Ravvedimento operoso 2017, cosa cambia? Ecco le novità

Anna Maria D’Andrea

29 Dicembre 2016 - 14:48

Ravvedimento operoso: cosa cambia nel 2017 e quali sono le ultime novità? Ecco la guida a cosa cambierà con l’arrivo dell’anno nuovo.

Ravvedimento operoso 2017, cosa cambia? Ecco le novità

Ravvedimento operoso 2017: cosa cambia? Con l’arrivo del nuovo anno sono molte le novità fiscali che interesseranno i contribuenti, le imprese e i professionisti e nuove regole coinvolgeranno anche il ravvedimento operoso, ovvero la possibilità di regolarizzare la propria posizione fiscale usufruendo di sanzioni minori.

Nonostante con il recente Decreto 193/2016 siano state inserite nuove disposizioni relative al ravvedimento operoso è bene ricordare che le importanti novità hanno preso avvio già dal 2016. Si tratta della riforma prevista dal decreto legislativo 158/2015 con il quale è stato inserito il nuovo ravvedimento lungo e le nuove sanzioni.

Le novità previste dal D.lgsl. 158/2015 sarebbero dovute entrare in vigore a partire dal 1° gennaio 2017 ma, in virtù del principio del favor rei, la decorrenza è stata anticipata anche alle violazioni commesse nel precedente periodo di imposta.

Quali sono le novità e cosa cambia? Il ravvedimento operoso è un’importante opportunità a favore dei contribuenti e, pertanto, in vista dell’inizio del nuovo anno e delle recenti novità con decorrenza a partire dal 1° gennaio 2017, l’articolo riassumerà le principali disposizioni che modificano o integrano il ravvedimento operoso e quello che ci aspetta per il prossimo anno.

Ecco come cambia il ravvedimento operoso nel 2017.

Ravvedimento operoso 2017, cosa cambia? Ecco le novità

La prima novità che interesserà i contribuenti che usufruiranno della possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso nel 2017 sarà il nuovo tasso degli interessi legali che, a partire dal 1° gennaio, dovrà essere calcolato nella misura dello 0,1%.

Abbiamo già parlato in un articolo precedente del nuovo tasso sugli interessi legali del ravvedimento operoso e pertanto in questa sede ci limitiamo a ricordare che per tutte le sanzioni applicate con decorrenza a partire dal 1° gennaio 2017 il calcolo dovrà essere effettuato sulla base della nuova disposizione.

Con la nuova aliquota allo 0,1% contribuenti e professionisti che dovranno calcolare l’importo da pagare per il ravvedimento operoso dovranno calcolare lo 0,2% fino al 31 dicembre 2016 e lo 0,1% a partire dal 1° gennaio 2017.

Per tutti i dettagli leggi -> Ravvedimento operoso: nuovo tasso interessi legali dal 2017

Le novità del ravvedimento operoso 2017 non si fermano qui perché con il Decreto Fiscale 193/2016 sono state inserite modifiche alla disciplina della dichiarazione integrativa a favore e il ravvedimento.

Ravvedimento operoso 2017 e dichiarazione integrativa a favore

Con le recenti novità in materia fiscale inserite dal Decreto Fiscale 193/2016 sono state inserite alcune modifiche e integrazione alla dichiarazione integrativa a favore del contribuente che andranno a modificare le disposizioni del Dpr 322/98.

Innanzitutto le novità riguardano i tributi doganali e le accise amministrative dell’Agenzia delle dogane che, a partire dal 2017, beneficieranno della riduzione delle sanzioni amministrative. A tal proposito si ricorda che per quel che riguarda i tributi doganali è previsto, sulla base dell’art. 20 della legge 449/1997 la non applicazione delle sanzioni amministrative nel caso di spontanea revisione dell’accertamento da parte del contribuente.

Per quel che riguarda, invece, la dichiarazione integrativa a favore, ovvero quella presentata per correggere errori o omissioni che hanno determinato l’indicazione di un maggior reddito e di un maggior debito d’imposto o minor credito, la novità del D.l. 193/2016 prevede la possibilità di ravvedersi negli stessi termini di quanto previsto per la dichiarazione integrativa a sfavore.

Cosa cambia? Dal 2017 si potrà trasmettere la correzione di errori relativi a maggior reddito, maggior debito d’imposta o minor credito e quindi usufruire del ravvedimento operoso entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione incompleta o infedele.

Si ricorda che in base all’articolo 43 del D.P.R. 600/73 i tempi vengono estesi notevolmente: la precedente norma stabiliva infatti la scadenza della presentazione dell’integrativa a favore con la dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.

Per informazioni sul calcolo del ravvedimento operoso 2017 leggi -> Calcolo ravvedimento operoso: cos’è, come funziona, sanzioni e interessi

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