Ravvedimento operoso, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla procedura che consente la riduzione delle sanzioni si trovano nella risoluzione n. 82 pubblicata il 24 dicembre 2020.
Ravvedimento operoso, dall’Agenzia delle Entrate arrivano i chiarimenti sulla procedura che consente al contribuenti di sanare un’irregolarità fiscale godendo di una riduzione delle sanzioni purché in presenza di determinati requisiti.
I chiarimenti si trovano nella risoluzione n. 82 pubblicata il 24 dicembre 2020, in cui l’Agenzia delle Entrate prende spunto dai quesiti posti dai contribuenti su diverse questioni riguardanti:
- tardiva trasmissione delle dichiarazioni dei redditi da parte degli incaricati;
- dichiarazione dei redditi infedele;
- dichiarazione integrativa;
- dichiarazione omessa con eccedenza d’imposta, da cui emerge quindi un’imposta a credito e una a debito;
- omessa presentazione del quadro RW.
Vediamo come viene applicata la procedura del ravvedimento operoso nei casi sopracitati.
Ravvedimento operoso, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su sanzioni e dichiarazioni dei redditi presentata in ritardo
Il Fisco non va in vacanza, nemmeno la vigilia di Natale: il 24 dicembre infatti l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 82 contente le risposte ai quesiti sull’applicazione del ravvedimento operoso.
L’Amministrazione Finanziaria in particolare risponde a una serie di quesiti che riguardano la trasmissione tardiva della dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti incaricati della presentazione in via telematica.
In questo caso l’Agenzia delle Entrate ritiene che la sanzione a carico dell’intermediario possa essere dimezzata se la dichiarazione viene trasmessa con un ritardo non superiore a trenta giorni.
Inoltre, in base all’articolo 13 del Dlgs n. 472/1997, la sanzione così individuata può ulteriormente essere ridotta. L’Agenzia delle Entrate precisa anche che con il principio del favor rei, tale previsione si applica anche alle violazioni pregresse, sempre ammesso che al 1° gennaio 2016 non sia già divenuto definitivo il provvedimento di irrogazione della sanzione.
Riguardo la tardiva presentazione del modulo RW, l’Agenzia delle Entrate conferma quanto espresso nella circolare n. 11/2010: se la dichiarazione annuale è stata presentata nei termini e i dati contenuti sono corretti, la compilazione e l’invio del solo frontespizio e del modulo RW sono consentiti anche oltre il termine.
L’articolazione delle sanzioni dipende da quando viene presentato il modulo RW, ovvero se entro oppure oltre i 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione.
Ravvedimento operoso, i chiarimenti delle Entrate sulla compensazione di crediti IVA inesistenti e dichiarazione integrativa
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate continuano sull’applicazione del ravvedimento operoso relativo all’utilizzo in compensazione di crediti IVA inesistenti, già recuperati in ambito accertativo e sanzionati per illegittima detrazione e infedele dichiarazione.
In questo caso l’Agenzia delle Entrate richiama la risoluzione n. 36/2018:
“laddove il credito inesistente da eccedenze d’imposta sia stato esposto in dichiarazione e successivamente utilizzato, si deve procedere unicamente con l’emissione degli atti tipici di accertamento in rettifica della dichiarazione, da notificarsi entro gli ordinari termini di decadenza, con applicazione della sanzione per infedele dichiarazione. Detta sanzione […] assorbe sia quella dell’omesso versamento del tributo che quella per la compensazione di crediti inesistenti.”
Infine, l’Agenzia delle Entrate precisa che solo la presentazione di una dichiarazione integrativa interamente a favore del contribuente non è soggetta ad alcuna sanzione.
Nel caso in cui la dichiarazione integrativa è presentata per correggere errori oppure omissioni, siano esse a favore o sfavore del contribuente, e il risultato finale della stessa è comunque rappresentato da un maggior credito, è dovuta la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro.
Si applica lo stesso ragionamento qualora il contribuente abbia erroneamente tassato, in via ordinaria, un canone di locazione da assoggettare al regime della cedolare secca.
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