Anche l’azienda può segnalare chi prende il reddito di cittadinanza e rifiuta un lavoro: ecco come fare.
Chi prende il reddito di cittadinanza deve guardarsi bene dal rifiutare un’offerta di lavoro, anche quando viene presentata direttamente dall’azienda senza l’intermediazione dei centri per l’impiego.
I percettori di reddito di cittadinanza sanno bene che quando centri per l’impiego e navigator presentano un’offerta di lavoro ritenuta congrua non è possibile rifiutare senza far scattare una sanzione, che va dal semplice taglio di 5 euro dell’importo mensile alla decadenza della prestazione. Molti però non sono a conoscenza della possibilità riconosciuta alle aziende, le quali possono fare in modo che il reddito di cittadinanza venga tolto a chi rifiuta un’offerta di lavoro, sempre che questa sia ritenuta congrua ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 150/2015 e dal D.L. 4/2019.
Anziché lamentarsi per la difficoltà nel trovare personale da assumere, dando la colpa al reddito di cittadinanza, i datori di lavoro possono dare il loro contributo aiutando i centri per l’impiego nell’individuare quei beneficiari che per scelta non vogliono lavorare, dimostrando però che quella avanzata risulti un’offerta congrua.
Come segnalare chi rifiuta un’offerta di lavoro
È con la legge di conversione del decreto Aiuti (D.Lgs. 50/2022) che è stata data facoltà ai datori di lavoro di segnalare chi prende il reddito di cittadinanza e non vuole andare a lavorare.
Una novità avvallata anche dal Movimento 5 stelle, per quella che sarebbe dovuta essere una vera e propria rivoluzione. Tuttavia, sono in pochi i datori di lavoro che per il momento hanno deciso di approfittarne, spesso perché non sono a conoscenza di una tale possibilità.
In realtà il procedimento è molto semplice: una volta preso atto del rifiuto, l’azienda può contattare il centro per l’impiego competente sul territorio per raccontare l’accaduto. Sarà questo a valutare come procedere: solitamente si parte dal contattare il beneficiario e fare un confronto con l’azienda, così da poter effettivamente verificare se c’è l’intenzione di rifiutare l’offerta di lavoro. Qualora invece dovesse esserci una prova scritta, ad esempio una mail o un messaggio dove si legge chiaramente che il percettore di Rdc non è intenzionato ad accettare l’offerta, allora il centro per l’impiego potrebbe procedere fin da subito a comminare la sanzione.
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Quando un’offerta di lavoro è congrua?
Non tutte le offerte di lavoro, però, sono da considerare come congrue. Nel dettaglio, non possono essere rifiutate solamente quelle che presentano i seguenti requisiti:
- retribuzione superiore di almeno il 10% rispetto al beneficio mensile massimo fruibile dalla persona sola (780 euro). Di conseguenza, lo stipendio offerto deve essere di almeno 858 euro, e in ogni caso non può essere inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi;
- il contratto può essere a tempo determinato (ma di almeno 3 mesi), indeterminato o apprendistato;
- l’orario di lavoro può essere full o part-time, ma in quest’ultimo caso non può essere inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno indicato dal contratto collettivo.
- la distanza dal luogo di lavoro deve essere di massimo 80 chilometri, o comunque deve risultare raggiungibile nel limite temporale di 100 minuti. In caso di rinnovo del beneficio, invece, sono considerate congrue anche le offerte di distanza superiore. Per i nuclei familiari dove ci sono componenti con disabilità la distanza non può superare in ogni caso i 100 chilometri, mentre laddove ci siano figli minori il limite si alza a 250 chilometri.
Qualora l’offerta soddisfi le suddette condizioni, quindi, è facoltà dell’azienda segnalare un eventuale rifiuto, così che il centro per l’impiego possa procedere all’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa che nel caso di secondo periodo di percezione, o successivi, consistono nella decadenza del reddito di cittadinanza.
Nei primi 18 mesi, invece, il reddito di cittadinanza viene tolto solamente al secondo rifiuto, mentre al primo si applica una decurtazione mensile di 5 euro per l’importo percepito.
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