Quanto si paga a fine anno di imposta di bollo sui buoni fruttiferi postali e Supersmart?

Stefano Vozza

1 Gennaio 2025 - 07:43

Vediamo quali sono gli importi dovuti al Fisco in merito al possesso di prodotti di investimento del risparmio postale

Quanto si paga a fine anno di imposta di bollo sui buoni fruttiferi postali e Supersmart?

Tra i prodotti di investimento del reddito fisso più sottoscritti dagli italiani vi rientrano quelli del risparmio postale. I numeri periodicamente pubblicati non lasciano spazio all’interpretazione. Libretti postali, offerte e/o depositi Supersmart e buoni fruttiferi postali vengono copiosamente sottoscritti da diverse tipologie di risparmiatori.

Le ragioni del loro successo sul mercato sono presto dette. Esse rimandano alla garanzia dello Stato Italiano sul capitale, la semplicità e facilità di comprensione dei prodotti, il regime delle spese molto contenuto. Soffermiamoci ora su quest’ultimo aspetto e chiediamoci: ma quanto si paga a fine anno di imposta di bollo sui buoni fruttiferi postali e Supersmart?

Le spese legate al deposito o offerte Supersmart

Le offerte e i depositi Supersmart sono degli speciali vincoli proposti dall’emittente ai titolari di libretti di risparmio postale Smart. Nel corso del tempo CDP, l’emittente, ne modula l’offerta in termini di composizione prodotti e di condizioni economiche. Cioè CDP individua a quali fasce di clientela destinare un dato prodotto (condizioni soggettive) e i parametri chiave dell’accantonamento in termini di durata e tassi attivi riconosciuti.

Veniamo ai costi: quali sono e a quanto ammontano le spese che li riguardano?
Gli accantonamenti della famiglia Supersmart non prevedono costi di gestione, dall’apertura fino a scadenza o eventuale estinzione anticipata. Fanno eccezione le spese fiscali, ossia la ritenuta sugli interessi attivi maturati che è del 26%. Si tratta della stessa aliquota applicata a corporate bond, conti deposito, azioni di Borsa, etc.

A seguire c’è l’imposta di bollo di aliquota pari al 2x1.000, cioè lo 0,002 moltiplicato per l’ammontare del deposito. Nello specifico, al termine dell’anno sulle somme oggetto di vincolo si applica l’imposta in proporzione al periodo di vigenza di ogni singolo accantonamento. Nel caso in cui non risultino attivi accantonamenti (perché, ad esempio, nel frattempo sono già scaduti), l’imposta minima applicata è di 1 €.

Quanto si paga a fine anno di imposta di bollo sui buoni fruttiferi postali e Supersmart?

Passiamo ora ai buoni fruttiferi postali (BFP), il prodotto di investimento di punta della famiglia del risparmio postale. Quali sono i costi che li riguardano?
Anche qui quelli di gestione sono assenti dalla sottoscrizione al rimborso, finale o intermedio che sia. Come in precedenza, fanno eccezione le spese fiscali, ossia il dovuto al Fisco nei tempi, modi e casi di Legge.

Pertanto riecco la ritenuta fiscale sugli interessi, che dipende dall’anno di acquisto del titolo. Per i BFP emessi fino al 20 settembre 1986 non c’è alcuna aliquota da applicare in quanto esenti. Invece per quelli emessi dal 21/09/1986 al 31/08/1987 la ritenuta fiscale è del 6,25%. Da lì in poi l’imposta sostitutiva è sempre nella misura del 12,50%, ad oggi ancora vigente.

L’imposta di bollo sui buoni fruttiferi postali

La seconda voce di spesa dovuta al Fisco rimanda all’imposta di bollo dello 0,2% sul capitale versato e dovuta all’atto del rimborso del BFP. L’imposta tuttavia si applica solo se il loro valore complessivo, cioè di tutti i BFP aventi medesima intestazione, supera i 5mila €. In particolare, a partire dal 2014 l’imposta minima di 34,20 € è stata abolita.

Tuttavia, anche sul fronte dei BFP non mancano i distinguo da fare. Per i titoli emessi in formato cartaceo prima del 1° gennaio del 2009, l’imposta è calcolata sul valore nominale del singolo titolo. Ancora, essi non vengono cumulati con altri strumenti finanziari eventualmente detenuti tipo buoni cartacei e dematerializzati emessi dopo lo 01/01/2009, fondi comuni di investimento, etc. Infine, il loro valore non va considerato ai fini della verifica del limite complessivo di esenzione dei 5.000 €.

Andando oltre, l’imposta si applica a far data dal 2012 ma con diverse aliquote per i primissimi anni in cui è entrata in vigore. Vale a dire nella misura proporzionale dello 0,10% per l’anno 2012, lo 0,15% per il 2013 e dello 0,20% dal 2014 fino ai giorni nostri. Ma come si attua? L’imposta si applica al valore nominale del singolo buono fruttifero per ogni “31 dicembre” in cui si risulta essere in possesso, e a partire dal 2012. In particolare, l’imposta è dovuta nella misura minima di 2,00 € per singolo titolo.

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