea, per il quale il costo è più elevato, dei contributi versati se ne tiene conto anche ai fini della determinazione dell’assegno.
Gli altri periodi non lavorati che si possono riscattare
A differenza dei contributi figurativi, quelli da riscatto prevedono un costo di cui deve farsi carico l’interessato. Come abbiamo appena visto, ad esempio, sono contributi da riscatto quelli versati per il corso legale di laurea.
Ma ci sono altre casistiche che possono essere coperte da contribuzione da riscatto, come ad esempio:
- attività lavorativa svolta all’estero in Paesi non convenzionati;
- astensione facoltativa per maternità che si colloca al di fuori del rapporto di lavoro;
- anni di praticantato effettuati dai Promotori finanziari;
- attività svolta con contratto di collaborazione coordinata e continuativa per periodi antecedenti il 1.4.1996;
- i periodi non lavorati e privi di contribuzione previsti da specifiche disposizioni di legge e comunque successivi al 31.12.1996;
- periodi di lavoro svolto con contratto part time;
- periodi di lavoro socialmente utili per la copertura delle settimane utili per il calcolo della misura delle pensioni
- ulteriori periodi di riscatto previsti da specifiche disposizioni di legge.
L’importo da pagare, il cosiddetto onere da riscatto, verrà notificato dall’INPS con il provvedimento di accoglimento della domanda di riscatto.
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