Più controlli sul conto corrente con la delega fiscale, ecco chi è a rischio

Chiara Esposito

22/07/2023

Nuovi controlli Fisco 2023 per la lotta all’evasione: come funziona il nuovo sistema validato dall’Agenzia delle Entrate.

Più controlli sul conto corrente con la delega fiscale, ecco chi è a rischio

L’Agenzia delle Entrate ha introdotto un nuovo strumento capace di migliorare la coordinazione fiscale e scovare gli evasori. Il sistema adottato, riferiscono gli esperti, è estremamente rapido, semplice ed efficace ed è stato progettato per ridurre al limite il margine di errori individuando sistematicamente ogni movimento anomalo sui conti correnti attenzionati.

Tuttavia, l’idea di essere sottoposti a un monitoraggio anonimo da parte del Fisco lascia molti cittadini perplessi. A partire dai dati ufficiali pubblicati dalla Guardia di Finanza, analizziamo dunque come funzionano i nuovi controlli per capire cosa cambia davvero per gli utenti sottoposti alle verifiche fiscali.

Anonimetro: cos’è e come funziona

I rilevamenti ufficiali del governo italiano in materia fiscale evidenziano un quadro molto difficile. Nel primo quadrimestre del 2023 sono stati individuati all’incirca 1936 casi di evasioni. Il numero più alto riguarda i lavoratori in nero, seguiti dagli esercenti di attività di impresa, lavoratori autonomi e molti altri soggetti di cui il fisco ignora l’esistenza.

È per questo che da tempo si discuteva sull’adozione di nuova “arma” d’intercettazione d’illeciti concretizzatasi in questi ultimi tempi con l’uso dell’Anonimetro, algoritmo potenziato che analizza e mette a confronto i dati estrapolati dall’Anagrafe dei conti correnti delle persone. Una procedura resa possibile dalla piena interoperabilità delle banche dati.

Il protocollo attuale prevede controlli periodici per individuare i soggetti che rientrano nel profilo di alto rischio di evasione fiscale e il processo, nel complesso, si articola in dieci fasi - compreso il monitoraggio del volume di affari e delle transazioni eseguite sui conti correnti.

L’obiettivo è quello di intercettare anomalie o irregolarità ma la perplessità più grande è la sua dimensione “predittiva” associata a questo strumento. Il sistema infatti idealmente punta a esercitare un’azione di prevenzione contro gli evasori ancor prima che venga compiuta effettivamente l’azione di evadere. Da qui infatti nascono diverse perplessità.

Smentito il prelievo forzoso

Accatto ai dubbi e alle criticità sulla predittività dell’evasione c’è la questione del prelievo forzoso, tema aperto sul tavolo fiscale nazionale che - negli ultimi giorni - ha acceso il dibattito con non pochi tentativi chiarificatori da parte delle istituzioni.

Primo fra tutti il viceministro dell’Economia Maurizio Leo intervenuto a margine della discussione sulla delega fiscale in commissione Finanze al Senato:

«Non è assolutamente in atto un prelievo forzoso perché è un meccanismo che discende dal codice di procedura civile e si rende applicabile anche alle altre ipotesi, non solo quando c’è di mezzo lo Stato».

Si dovrebbe quindi parlare piuttosto di un’accelerazione di un procedimento già previsto dal Codice civile. «Nel momento in cui un contribuente è un evasore - ha spiegato Leo - quando non è stata pagata l’imposta e il giudice lo ha accertato, oppure quando il contribuente non ha fatto ricorso, in questo caso l’Agenzia delle Entrate/Riscossione - continua il viceministro - chiede attraverso procedure informatiche alla banca di fare il fare il pignoramento presso terzi. Adesso il procedimento viene accelerato perché attraverso le procedure informatiche si può sapere subito se il contribuente ha i soldi» per coprire il dovuto e vale dunque la pena di avviare il pignoramento.

Queste procedure infatti sono regolate dall’articolo 16 della Legge delega che prevede che il governo possa «potenziare l’attività di riscossione coattiva dell’agente della riscossione», anche attraverso «la razionalizzazione e l’automazione della procedura di pignoramento dei rapporti finanziari, anche mediante l’introduzione di meccanismi di cooperazione applicativa sin dalla fase della dichiarazione stragiudiziale del terzo».

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