Reddito di Cittadinanza, è caos sanzioni: non esiste una procedura per presentare ricorso contro l’applicazione della condizionalità.
Sanzioni Reddito di Cittadinanza: la procedura oggi utilizzata dall’INPS per penalizzare tutti quei beneficiari che non hanno rispettato gli obblighi previsti dalla normativa è poco chiara.
In particolare, oggi le sanzioni comminate dall’INPS riguardano quegli utenti che non si sono presentati agli appuntamenti fissati dal Centro per l’Impiego per la firma del Patto per il Lavoro. Ma attenzione: come fa presente Italia Oggi, la procedura adottata dall’INPS non sembrerebbe rispondere ai principi di giusto procedimento e tutelabilità delle posizioni dei cittadini davanti alle autorità amministrative o giurisdizionali.
Anche perché ad oggi non esiste la possibilità di presentare ricorso contro una sanzione che si reputa ingiusta. Una notizia che conferma quanto sul fronte del Reddito di Cittadinanza la burocrazia sia ancora molto indietro: ad una procedura poco chiara per l’applicazione delle sanzioni, infatti, si aggiungono anche i ritardi di molti Comuni sul fronte dei PUC (lavori di pubblica utilità collettiva), come pure del Ministero del Lavoro che ancora non ha approvato tutti i decreti attuativi richiesti dalla normativa.
Ma soffermiamoci sulla vicenda delle sanzioni facendo chiarezza su come ha funzionato la procedura fino ad oggi.
Sanzioni Reddito di Cittadinanza: se ne occupa Anpal o l’Inps?
Dopo mesi di attesa, finalmente da settembre 2020 è diventata operativa la procedura della condizionalità del Reddito di Cittadinanza.
In poche parole l’INPS applica una sanzione a coloro che in questi mesi sono risultati assenti alle convocazioni dei Centri per l’Impiego, come chiaramente stabilito dall’articolo 7 del decreto 4/2019 (poi convertito dalla legge 26/2019).
A tal proposito, ricordiamo che la normativa prevede le seguenti sanzioni per chi - senza giustificato motivo - non si presenta alla convocazione da parte del Centro per l’Impiego:
- la decurtazione di una mensilità alla prima assenza;
- la decurtazione di due mensilità alla seconda assenza;
- la decadenza del Reddito di Cittadinanza alla terza assenza.
E per i nuclei familiari numerosi, è possibile che la decadenza del Reddito di Cittadinanza scatti già in caso di assenza contestuale di tre beneficiari al primo appuntamento.
Come funziona la procedura per l’applicazione della sanzione?
La procedura è molto semplice: i Centri per l’Impiego convocano i beneficiari del RdC attraverso l’applicativo Agenda di MyAnpal. Il beneficiario riceve la comunicazione tramite SMS e email sui recapiti indicati al momento della domanda del RdC.
In caso di assenza all’appuntamento gli operatori dei Centri per l’Impiego applicano la condizionalità su MyAnpal, con la comunicazione della stessa che poi viene girata all’INPS che a sua volta procede con la sanzione prevista.
Sanzioni Reddito di Cittadinanza: qual è il problema?
La procedura è molto semplice, tuttavia ci sono ancora delle gravi mancanze.
Ancora oggi, infatti, i beneficiari non sanno a chi rivolgersi per contestare una sanzione ricevuta.
Nel più delle volte, l’INPS quando riceve una richiesta di chiarimento da parte dei cittadini ai quali è stata applicata una sanzione dice loro di rivolgersi ai Centri per l’Impiego, indicati come i soggetti responsabili della decurtazione. Ma in realtà non è così: come chiaramente spiegato dal comma 13 dell’articolo 7 del decreto 4/2019, i Centri per l’Impiego si limitano a comunicare all’INPS le situazioni di inadempienza.
Non è nel potere dei CPI, quindi, annullare una sanzione dopo che questa è stata comminata. Semmai i Centri per l’Impiego possono bloccare la comunicazione effettuata all’INPS, ma solamente nei pochi giorni che intercorrono tra l’assenza all’appuntamento e la ricezione della comunicazione da parte dell’Istituto.
Resta l’INPS, quindi, l’organo a cui fare riferimento per chiedere chiarimenti su una sanzione, come pure per ricorrere contro la stessa.
Sanzioni Reddito di Cittadinanza: la procedura adottata dall’INPS non tutela i cittadini
Ci sono diversi problemi, però, che caratterizzano questa procedura. Come prima cosa notiamo la mancanza di un atto con cui il beneficiario viene informato dell’avvio del procedimento a suo carico e della possibilità che il Reddito di Cittadinanza possa essere decurtato di una o due mensilità (con il rischio persino di una decadenza del beneficio).
I beneficiari, quindi, vengono a conoscenza di questo solamente una volta che la sanzione viene applicata. A tal proposito, Italia Oggi ha chiesto chiarimenti all’INPS, il quale ha risposto - tramite la Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidità Civile - che l’Istituto interviene solo per l’applicazione della sanzione.
Nella risposta ricevuta, però, viene anche confermato che “le implementazioni informatiche per la comunicazione massiva agli interessati sono state da poco ultimate e gli esiti - completi della relativa motivazione - sono già visibili in procedura dalle competenti sedi territoriali.”
I provvedimenti formali sono tuttavia in corso di definizione. Il problema è che questa risposta conferma che le sanzioni sono state applicate in assenza di un provvedimento formale, in totale contrasto con quanto previsto dalla normativa: si ricorda, infatti, che la legge 241/1990 obbliga gli enti pubblici a far coincidere l’avvio di un procedimento con una comunicazione con la quale gli interessati verranno informati di quanto sta succedendo. E per la stessa legge le amministrazioni hanno il dovere di concludere procedimenti “mediante l’adozione di un provvedimento espresso”.
Da questa mancanza ne derivano due problemi: da una parte, appunto, l’impossibilità di essere informati per tempo della possibilità che il Reddito di Cittadinanza venga decurtato, e dall’altra quella per cui i beneficiari non possono materialmente presentare ricorso, in pieno contrasto col principio di giusto procedimento e tutelabilità delle posizioni dei cittadini davanti alle autorità amministrative o giurisdizionali.
Detto questo, per chi è vittima di una sanzione non esiste un procedimento per ricorrere contro la stessa. Ad oggi, quindi, anche chi è vittima di un errore, non ha possibilità per far valere le proprie ragioni.
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