Reddito di cittadinanza: cosa succede e cosa fare se si trova un lavoro?

Antonio Cosenza

24 Settembre 2019 - 09:07

Non sempre l’inizio di una nuova attività lavorativa comporta la perdita del reddito di cittadinanza: il reddito percepito, infatti, potrebbe portare solamente ad una riduzione del beneficio.

Reddito di cittadinanza: cosa succede e cosa fare se si trova un lavoro?

Il reddito di cittadinanza si perde nel caso in cui si trovi un nuovo lavoro? È questa la domanda che molti beneficiari della misura si pongono quando si trovano di fronte ad un’offerta di lavoro.

Effettivamente il fatto che anche un solo componente del nucleo familiare beneficiario del reddito di cittadinanza possa trovare lavoro può comportare la perdita del sostegno economico.

Il reddito di cittadinanza, infatti, conta di due diverse quote: la prima è quella che integra il reddito familiare fino alla soglia di 6.000€ (moltiplicati per la scala di equivalenza), mentre la seconda va rimborsare un’eventuale costo dell’affitto o della rata del mutuo.

In caso di nuovo lavoro ci sono due possibilità: o la prima quota si riduce ma la seconda continua ad essere erogata, oppure entrambe decadono. Questo dipende dal reddito proveniente dalla nuova attività, che il titolare della carta RdC - ossia colui che ha fatto domanda del beneficio - è tenuto a dichiarare entro pochi giorni dall’inizio dell’evento.

Reddito di cittadinanza: cosa fare se un componente trova lavoro?

Prima di vedere quali sono le conseguenze per il reddito di cittadinanza è bene fare chiarezza su quali sono gli obblighi per il titolare del reddito di cittadinanza in caso di variazione della situazione lavorativa di uno dei componenti del suo nucleo familiare.

Nel dettaglio, questo ha l’obbligo di segnalare all’Inps l’avvio della nuova attività lavorativa tramite il modello SR181-Esteso che va consegnato ad un patronato entro 30 giorni dall’evento.

Modello SR181 Com-Esteso
Clicca qui per scaricare il modello SR181 per comunicare la variazione della situazione familiare e lavorativa in corso di fruizione del reddito di cittadinanza.

Nel modulo va indicato l’inizio dell’attività lavorativa, specificando se si tratta di lavoro autonomo o dipendente. Nel caso di lavoro subordinato basta inviare una sola comunicazione specificando nello stesso modello il reddito previsto per l’anno solare di avvio dell’attività. Per i redditi da lavoro autonomo, invece, la comunicazione dovrà essere rinnovata ogni trimestre indicando quanto percepito dall’attività negli ultimi tre mesi.

Ricordarsi di presentare il modello SR181 entro 30 giorni è molto importante: in caso contrario, infatti, il reddito di cittadinanza decade.

Quando il nuovo lavoro fa perdere il reddito di cittadinanza?

Cosa succede una volta inviato il modello Esteso? Semplicemente l’Inps ricalcola il beneficio, verificando che nonostante l’avvio della nuova attività lavorativa il nucleo familiare rientri ancora nei requisiti previsti dalla misura.

Nel dettaglio, l’Inps verificherà che il reddito familiare sia al di sotto della soglia dei 6.000€ (che va moltiplicata per il parametro di scala di equivalenza di riferimento): se è così allora il diritto al reddito di cittadinanza permane, ma l’importo della misura viene rimodulato.

Prendiamo come esempio una famiglia composta da due persone (che vivono in affitto) che fino al mese scorso aveva un reddito familiare pari a 0; essendo la soglia di riferimento pari a 8.400€, questi percepivano un RdC pari a 700€ mensili, ai quali se ne aggiungono altri 280,00€ a titolo di rimborso di una parte del canone di locazione.

Una volta che una di queste trova un lavoro a tempo determinato, retribuito ad 800,00€ per tre mensilità, però la prima parte della misura verrà rideterminata: nel dettaglio, essendo il reddito familiare pari a 2.400€, l’integrazione è di soli 500,00€. Resta invariata, invece, la quota relativa all’affitto, con il RdC che complessivamente scende a 780,00€ (dai 980,00€ iniziali).

Qualora invece il nuovo lavoro comportasse il superamento della suddetta soglia, ossia degli 8.400€, allora il diritto al RdC decadrebbe completamente, sia per la prima che per la seconda quota. Fino a quando il componente del nucleo sarà impegnato nell’attività lavorativa, quindi, non si potrà rifare domanda per il RdC; la richiesta potrà essere ripresentata nuovamente una volta cessata l’attività, ma solo se nel frattempo persistono gli altri requisiti previsti dalla normativa.

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