Il proprietario può parcheggiare davanti al proprio cancello o garage? Ecco cosa prevede la legge e cosa cambia in condominio.
Il parcheggio davanti a un passo carrabile può costare una multa parecchio salata, oltre all’eventuale rimozione forzata del veicolo per sgomberare il passaggio. Le regole sono invece differenti per quanto riguarda gli ingressi su strada sprovvisti di passo carrabile, per i quali c’è una libertà decisamente maggiore e in genere il parcheggio è consentito.
Tutto cambia ancora quando ci si trova all’interno del condominio, dove lo spazio antecedente a garage e ingressi personali è spesso utilizzato per lasciare l’auto. Ci si chiede quindi quali privilegi abbia il proprietario che decide di parcheggiare davanti al proprio cancello, tenuto conto del fatto che non limita nessun diritto oltre al proprio, almeno in apparenza.
Posso parcheggiare davanti al mio passo carrabile?
Il passo carrabile è un’area del suolo pubblico destinata al passaggio dei veicoli provenienti da un’area privata o in arrivo nella stessa. Per questo motivo non è possibile parcheggiare l’auto in corrispondenza di un passo carrabile, comportamento che infatti limiterebbe il transito degli altri veicoli. La sosta è sempre vietata, mentre la fermata (rapida e temporanea) è di norma permessa, salvo casi particolari opportunamente manifestati dalla segnaletica.
Il passo carrabile è quindi una zona dedicata al transito dei veicoli, ma non fa parte della proprietà privata. La relativa concessione viene rilasciata dal Comune di riferimento per impedire l’occupazione dello spazio che precede l’ingresso, il quale resta comunque un’area pubblica. La richiesta di passo carrabile serve quindi esclusivamente a garantire la possibilità di entrare e uscire in modo comodo e libero dalla proprietà, ma non comporta un uso esclusivo dello stesso.
Di conseguenza, non è possibile parcheggiare davanti a un passo carrabile, nemmeno per il proprietario dell’area di sbocco del passaggio. Quest’ultimo, infatti, non cambia la titolarità del bene pubblico, tanto che il suo utilizzo non può neanche essere limitato a veicoli selezionati, salvo casi particolari.
Posso parcheggiare davanti al garage condominiale?
Chi possiede un garage in condominio spesso utilizza indistintamente lo spazio antistante al box, adottando il medesimo assunto di base dell’ipotesi precedente: lo spazio conduce esclusivamente alla mia proprietà, quindi ho diritto a utilizzarlo. In realtà, lo spazio che precede l’ingresso al garage in condominio è uno spazio comune, a meno che sia stato deciso diversamente dall’assemblea.
Ciò significa che tutti i condomini hanno pari diritti di utilizzo sull’area, potendo anche impiegarla per parcheggiare i propri veicoli. Ovviamente ciò non consente loro di impedire al proprietario l’uso del garage , visto che il limite di utilizzo delle parti comuni sta proprio nel libero e pieno godimento degli altri aventi diritto.
Tutti i condomini possono usare lo spazio davanti ai garage, ma non possono impedire al proprietario l’utilizzo del box. Se ciò avviene e il proprietario del garage non si difende per tempo può inoltre configurarsi l’usucapione dello spazio.
In ogni caso, il proprietario del garage può parcheggiarvi davanti, ma non ha un diritto esclusivo in proposito, a meno che non ci siano specifiche deroghe nel regolamento di condominio. Non trattandosi di un passo carrabile, tuttavia, bloccare il transito dei veicoli da e verso il proprio garage non è un problema, ammesso di non limitare gli spostamenti degli altri condomini.
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Posso parcheggiare davanti al mio cancello?
Poniamo caso di un cancello su strada pubblica, sul quale ingresso non insiste un passo carrabile. In questo caso non ci sono limitazioni particolari al parcheggio, almeno che non sia disposto diversamente dalla segnaletica stradale. In assenza di previsioni in merito, chiunque può parcheggiare davanti al cancello, non soltanto il proprietario.
Bisogna tuttavia ricordare che l’impedimento del passaggio, indipendentemente dalla presenza di un passo carrabile, può configurare il reato di violenza privata a danno del proprietario. Quest’ultimo, però, non va incontro a rischi particolari, a meno che non usi il parcheggio per limitare l’agire dei comproprietari.
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