Reddito di cittadinanza: avere più di 36 mensilità è possibile anche dopo il primo rinnovo. Vediamo come secondo la normativa e INPS.
Reddito di cittadinanza: avere più di 36 mensilità di sussidio è possibile. A spiegarlo è INPS oltre alla normativa in materia. Come? Lo illustreremo nel corso della trattazione e in particolare ci soffermeremo su un aspetto fondamentale che riguarda il calcolo delle mensilità di reddito di cittadinanza in caso d’interruzione del sussidio.
Ricordiamo che il reddito di cittadinanza è scaduto per molti beneficiari lo scorso 30 settembre, perché sono terminati i primi 18 mesi di erogazione, e molti non riceveranno il pagamento del mese di ottobre.
Dal 1° ottobre tuttavia è possibile fare una nuova domanda e ottenere il reddito di cittadinanza per ulteriori 18 mesi grazie al rinnovo previsto dalla normativa in materia.
Reddito di cittadinanza: come avere più di 36 mensilità
Avere il reddito di cittadinanza per più di 36 mesi è possibile e in un certo senso ce lo spiegano la legge e l’INPS, ma andiamo per gradi.
Il reddito di cittadinanza è stato introdotto dal decreto n. 4/2019 convertito nella legge n.26/2019 che prevede che il reddito di cittadinanza possa essere erogato per un periodo continuativo non superiore ai 18 mesi.
Il reddito di cittadinanza, sempre come spiega l’articolo 3 comma 6 del decreto suddetto, può essere rinnovato, previa sospensione dell’erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo.
Pertanto la norma che disciplina il reddito di cittadinanza non prevede un limite entro il quale il reddito stesso non possa più essere richiesto, ma prevede che possa essere rinnovato l’importante è che si mantengano i requisiti previsti.
Ovviamente la possibilità di avere più di 36 mensilità del reddito di cittadinanza dipende dalla durata della misura per legge. Non solo dobbiamo anche dire che il reddito di cittadinanza dovrebbe primariamente provvedere all’occupazione dell’interessato pertanto, affinché non resti una mera misura assistenziale, sarebbe opportuno che il sussidio non durasse per un tempo indefinito.
Nel calcolo delle mensilità spettanti del reddito di cittadinanza è INPS che in un recente messaggio relativo al rinnovo spiega come si possano ottenere le mensilità, anche più di 36, dopo rinuncia, sanzione o decadenza.
Reddito di cittadinanza con revoca, decadenza o rinuncia
Il reddito di cittadinanza può raggiungere anche più di 36 mensilità in caso di revoca, decadenza o addirittura rinuncia.
In caso di revoca o decadenza del reddito di cittadinanza questo può essere richiesto nuovamente dal beneficiario originario o anche da un altro componente del nucleo familiare dopo 18 mesi dal provvedimento di revoca, periodo che viene ridotto a 6 mesi se ci sono in famiglia disabili o minori.
Come chiarisce la norma e anche il messaggio INPS la domanda di reddito di cittadinanza, se presentata e accolta dopo un provvedimento di revoca o di decadenza sanzionatoria, dà diritto alla prestazione fino a 18 mensilità, alla stregua di prima domanda. Non solo INPS chiarisce anche che nel caso in cui l’erogazione del reddito di cittadinanza si interrompa prima che vengano completati i 18 mesi, per esempio con la rinuncia, si terrà traccia dei periodi già fruiti per un periodo massimo di 5 anni dalla conclusione della misura.
Decorso tale termine, in caso di nuova richiesta, questa verrà considerata come prima domanda di reddito di cittadinanza per 18 mensilità il che prevede che si possa richiedere, e lo deduciamo per logica, poi anche il rinnovo. Nelle fattispecie che abbiamo indicato, non rientrando il computo delle mensilità precedenti nel calcolo delle mensilità successive ed essendo considerata la domanda del reddito di cittadinanza come nuova, le mensilità potrebbero essere più di 36.
Ovviamente questo avviene nel caso del mantenimento dei requisiti e nel caso in cui il reddito di cittadinanza dovesse rimanere così com’è. Il premier Conte ha già annunciato possibili modifiche in futuro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA