Quando la consulenza finanziaria è esente dall’Iva

Caterina Gastaldi

21/07/2022

Ci possono essere dei casi in cui la consulenza finanziaria può risultare esente dall’Iva? La risposta è sì. Vediamo quando accade.

Quando la consulenza finanziaria è esente dall’Iva

La consulenza finanziaria è un servizio che si occupa, generalmente, di dare suggerimenti, consigli, o raccomandazioni in diversi campi riguardanti operazioni che hanno a che fare con vari situazioni relative alla finanza. Sarebbe possibile quindi, in alcune situazioni, che questa consulenza possa risultare esente dall’Iva? Se sì, quando?

Il dubbio riguardo l’esenzione dall’Iva per quel che riguarda le consulenze finanziarie è stato posto all’Agenzia delle Entrate attraverso un interpello lo scorso 4 luglio 2022. A porre il quesito è stata una società che svolge un’attività di consulenza societarie, tra anche del tipo M&A (Mergers and Acquisitions), avvalendosi del supporto di terzi.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate riguardo al dubbio esposto è andata a chiarire le situazioni in cui è possibile che la consulenza finanziaria sia esente dall’Iva, precisando inoltre di aver anche già valutato il problema in precedenza. Vediamo quindi di seguito cosa è stato detto dall’Agenzia al riguardo.

Cosa è stato chiesto all’Agenzia

L’agenzia che ha chiesto chiarimenti riguardo alla questione fa uso di società intermediarie controllate e di terzi, anche nei casi di consulenze relative alla tipologia M&A, e non svolge un’attività riservata.

Attraverso le società controllate e le persone terze, l’azienda compie quindi tutte le operazioni, siano queste commerciali, immobiliari, industriali, mobiliari, o finanziarie, anche se quest’ultime non avvengono nei confronti del pubblico. Queste attività vengono ritenute quindi necessarie oppure utili al conseguimento dello scopo sociale.

La questione esposta dall’agenzia istante riguarda appunto l’applicabilità dell’Iva, o l’esenzione da questa, nei confronti delle consulenze finanziarie svolte da un advisor.

I dubbi si concentrano su quanto esposto all’interno dell’articolo 10, comma 1 n. 4 e 9 del dpr 633/1972 (decreto Iva), che prevede che le prestazioni che rientrano nelle definizioni di mandato, mediazione, e intermediazione siano esenti dall’Iva quando in relazione a operazioni riguardanti azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali.

Il motivo è che il negoziatore in questi casi ha l’obbligo di essere imparziale, facendo il necessario perché le parti concludano l’atto, senza che il negoziatore in questione abbia quindi alcun interesse in relazione al contratto. Nel caso in cui questa imparzialità dovesse mancare, invece, la prestazione viene assoggettata a Iva, e prende il nome di “obbligazione di fare, non fare e permettere”.

Siccome l’advisor, in questo caso, ha interesse che le parti coinvolte concludano il contratto, per poter ricevere il pagamento, secondo l’impresa questo pagamento dovrebbe essere assoggettato all’Iva, poiché andrebbe a mancare l’imparzialità richiesta.

Quando le operazioni sono esenti dall’Iva

Le operazioni di consulenza, in linea generale, rimangono esenti dall’Iva nel momento in cui non vi è un interesse diretto da parte del consulente nei contratti. Infatti, attraverso la nota passata del 15 luglio 2008, l’Agenzia delle Entrate si era già espressa riguardo all’imponibilità dell’Iva per i servizi di consulenza finanziaria.

Accogliendo la tesi dell’Associazione Italiana Intermediari Immobiliari (Assosim), l’Ade aveva specificato che i servizi di consulenza in materia di investimenti finanziari sono esenti dall’Iva.

Nella risposta all’istante, l’Agenzia delle Entrate richiede prima di tutto di fare riferimento alle precedenti risposte date nel corso del 2022: la 360, 361 e 362. A prima vista sembra che l’interpretazione data dall’istante sia quella corretta e in questa situazione siano venute meno le condizioni di obiettiva imparzialità.

Tuttavia viene sottolineato come, essendo il contratto dell’advisor in questione molto complesso, la questione può rivelarsi a sua volta complicata. Ci si trova quindi di fronte a una situazione in dubbio.

Come agire in caso di dubbi

In una situazione come quella esposta in precedenza, l’interpretazione data dall’Agenzia consiste quindi nel dare la responsabilità di valutare il caso specifico alla società.

In caso di dubbi in fase di applicazione dell’Iva sono quindi le società singole che si occupano di consulenza finanziaria a dover valutare la situazione e decidere se l’operazione svolta sia primariamente quella di consulenza finanziaria, oppure un’altra differente a cui viene annessa la consulenza.

La consulenza finanziaria

All’interno di un’operazione di consulenza finanziaria ci sono solitamente almeno due soggetti coinvolti, quali il cliente che richiede la consulenza e il consulente finanziario, o financial advisor, che può lavorare sia come dipendente di una società, sia come libero professionista.

Il cliente può essere identificato in diverse tipologie, tra cui l’individuo singolo, o la sua famiglia, un’azienda o impresa, o un imprenditore. La consulenza finanziaria, in generale, si identifica quindi anche in un benessere finanziario sia presente, sia futuro, per gli interessati.

Al consulente è richiesta totale imparzialità nella sua collaborazione. Non deve quindi essere interessato in alcun modo a quanto viene elaborato durante gli eventuali contratti, e sarà necessario da parte sua adattare un piano specifico a seconda delle esigenze dei diversi clienti, rimanendo sempre chiaro ed esaustivo.

Il rapporto tra consulente e cliente si richiede che sia diretto e trasparente, proprio per permettere una collaborazione il più possibile agile ed efficace, capace di andare a produrre risultati soddisfacenti per le parti coinvolte.

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