Come funziona la prescrizione delle servitù di passaggio, quali sono i termini, quando l’inutilizzo fa cessare il diritto e qual è la decorrenza.
La servitù di passaggio consiste in un rapporto tra due terreni appartenenti a diversi proprietari, nel quale su uno dei fondi grava un peso necessario al vantaggio dell’altro e al suo utilizzo, purché sia socialmente apprezzabile. Per esempio, è una servitù di passaggio il diritto del vicino a transitare sul terreno altrui per raggiungere la propria abitazione.
In un condominio, spesso si hanno servitù di passaggio per i passi carrabili del transito dei veicoli, servitù finalizzate al parcheggio o al semplice transito delle persone. In ogni caso, la servitù di passaggio è soggetta come altri diritti alla prescrizione. Questo comporta che dopo un certo lasso di tempo di inutilizzo il diritto cessa, non potendo più essere esercitato o preteso.
Le particolari caratteristiche della servitù di passaggio impongono anche regole specifiche per la sua prescrizione, in particolare per quanto riguarda le tempistiche, per i comportamenti che costituiscono inutilizzo e per l’inizio della decorrenza della prescrizione.
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Quando cessa la servitù di passaggio per inutilizzo
L’inutilizzo della servitù di passaggio dà luogo alla decorrenza della prescrizione soltanto quando presenta determinate caratteristiche. L’istituto della prescrizione è infatti volto a garantire una certezza del diritto e non a limitare deliberatamente i diritti altrui.
L’articolo 1075 del Codice civile prevede espressamente che:
La servitù esercitata in modo da trarne un’utilità minore di quella indicata dal titolo si conserva per intero.
Questo significa che l’utilizzo parziale della servitù non comporta alcuna prescrizione, purché ci sia una limitazione quantitativa e non qualitativa. È il caso di chi continua a usufruire della servitù di passaggio riducendo la frequenza di utilizzo, ma appunto senza interromperlo del tutto.
Ciò però non significa che un uso sporadico e saltuario della servitù sia sempre utile a interrompere la prescrizione, poiché bisogna valutare se questo tipo di utilizzo è compatibile con l’utilità stessa della servitù. Bisogna quindi distinguere tra le modalità essenziali di utilizzo della servitù e quelle accessorie, in quanto l’uso parziale interrompe la prescrizione soltanto quando non vengono esercitate le modalità essenziali e si configura di fatto come “non uso”.
Le facoltà accessorie servono a completare il diritto di servitù diretto, ma non sono influenti sulla sua utilità. Per esempio, in una servitù di passaggio adibita al transito di veicoli e persone l’utilizzo parziale (limitato agli uni o agli altri) attua comunque una modalità d’uso essenziale, non idonea per la prescrizione.
Al contrario, se nella stessa servitù l’avente diritto si limita ad aprire il cancello senza transitare si ha un mero esercizio delle facoltà estrinseche, indispensabili per l’esercizio del diritto ma non direttamente utili. In questi casi decorre la prescrizione.
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Prescrizione della servitù di passaggio, decorrenza e termini
La servitù si prescrive in 20 anni di inutilizzo, a prescindere dalla sua tipologia. Quest’ultima è però rilevante per capire da quale momento inizia a decorrere il tempo utile alla prescrizione, dato che le diverse servitù presuppongono modalità d’uso differenti.
Le servitù di passaggio sono servitù discontinue, per le quali è necessario che l’uomo agisca in modo attivo per utilizzarle. Di conseguenza, il termine ventennale di prescrizione decorre dopo ogni utilizzo della servitù, dunque dopo ogni passaggio sul fondo la prescrizione si interrompe.
Questo significa che la prescrizione della servitù di passaggio si ha soltanto se l’avente diritto non la usa e quindi non transita sul posto nemmeno una volta in 20 anni dall’ultimo passaggio. Nel caso in cui, poi, volesse esercitare nuovamente questo diritto il proprietario del fondo servente può opporre l’avvenuta prescrizione, se necessario in una causa civile. Al termine di quest’ultima, se ve ne sono i presupposti, il giudice conferma l’avvenuta prescrizione della servitù e la cessazione del diritto di passaggio.
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