Periodo di prova colf e badanti 2023: durata e meccanismo

Claudio Garau

28/02/2023

Il periodo di prova colf e badanti è regolato da un articolo ad hoc del Ccnl lavoro domestico, che ne stabilisce durata e caratteristiche. Vediamo come funziona.

Periodo di prova colf e badanti 2023: durata e meccanismo

Come in molti già sapranno, in tutti i tipi di contratti di lavoro, l’azienda o il datore di lavoro e il dipendente neoassunto possono scegliere di svolgere un periodo di prova - detto anche ’patto di prova’ - nell’ambito del quale ambo le parti hanno la possibilità di valutare con attenzione la convenienza del rapporto di lavoro. Questo ovviamente vale anche per il lavoro domestico e, pertanto, non ci si deve sorprendere se, all’interno del Ccnl colf e badanti valevole per il 2023, è contenuto un articolo ad hoc, che tratta proprio di periodo di prova, indicando come funziona e qual è la sua durata.

Di seguito, nel corso di questo articolo, ne parleremo e approfitteremo anche per ricordare i vantaggi connessi al periodo di prova e perché esso, anche nell’ambito del lavoro domestico, è una possibilità che non va assolutamente dimenticata. I dettagli.

Cos’è il periodo di prova in breve

Spiegare gli aspetti generali del periodo di prova è molto semplice. Quest’ultimo altro non è che un accordo sottoscritto dal datore e dal dipendente - nel nostro caso colf o badante - al momento dell’assunzione allo scopo di:

  • permettere al datore di lavoro di capire se la persona chiamata a svolgere il lavoro di cura della casa o di assistenza di un familiare è davvero quella che stava cercando e se davvero ha i requisiti per svolgere le attività richieste;
  • consentire alla lavoratrice (o al lavoratore) di valutare se davvero il luogo di lavoro in cui è giunto è quello adatto a lui e se soddisfa le sue aspettative.

Ricordiamo che non è mai valido il patto di prova, se questo viene firmato dopo l’inizio dell’attività di lavoro. Anzi in detta ipotesi sarebbe da considerarsi nullo e, dunque, privo di effetti per le parti. Anzi non esiste un periodo di prova, svolto nel rispetto della legge e del Ccnl, senza un contratto firmato, altrimenti si parlerebbe di lavoro in nero, con annesse conseguenze sanzionatorie.

In altre parole, il periodo di prova rappresenta, a tutti gli effetti, un’assunzione (pur condizionata al suo superamento) e va siglato non dopo il momento della firma del contratto o comunque, prima dell’inizio dell’attività di lavoro. Non a caso, la sua durata è specificata nel contratto di lavoro firmato dalle parti. Anzi l’apposizione del periodo di prova deve sempre risultare da atto scritto - così specifica l’art. 12 Ccnl colf e badanti. E di esso va fatta menzione nella lettera di assunzione.

Altra peculiarità del periodo di prova è che sia il datore di lavoro che il lavoratore o la lavoratrice hanno la possibilità d’interrompere il rapporto di lavoro senza dover osservare i vincoli imposti dalla normativa per licenziamento e dimissioni. Possono dunque recedere con effetto immediato dal contratto e senza fornire motivazione. Questo vale anche per i rapporti di lavoro domestico.

Ccnl colf e badanti: qual è la durata del periodo di prova?

In linea generale, sono i contratti nazionali di categoria a indicare la durata massima della prova, ovvero sono i vari Ccnl ad avere l’ultima parola sul tetto massimo dei giorni che costituiscono il periodo di prova. Questo vuol dire che, in base ai singoli settori, ci possono essere delle variazioni.

Come detto, la durata del periodo di prova deve essere specificata nell’apposita clausola del contratto di lavoro. D’altronde sono datore di lavoro e dipendente a mettersi d’accordo su questo punto. Il datore sarà comunque tenuto a rispettare il numero di giorni previsto dalla contrattazione collettiva.

Anzi, è fondamentale che la clausola del periodo di prova sia indicata nel contratto di lavoro colf o badanti, perché in sua mancanza l’assunzione si intende come già avvenuta già la firma dell’accordo tra le parti. Essa sarà dunque a tutti gli effetti, e perciò non condizionata al buon esito del periodo di prova.

Ribadiamo che le caratteristiche del periodo di prova lavoro colf e badanti sono disciplinate dall‘art. 12 del Ccnl lavoro domestico e, per quanto riguarda la durata, il testo del contratto collettivo vigente ha disposto l’estensione del periodo di prova per i collaboratori domestici di livello D e Ds e per i lavoratori che svolgono le loro mansioni in regime di convivenza. Per quest’ultimi, infatti, il periodo di prova passa da 8 giorni a 30 giorni effettivi regolarmente retribuiti. Invece, per ciò che riguarda gli altri rapporti di lavoro il periodo di prova rimane nel tetto di 8 giorni effettivi. In buona sostanza, la durata del periodo di prova varia in relazione alla categoria di inquadramento contrattuale.

Il rilievo dei giorni effettivi di lavoro

Ricapitolando, la durata è la seguente:

  • 8 giorni per badanti e colf non conviventi di livello A, As, B, Bs, C, Cs.
  • 30 giorni per badanti e colf conviventi e non conviventi di livello D e Ds;
  • 30 giorni per badanti e colf conviventi di qualsiasi livello.

Come indica il Ccnl colf e badanti quando parla di periodo di prova, i giorni da conteggiare sono però quelli effettivi di lavoro, e non quelli di calendario. Pertanto saranno da escludersi dal conteggio i giorni di festività (ma se la festività è giorno lavorato viene inclusa nel conteggio), i permessi e l’eventuale malattia o infortunio sul lavoro.

Ricordiamo anche che il contratto collettivo lavoro domestico indica 8 livelli di inquadramento. I lavoratori che esercitano in prevalenza mansioni orientate alla cura e alla gestione della casa dovranno essere inquadrati in base alle indicazioni contenute nei primi 4 livelli (A, B, C, D), mentre il personale che si occupa principalmente dell’assistenza delle persone dovrà essere inquadrato al livello ‘super’.

Ulteriori chiarimenti sul periodo di prova

Alla lavoratrice (o lavoratore) proveniente da altra regione e che non abbia ancora trasferito la propria residenza è dovuto, in circostanze di risoluzione del rapporto durante il periodo di prova (non per giusta causa), un preavviso pari a tre giorni. Così indica l’art. 12 Ccnl colf e badanti.

Nell’ipotesi nella quale il rapporto di lavoro domestico sia a concordato dalle parti a tempo determinato, il periodo di prova - lo indica la giurisprudenza - non dovrebbe superare un sesto del totale della durata del rapporto. Per questo ad es. un’assunzione per quattro settimane potrà riportare come massimo un periodo di prova di 4 giorni.

Una tutela specifica

Il datore di lavoro, al fine di recedere dal contratto nell’ambito del periodo di prova, dovrà comunque aver dato la facoltà alla colf o badante di dimostrare le capacità per le quali è stata assunto. I giudici hanno infatti indicato un periodo minimo di prova, fissato in circa la metà rispetto a quello specificato dal Ccnl lavoro domestico, come lasso di tempo che il datore di lavoro deve far decorrere prima di dare disdetta al contratto.

Ad esempio, nell’ipotesi di una colf assunta al livello A, il datore di lavoro non dovrebbe effettuare la disdetta prima di 4 giorni di effettivo lavoro (ovvero la metà del periodo di prova di cui al Ccnl, come detto pari a 8 giorni), tranne il caso in cui nel contratto non sia stato concordato un periodo di prova più breve. Il periodo di prova, comunque, non può essere superiore al limite indicato nel Ccnl di categoria. Per quanto riguarda i contratti a tempo determinato, invece, vale l’ulteriore condizione di cui sopra: la durata, infatti, dovrà comunque essere proporzionale alla durata del contratto.

Esiti del periodo di prova

Come abbiamo accennato sopra, anche nell’ambito del periodo di prova colf e badanti, il rapporto di lavoro può essere interrotto in ogni momento da ognuna delle parti, e senza obbligo di preavviso e motivazione. Attenzione però perché sussisterà comunque il diritto al pagamento - a favore della lavoratrice domestica - della retribuzione e delle eventuali competenze accessorie collegate al lavoro prestato durante la prova, ovvero ai giorni effettivi di lavoro. Così indica l’art. 12 Ccnl colf e badanti.

D’altronde il lavoratore in prova è da intendersi parificato ai lavoratori assunti a tutti gli effetti e, conseguentemente, deve essere retribuito regolarmente per le mansioni svolte.

Invece, nel caso la lavoratrice (o il lavoratore) abbia superato il periodo di prova senza aver ricevuto comunicazione di recesso, il rapporto di lavoro s’intende confermato in automatico e l’assunzione sarà a tutti gli effetti. Non dimentichiamo infine che anche per il lavoro domestico, il servizio prestato nei giorni del periodo di prova va conteggiato a tutti gli effetti dell’anzianità di servizio.

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