Per le pensioni per le quali vige il divieto di cumulo anche parziale con i redditi da lavoro autonomo la scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi è prorogata da INPS sulla base delle disposizioni del decreto Ristori quater da poco in vigore.
Pensioni: prorogata la scadenza per la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo in merito al divieto di cumulo.
Ad annunciarlo INPS nel messaggio n. 4600 del 4 dicembre con una comunicazione che tuttavia sembra arrivare con leggero ritardo se si tiene conto che il termine previsto e confermato con il messaggio n. 4231 del 12 novembre scorso con il quale dava indicazioni proprio sul cumulo delle pensioni con i redditi da lavoro autonomo, sulla dichiarazione da fare e quali soggetti sono esclusi.
INPS forniva anche la scadenza per la dichiarazione dei redditi originaria quale è quella del 30 novembre, scadenza ora venuta meno con la proroga comunicata dallo stesso Istituto. La dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo per le pensioni va fatta entro il 10 dicembre 2020.
Pensioni: proroga scadenza dichiarazione dei redditi
Per la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo per le pensioni per le quali vige il divieto di cumulo parziale INPS con il messaggio del 4 dicembre annuncia la proroga della scadenza per la presentazione dal momento che è lo stesso decreto n. 157 del 30 novembre all’articolo 3, il Ristori quater, a fissare la data del 10 dicembre sebbene in linea del tutto generale.
Il decreto all’articolo 3 Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e Irap, ricorda INPS, prevede che il termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi è prorogato al 10 dicembre 2020.
L’Istituto pertanto comunica che lo stesso termine del 10 dicembre vale anche per le pensioni e le dichiarazioni dei redditi da lavoro autonomo di cui dà specifiche nel messaggio del 12 novembre.
Nel messaggio che precede quello del 4 dicembre sulla proroga, INPS ha precisato che i titolari di pensione soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, per detto anno sono tenuti a dichiarare entro il 30 novembre 2020 in via ordinaria (data di scadenza della dichiarazione dei redditi dell’anno 2019) i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2019. Il termine è differito al 10 dicembre prossimo.
Pensioni: chi deve presentare la dichiarazione dei redditi da lavoro
Per quali pensioni è necessario presentare la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo? Come abbiamo indicato precedentemente per le pensioni con decorrenza entro il 2019 sono tenuti alla dichiarazione. In particolare INPS nel precedente messaggio elenca i titolari di pensione che sono esclusi dall’obbligo di dichiarare i redditi e in particolare sono:
- i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
- i titolari di pensione di vecchiaia;
- i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo, in quanto dal 1° gennaio 2009 tale pensione è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro;
- i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in quanto dal 1° gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro;
- i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.
Le pensioni che non procederanno alla dichiarazione dei redditi se dovuta sono soggette a sanzioni. In particolari i titolari di pensione che non dichiarano i redditi da lavoro autonomo del 2019 entro il 10 dicembre prossimo sono tenuti a versare all’ente previdenziale di appartenenza, quindi anche all’INPS, come dichiara lo stesso Istituto “una somma pari all’importo annuo della pensione percepita nell’anno cui si riferisce la dichiarazione medesima. Detta somma sarà prelevata dall’Ente previdenziale competente sulle rate di pensione dovute al trasgressore.”
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