Proroga versamenti IVA e ritenute Irpef col Ristori quater: zone e attività beneficiarie

Rosaria Imparato

01/12/2020

Proroga versamenti IVA e ritenute Irpef nel decreto Ristori quater: il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 novembre, rinvia anche le scadenze fiscali di dicembre.

Proroga versamenti IVA e ritenute Irpef col Ristori quater: zone e attività beneficiarie

Proroga versamenti IVA e ritenute Irpef, la misura del decreto Ristori bis è stata confermata nel quater.

La nuova scadenza da tenere in considerazione per le attività rientranti tra i beneficiari della proroga è il 16 marzo 2021. Il versamento di IVA e ritenute alla fonte può essere effettuato in un’unica soluzione o in quattro rate di pari importo, senza l’applicazione di sanzioni e interessi.

Il versamento della prima rata deve essere effettuato entro il 16 marzo 2021.

Proroga versamenti IVA e ritenute Irpef per le zone rosse col decreto Ristori

I versamenti IVA e ritenute Irpef sono oggetto di proroga nel decreto Ristori bis e poi nel Ristori quater.

La disposizione sospende i termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:

  • alle ritenute alla fonte relative ai redditi da lavoro dipendente e assimilato;
  • alle addizionali regionali e comunali;
  • all’IVA;
  • contributi previdenziali e assistenziali.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. La scadenza per il versamento delle ritenute alla fonte e dei versamenti IVA slitta dal 16 novembre al 16 marzo 2021.

I contribuenti possono scegliere tra:

  • il pagamento in un’unica soluzione senza sanzioni e interessi;
  • la rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate di pari importo. La prima rata va versata entro il 16 marzo 2021.

Proroga versamenti IVA e ritenute alla fonte, scadenza il 16 marzo 2021: i soggetti beneficiari

Il primo provvedimento che si è occupato della proroga dei versamenti IVA e di ritenute alla fonte è stato il decreto Ristori bis.

Il decreto Ristori bis è impiantato sul precedente decreto Ristori, quindi fornisce un sostegno economico sulla base di due criteri:

  • il tipo di attività;
  • la sede operativa, il domicilio fiscale o la sede legale dell’attività si trova in una zona rossa o arancione.

Le imprese beneficiarie della sospensione sono quelle con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.

Sono sospesi i versamenti anche per chi ha aperto l’attività dopo il 30 novembre 2019.

La sospensione si applica a tutte le attività economiche che vengono chiuse a seguito del Dpcm del 3 novembre, per quelle oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse, per i ristoranti in zone arancioni e rosse, per tour operator, agenzie di viaggio e alberghi nelle zone rosse.

In particolare, i soggetti beneficiari della proroga della scadenza per i versamenti IVA e di ritenute alla fonte sono:

  • le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del DPCM del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
  • per quelli che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale diventate zona rossa o arancione;
  • i soggetti che esercitano l’attività alberghiera, di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree zona rossa.

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