Prescrizione contributi PA: termini sospesi fino al 2021

Daniele Bonaddio

11 Settembre 2019 - 14:00

Sospesi, fino al 31 dicembre 2021, i termini di prescrizione dei contributi dovuti dalle Pubbliche Amministrazioni. Gli obblighi contributivi fanno riferimento ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, dopo tale data si applicano gli ordinari termini prescrizionali.

Prescrizione contributi PA: termini sospesi fino al 2021

Nuova disciplina dei termini di prescrizione dei contributi dovuti dalle Pubbliche Amministrazioni.

Per effetto dell’art. 19 del cd. Decretone (D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni in L. n. 26/2019) i termini di prescrizione, riferiti agli obblighi contributivi afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, non si applicano fino al 31 dicembre 2021.

Pertanto, la contribuzione afferente ai periodi retributivi che decorrono dal 1° gennaio 2015, soggiacciono agli ordinari termini prescrizionali. Ne deriva che i versamenti afferenti ai periodi retributivi del 2015 devono essere effettuati nel rispetto dei relativi termini prescrizionali entro l’anno 2020, fatta eccezione per quelli afferenti a dicembre 2015, che potranno essere effettuati secondo gli ordinari termini di prescrizione, entro il 18 gennaio 2021.

Il chiarimento è giunto dall’INPS con la Circolare n. 122 del 6 settembre 2019.

Prescrizione dei contributi delle P.A: la legge Dini

La cd. Legge Dini (L. n. 335/1995), che ha riformato la disciplina dei trattamenti pensionistici, all’art. 3, co. 9 e 10 ha stabilito la riduzione del termine di prescrizione della contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria da dieci a cinque anni.

Tali contributi, quindi, una volta prescritti, non possono più essere oggetto di versamento e, conseguentemente, incassati dall’Istituto Previdenziale.

La disposizione legislativa appena illustrata, ricorda l’INPS, si applica anche alle contribuzioni delle gestioni pensionistiche pubbliche, trattandosi di forme esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Prescrizione contributi dipendenti pubblici: novità del “Decretone”

L’art. 19 del “Decretone” interviene proprio sul termine di prescrizione dei contributi dovuti dalle PA, introducendo il co. 10-bis all’art. 3 della Legge Dini.

Il nuovo comma prevede espressamente che per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall’INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle PA, i termini di prescrizione, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, non si applicano fino al 31 dicembre 2021.

A tal fine, specifica la norma, sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all’integrale trattamento pensionistico del lavoratore.

Prescrizione dei contributi PA: a chi si applica la sospensione dei termini

Sono interessati alla sospensione dei termini di prescrizione le sole amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. n. 165/2001. In particolare, riguardano:

  • le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative. Sono da comprendere nell’ambito degli istituti e scuole di ogni ordine e grado le Accademie e i Conservatori statali;
  • le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
  • le Regioni, le Province, i Comuni, le Unioni dei Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni;
  • le istituzioni universitarie;
  • gli Istituti autonomi case popolari;
  • le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
  • gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
  • le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
  • l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
  • le Agenzie di cui al D.Lgs. n. 300/1999;
  • le aziende sanitarie locali;
  • le aziende sanitarie ospedaliere e le diverse strutture sanitarie istituite dalle Regioni con legge regionale nell’ambito dei compiti di organizzazione del servizio sanitario attribuiti alle medesime;
  • le IPAB;
  • le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) istituite dalle Regioni.

Sono altresì comprese nel novero delle pubbliche amministrazioni: la Banca d’Italia, la Consob e, in linea generale, le Autorità Indipendenti, nonché le Università non statali.

Per ulteriori dettagli si allega di seguito la circolare INPS n. 122/2019:

Inps Circolare n. 122 del 6 settembre 2019
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