Quando chi ha fatto il vaccino Astrazeneca può chiedere il risarcimento

Ilena D’Errico

01/05/2024

Il vaccino contro il Covid19 di AstraZeneca può portare a una sindrome da trombosi rara (TTS), lo ha ammesso la società in tribunale e si aprono le strade ai risarcimenti.

Quando chi ha fatto il vaccino Astrazeneca può chiedere il risarcimento

La compagnia farmaceutica AstraZeneca è stata citata in giudizio da una class action nel Regno Unito, secondo quanto riportato da The Telegraph, con l’accusa di danni gravi e persino decessi causati dal vaccino contro il Covid19. Il processo è ancora in corso e nulla è certo, ma nel frattempo AstraZeneca ha ammesso pubblicamente che il proprio vaccino espone a un rischio, seppur raro, di contrarre la TTS, ossia la sindrome da trombosi con trombocitopenia.

Il vaccino in questione è stato autorizzato nel 2021 dall’Agenzia europea del farmaco (Ema) e l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), in virtù del favorevole rapporto tra i benefici apportati rispetto ai possibili rischi e controindicazioni. L’Organizzazione mondiale della sanità ne conferma la sicurezza di somministrazione in tutti gli adulti, classificando il rischio di TTS come “molto raro”. Di fatto, non è ancora chiaro il rapporto causale tra il vaccino e i disturbi della coagulazione, nuovi studi sono in corso (sebbene le prime avvisaglie della comunità scientifica arrivarono già nel 2021) e la compagnia ha negato le accuse.

Nonostante ciò, AstraZeneca ha ammesso che il vaccino può causare TTS, anche se in casi molto rari. Di conseguenza, al di là dei dati medici che si attendono, si apre un capitolo del tutto nuovo sulla richiesta di risarcimento danni da parte dei pazienti che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid19 di AstraZeneca. Vediamo quindi cosa cambia.

Quando chi ha fatto il vaccino Astrazeneca può chiedere il risarcimento

Riguardo ai possibili effetti collaterali delle vaccinazioni la legge italiana individua due differenti rimedi: il risarcimento danni e l’indennizzo. Si tratta di misure differenti, dato che il risarcimento è volto alla riparazione del danno provocato da un errore, una negligenza o un illecito. L’indennizzo spetta invece a chi subisce “lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica”.

Ne consegue anche un’ulteriore, importante, differenza: l’indennizzo spetta a chi ha dovuto obbligatoriamente ricevere il vaccino (punto che riguardo alla pandemia non è stato ancora del tutto chiarito) mentre il risarcimento spetta sempre a chi ha ricevuto un danno riconducibile alla responsabilità altrui (medico che ha somministrato il medicinale, società farmaceutica e così via).

In entrambi i casi, può avanzare pretese di sorta soltanto chi ha effettivamente riportato delle conseguenze rilevanti sul piano sanitario provocate dalla vaccinazione. Il risarcimento del danno, e tantomeno l’indennizzo, non spettano in caso di rischio solo potenziale.

In questo caso, oltretutto, si parla di rischio molto raro, dunque chi non ha riportato effetti negativi conduce sostanzialmente una vita normale e non è obbligato ad adottare precauzioni particolari o limitare le attività quotidiane in qualche modo.

Sarebbe diverso nel caso in cui la correlazione tra la patologia e il vaccino risulti tale da imporre a chi lo ha ricevuto di modificare lo stile di vita per tutelarsi, ad esempio dovendo limitare alcune attività, sottoporsi a frequenti controlli e così via. Un significativo peggioramento della qualità della vita che, se attribuibile a una responsabilità di AstraZeneca (anche solo per la mancata informazione di chi si accingeva a ricevere la vaccinazione) dà diritto a un risarcimento.

Per ottenere il risarcimento (cumulabile con l’indennizzo eventualmente spettante) è comunque necessario che il fattore di pericolosità fosse conosciuto o quantomeno conoscibile secondo le conoscenze scientifiche e che vi fossero possibilità di evitare la somministrazione.

In Italia le cause sul vaccino contro il Covid19 non sono certo nuove, i tribunali hanno già accordato risarcimenti e indennizzi, pertanto questa ammissione ufficiale non fa che alleggerire ulteriormente l’onere probatorio. Chi ha riportato la TTS che non risulta correlabile ad altri fattori di rischio ha senza dubbio diritto al risarcimento del danno.

Spetta anche l’indennizzo a coloro che hanno dovuto obbligatoriamente ricevere il vaccino (determinate categorie di lavoratori e over50 sostanzialmente), mentre per gli altri la questione è dibattuta. La Corte Costituzionale pare favorevole, ma non si tratta di una certezza e potrebbero in ogni caso volerci più passaggi per ottenerlo.

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