Addio imminente al Reddito di cittadinanza, c’è anche la circolare Inps che lo conferma (con tanto di specifiche).
Non che ci fossero dubbi a riguardo, ma per chi sperava in un cambio d’idea da parte del governo l’ultima circolare Inps - la n. 61 del 12 luglio 2023 - rappresenta un duro colpo poiché conferma l’addio imminente al Reddito di cittadinanza per alcuni degli attuali beneficiari.
Nessun ripensamento, il governo procede spedito verso la cancellazione del Reddito di cittadinanza che verrà completata il 31 dicembre 2023, quando ci sarà il passaggio all’Assegno di inclusione (per il quale si rimanda a una circolare Inps di prossima emanazione). La tappa intermedia è quella che pone la decadenza del Reddito di cittadinanza per gli occupabili allo scadere del settimo mese di percezione (tenendo conto solamente delle mensilità pagate nel 2023).
A tal proposito, con la circolare Inps viene circoscritta perfettamente la platea di coloro che si preparano a salutare il Reddito di cittadinanza; per chi ne gode senza interruzioni almeno da gennaio 2023, infatti, la scadenza è in programma questo mese, con l’immediata decadenza del Rdc dopo il pagamento della prossima - e ultima - mensilità.
La circolare Inps sull’addio al Reddito di cittadinanza, ecco chi lo perde subito
Con la circolare n. 61 del 12 luglio 2023, l’Inps fa chiarezza sugli ultimi dubbi riguardanti l’addio al Reddito di cittadinanza.
Nel dettaglio, ricordando che la legge di Bilancio 2023 non interviene sui requisiti richiesti per poter beneficiare del Rdc ma semplicemente ne riduce la durata, l’Inps ricorda che dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 - ai sensi dell’articolo 1, comma 313, della citata legge n. 197/2022 - la misura è riconosciuta ai beneficiari nel limite massimo di 7 mensilità.
Sono esclusi da tale disposizione, continuando a percepire il Rdc per tutto il periodo in cui ne soddisfano i requisiti ma per non più di 18 mesi continuativi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, i nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità come definita dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013 (disabilità media, grave e di non autosufficienza), minorenni o persone con almeno sessant’anni di età (compresi, quindi, i percettori di Pensione di cittadinanza).
Esempi
Per capire meglio cosa succederà, nella circolare Inps vengono allegati alcuni esempi.
Pensiamo ad esempio a un nucleo in cui non ci sono i componenti che soddisfano le suddette caratteristiche e che quindi è soggetto alla decadenza del Rdc dopo 7 mesi nel 2023. Consideriamo che questo abbia percepito, fino al 31 dicembre 2022, 2 mensilità di Reddito: ebbene, dal 1° gennaio 2023 potrà percepire di ulteriori 7 mensilità e alla decadenza non potrà presentare una nuova domanda.
Prendiamo adesso un altro nucleo per il quale si applica comunque la riduzione a 7 mensilità del periodo di massima fruizione e consideriamo che al 31 dicembre 2022 questo abbia goduto già di 14 mensilità. Ebbene, dal 1° gennaio 2023 avrà potuto godere solamente di ulteriori 4 mensilità in quanto nel frattempo è scattata la scadenza delle 18 mensilità prevista dalla normativa originaria (decreto n. 4 del 2019, convertito in legge n. 26 del 2019). Tuttavia, dopo 1 mese di sospensione ne potrà presentare una nuova domanda, così che la misura possa essere riconosciuta per le ultime 3 mensilità restanti (in modo da raggiungere il limite dei 7 mesi).
Cosa succede invece a chi nel frattempo ha subito delle sospensioni temporanee della misura? Nella circolare Inps viene affrontato anche questo esempio: nel dettaglio, laddove il nucleo a cui si applica la riduzione a 7 mensilità abbia fruito fino a ottobre 2022 di 7 mensilità e la fruizione sia stata sospesa per 2 mensilità per ulteriori accertamenti, e che in caso di esito positivo i pagamenti siano ripresi da gennaio 2023, ci sarà l’accredito sia delle 2 mensilità non percepite nel 2022 che delle ulteriori 7 riconoscibili per l’anno in corso.
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