Proroga delle cartelle di 150 giorni dal 1° settembre al 31 dicembre 2021: restano esclusi dal rinvio gli avvisi di addebito INPS. Lo chiarisce il messaggio n. 4131 del 24 novembre.
Proroga delle cartelle fino al 31 dicembre 2021, gli avvisi di addebito INPS non rientrano tra le somme che è possibile pagare entro 150 giorni dalla notifica.
A specificarlo è lo stesso Istituto, con il messaggio n. 4131 pubblicato il 24 novembre 2021. La proroga da 60 a 150 giorni della scadenza per il pagamento delle cartelle esattoriali omette di specificare che il rinvio riguarda anche gli avvisi di addebito emessi dall’INPS.
Un’esclusione che è stata confermata dal Ministero dell’Economia e dal Ministero del Lavoro, che porta quindi l’INPS a richiedere ai contribuenti il conto dovuto.
Proroga delle cartelle fino al 31 dicembre 2021, esclusi gli avvisi di addebito INPS
È chiaramente circoscritto l’ambito d’applicazione della norma prevista dall’articolo 2 del decreto legge n. 146/2021, il decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2022.
Si fa riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione, per le quali l’adempimento dell’obbligo risultante dal ruolo potrà essere effettuato entro 150 giorni dalla data di notifica, in luogo dei 60 giorni previsti in via ordinaria, in relazione al periodo compreso dal 1° settembre e fino al 31 dicembre 2021.
Come evidenziato dall’INPS con il messaggio n. 4131 del 24 novembre 2021, il decreto Fiscale ha più che raddoppiato il termine per il pagamento delle cartelle esattoriali notificate dopo il termine del periodo di sospensione dell’attività di riscossione. Prima dei 150 giorni concessi non sarà possibile avviare attività di recupero del debito iscritto a ruolo.
Una misura “tampone”, volta a mitigare le ripercussioni negative legate alla ripartenza delle cartelle congelate dall’inizio dell’emergenza Covid, che lascia però fuori gli avvisi di addebito INPS.
Avvisi di addebito INPS senza proroga, restano 60 i giorni per pagare
A suffragare l’interpretazione restrittiva dell’INPS sono il MEF e il Ministero del Lavoro.
La mancanza all’interno della norma di qualsiasi riferimento alle somme dovute all’Istituto, mediante notifica di avviso di addebito con titolo esecutivo, colloca i debiti previdenziali fuori dalla proroga disposta per le cartelle esattoriali.
Ambedue i ministeri hanno confermato l’interpretazione dell’INPS e, si legge nel messaggio n. 4131, hanno osservato che la proroga da 60 a 150 giorni prevista dall’articolo 2 del decreto legge n. 146/2021 si riferisce solo all’“attività di notifica delle cartelle di pagamento svolta dall’agente della riscossione”. Sono quindi escluse le somme relative a contributi previdenziali, la cui riscossione è di competenza esclusiva dell’Istituto.
Restano quindi 60 i giorni di tempo per pagare gli avvisi di addebito INPS, termine da calcolare tenuto conto della data di notifica dell’atto di recupero delle somme indicate.
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