Proroga versamenti IVA e ritenute Irpef nel decreto Ristori quater: il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 novembre, rinvia anche le scadenze fiscali di dicembre.
Proroga versamenti IVA e ritenute Irpef, la misura del decreto Ristori bis è stata confermata nel quater.
La nuova scadenza da tenere in considerazione per le attività rientranti tra i beneficiari della proroga è il 16 marzo 2021. Il versamento di IVA e ritenute alla fonte può essere effettuato in un’unica soluzione o in quattro rate di pari importo, senza l’applicazione di sanzioni e interessi.
Il versamento della prima rata deve essere effettuato entro il 16 marzo 2021.
Proroga versamenti IVA e ritenute Irpef per le zone rosse col decreto Ristori
I versamenti IVA e ritenute Irpef sono oggetto di proroga nel decreto Ristori bis e poi nel Ristori quater.
La disposizione sospende i termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:
- alle ritenute alla fonte relative ai redditi da lavoro dipendente e assimilato;
- alle addizionali regionali e comunali;
- all’IVA;
- contributi previdenziali e assistenziali.
Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. La scadenza per il versamento delle ritenute alla fonte e dei versamenti IVA slitta dal 16 novembre al 16 marzo 2021.
I contribuenti possono scegliere tra:
- il pagamento in un’unica soluzione senza sanzioni e interessi;
- la rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate di pari importo. La prima rata va versata entro il 16 marzo 2021.
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Proroga versamenti IVA e ritenute alla fonte, scadenza il 16 marzo 2021: i soggetti beneficiari
Il primo provvedimento che si è occupato della proroga dei versamenti IVA e di ritenute alla fonte è stato il decreto Ristori bis.
Il decreto Ristori bis è impiantato sul precedente decreto Ristori, quindi fornisce un sostegno economico sulla base di due criteri:
- il tipo di attività;
- la sede operativa, il domicilio fiscale o la sede legale dell’attività si trova in una zona rossa o arancione.
Le imprese beneficiarie della sospensione sono quelle con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.
Sono sospesi i versamenti anche per chi ha aperto l’attività dopo il 30 novembre 2019.
La sospensione si applica a tutte le attività economiche che vengono chiuse a seguito del Dpcm del 3 novembre, per quelle oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse, per i ristoranti in zone arancioni e rosse, per tour operator, agenzie di viaggio e alberghi nelle zone rosse.
In particolare, i soggetti beneficiari della proroga della scadenza per i versamenti IVA e di ritenute alla fonte sono:
- le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del DPCM del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
- per quelli che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale diventate zona rossa o arancione;
- i soggetti che esercitano l’attività alberghiera, di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree zona rossa.
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