Dichiarazione integrativa a favore: nel Decreto Fiscale 193/2016 tempi più lunghi per correggere errori o omissioni nella dichiarazione dei redditi. Ecco tutte le novità e cosa cambia per contribuenti e professionisti.
Dichiarazione integrativa a favore: con le novità contenute nel Decreto Fiscale 193/2016 si allungano i tempi per correggere errori o omissioni nella dichiarazione dei redditi.
Cosa cambia e quali sono le novità per la presentazione dell’eventuale dichiarazione integrativa a favore del contribuente?
La dichiarazione integrativa a favore del contribuente può essere presentata per correggere errori o omissioni che hanno determinato l’indicazione di un maggior reddito e di conseguenza di un maggior debito d’imposta o un minor credito e con la nuova norma contenuta nel D.l. 193/2016 vengono estesi i termini per l’adempimento.
La disciplina viene così equiparata a quanto previsto per la presentazione della dichiarazione integrativa a sfavore, ovvero quella presentata per correggere errori od omissioni che hanno determinato l’indicazione di un minor reddito e, comunque, di un minor debito d’imposta o di un maggior credito.
Si potrà trasmettere la correzione di errori relativi a maggior reddito, maggior debito d’imposta o minor credito entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione incompleta o infedele.
Si ricorda che in base all’articolo 43 del D.P.R. 600/73 i tempi vengono estesi notevolmente: la precedente norma stabiliva infatti la scadenza della presentazione dell’integrativa a favore con la dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.
Non è l’unica novità relativa alla dichiarazione integrativa a favore del contribuente contenuta nel Decreto Fiscale 193/2016. Novità riguardano anche l’utilizzo del maggior credito d’imposta dichiarato.
Ecco tutte le novità contenute nel Decreto Fiscale 193/2016 e cosa cambia con la dichiarazione integrativa a favore a partire dal 2017.
Dichiarazione integrativa a favore: ecco cosa cambia con il Decreto Fiscale 193/2016
Il Decreto Fiscale 193/2016 introduce importanti novità per quel che riguarda la dichiarazione integrativa a favore del contribuente e nello specifico dispone l’estensione dei termini per la presentazione di correzioni o integrazioni.
Cosa cambia? Si tratta di novità importanti “pro-contribuente” se si pensa che in base a quanto stabilito dalle norme precedentemente in vigore e nello specifico dal DPR 600/1973 il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione integrativa a favore era fissato al 31 dicembre dell’anno successivo a quello della dichiarazione inesatta.
Nello specifico, la dichiarazione integrativa a favore del contribuente prima della norma contenuta nell’articolo 5 del Decreto 193/2016 stabiliva che si potessero correggere errori od omissioni entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e con la precisazione che il credito d’imposta emergente potesse essere usato in compensazione, in base a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 241/1997.
La nuova norma contenuta nell’articolo 5 del D.l. 193/2016 estende i termini per la dichiarazione integrativa a favore e i contribuenti potranno integrare le dichiarazioni dei redditi, dell’IRAP e dei sostituti d’imposta entro gli stessi termini previsti per l’integrativa a sfavore del contribuente. La rettifica potrà essere presentata entro il termine per l’accertamento fiscale, ovvero entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Si estendono quindi anche i termini per l’utilizzo del credito d’imposta derivante dall’integrativa a favore del contribuente presentata in data successiva a quanto previsto dalla precedente normativa.
Dichiarazione integrativa a favore: l’uso del credito d’imposta oltre i termini
Nell’articolo 5 al comma 8-bis del Decreto Fiscale 193/2016 si stabilisce che per quanto riguarda la compensazione dell’eventuale credito d’imposta risultante dalla dichiarazione integrativa a favore, relativa a redditi, Irap e sostituti d’imposta potrà essere usato in compensazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo.
La novità è che per dichiarazioni integrative a favore presentate oltre i termini il credito d’imposta potrà essere usato in compensazione esclusivamente per eseguire il versamento dei debiti maturati a patire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata l’integrativa.
In sostanza, la nuova norma stabilisce che il credito emergente è compensabile liberamente se l’integrativa è presentata entro il successivo periodo d’imposta mentre se presentata negli altri 4 anni a disposizione, si potrà fruire della compensazione esclusivamente per il versamento di debiti maturati sulle imposte da versare.
Necessario specificare che dovrà essere il contribuente che presenta l’integrativa a favore a indicare il credito derivante e l’ammontare di quanto usato già in compensazione, per permettere all’Agenzia delle Entrate di effettuare i necessari controlli e accertamenti tributari.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Argomenti