Autodichiarazione Aiuti di Stato, con il provvedimento del 29 novembre viene rinviata la scadenza al 31 gennaio 2023. La proroga arriva in extremis dall’Agenzia delle Entrate.
Una proroga di due mesi per l’autodichiarazione degli Aiuti di Stato: la nuova scadenza è il 31 gennaio 2023. La notizia è arrivata nella serata del 29 novembre, a poche ore quindi dalla scadenza originariamente prevista per il 30 novembre.
Il provvedimento del 29 novembre cambia i termini stabiliti dal provvedimento del 27 aprile 2022, che aveva definito le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework”. In questo modo l’Agenzia va incontro alle esigenze dei professionisti, che hanno segnalato difficoltà ad accedere al Registro nazionale degli Aiuti di Stato.
Proroga autodichiarazione Aiuti di Stato: scadenza rinviata al 31 gennaio 2023
Non è la prima volta che la scadenza per l’invio dell’autodichiarazione viene prorogata. In un primo momento il termine ultimo era fissato al 30 giugno 2022. Un primo rinvio c’è stato al 30 novembre (giornata ricca di scadenze fiscali). Ora, con il provvedimento di fine novembre, la scadenza per l’invio dell’autodichiarazione viene ulteriormente spostata in avanti. La data da segnare in calendario è il 31 gennaio 2023.
L’ennesima proroga è arrivata anche perché molti professionisti hanno segnalato difficoltà ad accedere alla sezione trasparenza del Registro nazionale degli aiuti di Stati (Rna) per reperire, nei tempi previsti, le informazioni utili alla compilazione del modello.
Aiuti di Stato, il modello di autodichiarazione è più semplice da compilare
Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 25 ottobre sono stati approvati modello, istruzioni e specifiche tecniche che servono per la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesta il rispetto dei requisiti del Temporary framework per gli aiuti a sostegno dell’economia nell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Con questo nuovo modello l’Agenzia delle Entrate ha ascoltato le richieste di semplificazione fatte dai professionisti e dalle associazioni di categoria. Nel nuovo modello è stata introdotta la casella ES nel frontespizio, che va barrata solo dai soggetti che dichiarano di rispettare tutte le seguenti condizioni:
- dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022 hanno ricevuto uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A;
- per nessuno degli aiuti ricevuti intendono fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework;
- l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1, pro tempore vigenti, del medesimo quadro temporaneo Temporary Framework.
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Il provvedimento del 29 novembre, inoltre, dispone la proroga del termine per il riversamento degli importi eccedenti i limiti dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework. Tutti i dettagli nel provvedimento in allegato.
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