Quali sono le regole relative alle fatture estere per la Pubblica Amministrazione, visto che non ha l’obbligo di compilazione dell’esterometro?
Con la risposta numero 379 del 14 luglio 2022 l’Agenzia delle Entrate è andata a chiarire alcuni dettagli riguardo agli obblighi relativi all’utilizzo dell’esterometro quando questo avviene da parte delle Pubbliche Amministrazioni.
L’esterometro, soprattutto con le ultime modifiche valide dal primo luglio 2022, può facilmente generare dei dubbi, in particolare riguardo ai diversi obblighi di compilazione.
L’istante, una provincia in questo caso specifico, ha quindi fatto richiesta di spiegazioni all’Agenzia delle Entrate per ricevere chiarimenti esaustivi in relazione a questi obblighi. La risposta, in breve, prevede che in alcuni casi le Pubbliche Amministrazioni, non debbano compilare la documentazione richiesta dall’esterometro, a meno che questo non avvenga su base volontaria.
Vediamo di seguito la risposta all’interpello e le situazioni in cui la Pubblica Amministrazione ha o meno l’obbligo di compilazione dell’esterometro.
La questione dell’stante
L’istante che ha posto la domanda all’Agenzia delle Entrate è, in questo caso, una provincia. Il dubbio è nato dal fatto che la provincia in questione si trova nel corso dell’anno ad effettuare acquisti debitamente documentati con relative fatture transfrontaliere, e quindi per operazioni con soggetti non residenti all’interno dello stato italiano, analogiche o digitali, nell’ambito dell’attività istituzionale, per i quali non sono emesse bollette doganali.
Fino al momento precedente al chiarimento, la provincia istante della richiesta, ha integrato il documento d’acquisto versando l’imposta dovuta e, conseguentemente, procedendo con la comunicazione dei dati necessari attraverso la compilazione dell’esterometro.
Oltre all’esterometro, l’imposta veniva versata quindi attraverso la compilazione del modello F24 Ep, attraverso l’utilizzo del codice tributo 622e.
Il chiarimento richiesto è proprio in relazione all’invio dei dati delle operazioni transfrontaliere in formato .xml e attraverso il sistema di interscambio (Sdi) per la trasmissione delle fatture elettroniche, diventato obbligatorio a partire dal primo luglio di quest’anno, in sostituzione al vecchio esterometro.
Tuttavia il dubbio dell’istante si presenta in relazione all’articolo 4, paragrafo 5, della VI direttiva Cee, che stabilisce che gli enti pubblici non siano soggetti «per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tale attività e operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni».
Siccome per adempiere all’emissione della
fattura elettronica l’istante dovrebbe andare a versare l’imposta utilizzando il codice tributo 60XE, dove la X va a rappresentare il periodo di riferimento, relativo all’Iva commerciale dell’ente, l’istante non considera questa modalità quella corretta da utilizzarsi da parte della pubblica amministrazione.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
In risposta all’istante, l’Agenzia delle Entrate ricorda all’istante che la misura dell’esterometro sussiste solo in determinati casi.
In particolare l’obbligo in questione sussiste solo per quei soggetti che siano soggetti passivi residenti, oppure stabiliti all’interno del territorio italiano. Inoltre riguarda tutte le operazioni, indipendentemente dal fatto che siano rilevanti o meno ai fini dell’Iva, sia passive, sia attive. Gli acquisti vanno comunicati solo se superiori ai 5.000 euro, se non sono rilevanti territorialmente al fini dell’Iva in Italia. Tenendo conto di questi fatti, quindi, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per le Pubbliche Amministrazioni, si potrà continuare a integrare e gestire le fatture transfrontaliere come veniva fatto prima del 1° luglio 2022, quindi al di fuori del sistema di interscambio.
La Pa dovrà quindi continuare con la compilazione del modello F24 ep, e l’utilizzo del codice tributo previsto per il caso, ovvero il 622e, per quel che riguarda la liquidazione dell’imposta.
Quando la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di esterometro
In generale l’Agenzia delle Entrate prevede che le Pubbliche Amministrazioni, quando integrano le fatture ricevute da soggetti esteri, siano queste sia analogiche, sia digitali, potranno farlo fuori dal sistema di interscambio, utilizzando le modalità precedentemente scelte.
Significa quindi che la Pubblica Amministrazione non è tenuta a seguire la procedura che prevede l’utilizzo del sistema di interscambio per autofattura o integrazione della fattura, e quindi l’invio e la trasmissione dei dati attraverso file in formato .xml per il tipo di documento: TD17, TD18 e TD19.
Tuttavia, nel caso in cui l’invio dei dati dovesse risultare mancato o tardivo, si verificherebbe una violazione. Stesso discorso anche per mancato o tardivo utilizzo delle specifiche tecniche, sempre da parte delle Pubbliche Amministrazioni, in relazione a queste operazioni.
Il dubbio è sorto per via delle recenti modifiche avvenute in materia di esterometro, che hanno cambiato le modalità di comunicazione dei dati relativi alle operazioni con soggetti esteri, o transfrontalieri.
Il primo luglio 2022 le scadenze e le modalità di comunicazione dei dati relativi a queste operazioni sono state integrate nella modalità utilizzata per le e-fatture, ovvero attraverso il sistema di interscambio (Sdi) con l’utilizzo di file in formato .xml.
Sarebbe errato affermare, comunque, che non esiste più l’esterometro. Infatti le modifiche avvenute sono, appunto, modifiche del sistema. L’obbligo di comunicazione dei dati riguardanti le operazioni estere continua a sussistere per tutti gli interessati.
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