In quali casi i genitori anziani devono andare a vivere a casa dei figli secondo la legge.
Prendersi cura dei genitori anziani in difficoltà è prima di tutto un dovere morale, derivante dal rapporto di filiazione, almeno salvo casi particolari. Non bisogna però pensare che sia tutto sul piano prettamente etico e sentimentale, perché anche dal punto di vista giuridico il legame con i genitori impone alcuni doveri. Nulla di paragonabile agli obblighi dei genitori nei confronti dei figli, che sono numerosi e ampi, ma comunque esistono dei vincoli.
Se i genitori anziani non sono più autosufficienti bisogna in qualche modo provvedere alla loro assistenza, direttamente oppure affidandosi a dei professionisti. Prendersi cura personalmente dei genitori risulta la scelta più apprezzabile nella maggior parte delle famiglie, perché si riduce notevolmente la spesa e si conta sul legame di fiducia e conoscenza. Questa soluzione può però tuttavia risultare poco pratica, in particolar modo quando i figli sono oberati dagli impegni quotidiani, motivo per cui tanti pensano di farli trasferire in casa proprio.
In questo modo si realizza un bel risparmio, tanto di soldi quanto di tempo, ma gli equilibri familiari possono risentirne. Di frequente sono i genitori stessi che non vogliono rinunciare alla propria autonomia e al proprio comfort, ma accade anche che siano i figli a non voler intraprendere questa strada. Proviamo a chiarire questi dubbi.
Quando i genitori anziani devono andare a vivere a casa dei figli?
I genitori anziani possono avere problemi di autosufficienza, soprattutto quando all’avanzare dell’età si aggiungono malattie e acciacchi. Naturalmente, i figli sono tenuti ad avere un po’ di attenzione, evitando che i genitori si possano trovare in situazione di pericolo. Si ricorda, infatti, che l’abbandono di incapace configura un reato, punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. La pena aumenta se dal fatto deriva una lesione personale, ma anche quando a commettere il reato è il genitore, il figlio, il tutore o il coniuge. Il reato, comunque, scatta soltanto se il genitore non è in grado di provvedere a sé stesso.
Oltre a questa particolare casistica, c’è un dovere più generale di assistenza nei confronti dei genitori anziani che, come anticipato, è decisamente più compresso rispetto a quello che ricade sui genitori. In particolare, si tratta dell’obbligo alimentare individuato dall’articolo 438 del Codice civile. L’obbligo non riguarda soltanto figli e genitori, essendo predisposto con l’obiettivo di garantire assistenza alle persone in stato di bisogno, limitando l’aiuto pubblico così che sia garantito a coloro che non hanno nessun familiare su cui contare.
Gli alimenti sono molto diversi dal mantenimento e da qualsiasi altro obbligo derivante dalla responsabilità genitoriale, essendo riconosciuti soltanto a coloro che versano in stato di bisogno. In altre parole, ha diritto agli alimenti esclusivamente chi non è in grado di provvedere autonomamente alle proprie necessità primarie. Si fa riferimento ai bisogni più essenziali della persona, quindi sostanzialmente vitto, alloggio, cure mediche e cura base della persona.
L’obbligo alimentare ha una matrice prettamente economica, anche se le parti hanno la possibilità di concordare una modalità di adempimento diretta. Come anticipato, l’obbligo di versare gli alimenti ricade su diversi soggetti e non soltanto sui figli, con un ordine ben preciso di priorità. I figli sono secondi in lista, subito dopo il coniuge del beneficiario. Di conseguenza se il coniuge è assente o impossibilitato - come spesso accade quando entrambi i genitori hanno bisogno di assistenza - i figli sono i primi soggetti obbligati.
L’assistenza può avvenire in modo diretto, quindi portando i genitori a casa, ma è una scelta che deve avvenire di comune accordo tra le parti. I genitori non possono obbligare i figli ad ospitarli in casa propria, così come i figli non possono rifiutarsi di pagare gli alimenti proponendo l’ospitalità. In casi di conflittualità, l’unica soluzione è ricorrere al giudice per stabilire l’importo dovuto mensilmente, necessario a garantire l’assistenza ai genitori (nel limite delle possibilità economiche degli obbligati).
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