L’ispettore incaricato dalla Asl o dalla Direzione provinciale del Lavoro ha libero accesso ai luoghi di lavoro per verificare il rispetto delle norme per la tutela della salute dei dipendenti; ci sono però dei limiti che questo deve rispettare.
Quando gli ispettori delle ASL, così come quelli della Direzione territoriale del Lavoro (ex ispettorati) accedono ad un luogo di lavoro devono rispettare determinate regole, senza superare i limiti imposti dalla legge. Questi, infatti, devono attenersi ai poteri attribuiti loro dalla legge.
Prima di vedere quali sono questi poteri, è importante ricordare che gli ispettori inviati dalle Asl o dalla Direzione provinciale del Lavoro, hanno come obiettivo quello di valutare il rispetto delle norme che tutelano la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
Ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e dell’insorgere di malattie professionali, quindi, l’attuale normativa attribuisce agli organi ispettivi ampi poteri di accesso nei luoghi di lavoro, prevedendo però dei limiti ben precisi da non superare; vediamo quali sono analizzando in quali casi l’ispettore dell’Inps può avere accesso al luogo di lavoro e quali sono i poteri a lui riconosciuti.
Quando l’ispettore ha accesso al luogo di lavoro
Il potere di accesso nei luoghi di lavoro è attribuito a diversi organi di vigilanza in materia di lavoro e previdenza sociale: a seconda della norma da tutelare, quindi, è possibile ricevere la visita di un ispettore incaricato dall’ente di competenza.
Come anticipato, per le norme attinenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro e alla tutela degli infortuni questo compito spetta agli ispettori delle Asl o della Direzione provinciale del Lavoro; quest’ultimi sono a tutti gli effetti ufficiali di polizia giudiziaria quindi, in caso di accertamento di un reato, possono compiere le azioni necessarie per l’identificazione degli autori e comminare una sanzione.
Invece, per quanto riguarda la competenza del Direttore Generale delle ASL ad attribuire ai propri ispettori la qualifica di polizia giudiziaria la questione è ancora aperta visto che negli ultimi anni si sono susseguite diverse disposizioni normative e orientamenti giurisprudenziali spesso discordanti.
Ci sono poi i controlli effettuati dagli uffici dei vari enti previdenziali, come l’Inps, per l’accertamento di quegli aspetti contributivi e previdenziali propri ai dipendenti dell’azienda; per accertamenti riguardanti il rispetto delle normative fiscali, invece, si riceve la visita della Guardia di Finanza.
Qui comunque ci concentreremo sui controlli per il rispetto delle normative sulla sicurezza del lavoro affidato agli organi ispettivi delle Asl e della Direzione Provinciale del Lavoro. Nel dettaglio, la normativa vigente stabilisce che questi possono accedere ai luoghi di lavoro in qualsiasi momento, anche di notte se possibile: non è necessario alcun preavviso, né tantomeno un mandato per poter dar luogo all’ispezione.
A loro quindi sono attribuiti ampi poteri, con qualche limite ben preciso che andremo ad approfondire di seguito.
Poteri ispettori Asl e Direzione del Lavoro
Uno dei poteri propri agli ispettori delle ASL e a quelli incaricati dalla Direzione del Lavoro è quello di poter assumere informazioni: per farlo possono interrogare gli esercenti delle aziende, così come il personale dipendente e tutti coloro - come le rappresentanze sindacali e gli enti di patronato - in grado di dare informazioni utili ai fini dell’attività di vigilanza.
A tal proposito l’articolo 7, I comma, del D.P.R. 520/1955 stabilisce che l’ufficiale di polizia giudiziaria in materia di sicurezza e igiene del lavoro ha il compito di raccogliere “tutte le notizie e le informazioni sulle condizioni e lo svolgimento “delle singole attività produttive”. Allo stesso tempo - secondo la Legge 628/1961 - può chiedere il rilevamento di ogni “notizia o risultanza esistente presso gli enti pubblici e privati che svolgono attività dirette alla protezione sociale dei lavoratori”. In ogni caso gli ispettori hanno il dovere di mantenere il segreto in merito ai processi di lavorazione e a qualsiasi altra notizia di cui vengono a conoscenza per ragioni d’ufficio.
Non rispondere alle domande dell’ispettore potrebbe comportare delle gravi conseguenze: chi non fornisce le risposte dovute, oppure omette e dichiara il falso, incorre nella sanzione penale dell’arresto (fino a 2 mesi) più un’ammenda fino a 516,00€. Quando invece è il datore di lavoro ad impedire il potere di vigilanza, questo va incontro ad una sanzione amministrativa ben più elevata che va da un minimo di 1.290,00€ ad un massimo di 12.910,00€.
Altri poteri dell’ispettore sono:
- visitare ogni parte del luogo di lavoro;
- sottoporre a visita medica il personale occupato;
- prelevare campioni di materiali o di prodotti potenzialmente ritenuti nocivi;
- prendere visione, direttamente presso gli ospedali, della documentazione clinica delle malattie professionali.
Inoltre, gli ispettori hanno facoltà di accesso a tutti quegli atti e documenti utili per accertare il rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro; ad esempio, questo vale per la documentazione riguardante il rapporto di lavoro dei dipendenti nonché per la documentazione tecnica riguardante la sicurezza degli impianti e la salute dei lavoratori.
Obblighi e limiti dell’ispettore
Come prima cosa c’è da dire che il libero accesso dei poteri ispettivi è limitato al luogo di lavoro: ciò significa che in nessun caso l’ispettore può spingersi fino alla dimora privata del cittadino visto che il domicilio resta inviolabile.
Inoltre, durante lo svolgimento del controllo l’ispettore ha il dovere di rispettare degli obblighi ben precisi, come ad esempio il doversi qualificare esibendo l’apposito tesserino. Al datore di lavoro, inoltre, bisogna informarlo del fatto che durante l’ispezione potrà farsi assistere da un professionista abilitato.
Questo ha poi l’obbligo di riportare - fedelmente - ogni dichiarazione rilasciata dal lavoratore (il quale dovrà confermarla apponendo la firma); infine, per garantire la trasparenza del controllo al termine dello stesso bisognerà rilasciare l’apposito verbale che va consegnato al datore di lavoro.
Nel verbale di primo accesso vanno indicate tutte le attività intraprese durante l’ispezione, nonché le eventuali dichiarazioni rilasciate dal datore di lavoro e dai dipendenti; se necessario, il verbale dovrà indicare le richieste utili al proseguimento degli accertamenti. Solamente alla fine di tutti i controlli e accertamenti verrà rilasciato un verbale unico di accertamento dove sono indicati gli esiti dell’ispezione e eventuali sanzioni comminate al datore di lavoro.
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