Il reddito di cittadinanza comporta l’obbligo di accettare una delle tre offerte di lavoro congrue ricevute durante l’anno. Ma quando un’offerta è “congrua”? Scopriamolo.
Il reddito di cittadinanza obbliga il beneficiario della misura ad accettare almeno una delle tre offerte di lavoro congrue ricevute nel corso dell’anno; dopo i successivi 12 mesi (ricordiamo che il reddito di cittadinanza è corrisposto per un massimo di 18 mesi, con la possibilità di rinnovo), invece, vi è l’obbligo di accettare la prima offerta di lavoro congrua.
Rispettare quest’obbligo, così come le altre regole previste dal Patto per il lavoro e per l’inclusione sociale, è molto importante dal momento che si rischia di perdere il diritto al reddito di cittadinanza.
A tal proposito è interessante capire quando un’offerta di lavoro è da considerare congrua e quindi meritevole di essere presa in considerazione dal beneficiario del reddito di cittadinanza. I chiarimenti in merito li troviamo nel decreto che introduce il reddito di cittadinanza e ne regola il funzionamento, precisamente nei commi 8 e 9 dell’articolo 4.
Reddito di cittadinanza: quando l’offerta di lavoro deve essere accettata
Come anticipato, nell’arco dei primi 12 mesi dal riconoscimento del reddito di cittadinanza, l’interessato deve accettare una delle tre offerte di lavoro presentate dal centro dell’impiego, purché ritenute congrue con il profilo dell’interessato.
Nei successivi 6 mesi, invece, non c’è alcuna possibilità di rifiuto: la prima offerta di lavoro congrua deve essere accettata pena la perdita del reddito. L’offerta, come specificato nel decreto, è congrua quando è conforme a quanto specificato nell’articolo 25 del decreto 150 del 2015.
Nel dettaglio, qui di legge che “il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alla definizione di offerta di lavoro congrua” quando questa soddisfa i seguenti principi:
- a) coerenza con le esperienze e le competenze maturate;
- b) distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;
- c) durata della disoccupazione;
- d) retribuzione superiore di almeno il 20% rispetto all’indennità percepita nell’ultimo mese precedente, da computare senza considerare l’eventuale integrazione a carico dei fondi di solidarietà.
Come avrete notato, anche la distanza dal domicilio e i tempi di trasferimento presso la sede di lavoro contribuiscono a stabilire se un’offerta di lavoro è congrua oppure no, come riassunto dalla tabella successiva.
Ricevimento dell’offerta di lavoro | Numero offerta di lavoro ricevuta | Quando l’offerta è congrua? |
Entro i primi 12 mesi | 1ᵃ | Entro i 100 km |
Entro i primi 12 mesi | 2ᵃ | Entro i 250 km |
Entro i primi 12 mesi | 3ᵃ | In tutta Italia |
Dopo i 12 mesi | 1ᵃ | Entro i 250 km |
Dopo i 12 mesi | 2ᵃ | Entro i 250 km |
Dopo i 12 mesi | 3ᵃ | In tutta Italia |
Dopo i 18 mesi (rinnovo) | 1ᵃ | In tutta Italia |
Dopo i 18 mesi (rinnovo) | 2ᵃ | In tutta Italia |
Dopo i 18 mesi (rinnovo) | 3ᵃ | In tutta Italia |
Trasferimento possibile in caso di rinnovo del reddito di cittadinanza
Come anticipato, il reddito di cittadinanza viene riconosciuto per un massimo di 18 mensilità, con la possibilità però di rinnovare il beneficio (dopo la sospensione di un mese).
Ebbene, nel decreto si legge che in caso di rinnovo, o anche in caso di terza offerta, si definiscono congrue le offerte di lavoro indipendentemente dalla sede di impiego. L’interessato, quindi, dovrebbe trasferirsi nel luogo di impiego, che ovviamente sarà nel territorio italiano.
Questa regola, però, vale solamente per quei nuclei familiari dove non sono presenti minorenni e disabili. Inoltre, in caso di trasferimento il diritto al reddito di cittadinanza non decade immediatamente poiché se ne continua a beneficiare per altri tre mesi a titolo di compensazione per le spese di trasferimento sostenute.
Iscrizione al centro per l’impiego e ricerca del lavoro
Concludiamo analizzando gli altri obblighi del beneficiario del reddito di cittadinanza il quale entro 30 giorni dal riconoscimento del contributo ha il dovere (ad eccezione di coloro che ne sono esclusi) di siglare il Patto per il lavoro con il centro per l’impiego.
Questo ente assume un ruolo fondamentale, dal momento che si occupa di favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, oltre che di effettuare un bilancio delle competenze, di orientamento e di aiuto nella ricerca di un lavoro.
Lo stesso titolare del reddito di cittadinanza, però, ha l’obbligo di attivarsi nella ricerca di un lavoro. Nel dettaglio, questo deve svolgere ricerca attiva di un lavoro (secondo le modalità che verranno definite nel Patto per il lavoro) e deve registrarsi al Sistema informativo unitario consultando quotidianamente la piattaforma di supporto per la ricerca di un lavoro.
Vi è poi l’obbligo di prendere parte a colloqui e ad eventuali prove di selezione se finalizzate all’assunzione; infine, questo deve accettare di prendere parte a corsi di formazione e di riqualificazione professionale (sempre secondo le modalità stabilite nel Patto per il lavoro).
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