In deroga alla normativa sull’Irpef il datore di lavoro può sfruttare le agevolazioni fiscali riguardanti premi di risultato e fringe benefits. Quale dei due istituti scegliere? Ecco alcuni consigli
La normativa fiscale italiana, contenuta nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 numero 917) stabilisce all’articolo 51, comma 1, che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto.
Tra le eccezioni al principio di omnicomprensività appena descritto, figurano da un lato i premi di risultato che, a determinate condizioni, beneficiano di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, e, dall’altro, i beni e servizi (detti anche fringe benefits) che il dipendente riceve in funzione del contratto di lavoro in essere. Per questi ultimi, in particolare, opera un regime di detassazione entro un tetto di importo, recentemente ritoccato dall’ultima legge di bilancio.
Di fronte alle due misure agevolative citate, quale conviene scegliere sia in termini di maggiori vantaggi per i dipendenti che di minor dispendio di energie (in adempimenti e procedure) da parte dell’azienda? [...]
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