Reddito di emergenza: domande al via per due mensilità in più, ma non per tutti

Teresa Maddonni

10/11/2020

Reddito di emergenza: domande al via da oggi 10 novembre per le due mensilità introdotte dal decreto Ristori, ma non per tutti. Vediamo chi dovrà richiederlo.

Reddito di emergenza: domande al via per due mensilità in più, ma non per tutti

Reddito di emergenza: domande al via per le due mensilità in più (novembre e dicembre) introdotte dall’articolo 14 del decreto n.137 del 28 ottobre 2020, anche detto decreto Ristori, per affrontare le nuove misure restrittive messe in atto dal governo per l’emergenza Covid.

Per il reddito di emergenza le domande possono essere inviate da oggi 10 novembre e fino al prossimo 30 novembre.

I beneficiari, coloro che hanno i requisiti per ottenere il reddito di emergenza del decreto Ristori, hanno tempo 20 giorni per richiederlo anche in autonomia attraverso il servizio nell’area riservata di INPS.

Il reddito di emergenza, lo ricordiamo, va da un minimo di 400 euro fino a un massimo di 800 euro, 840 se presente un disabile, cifra che viene pertanto definita sulla base della composizione del nucleo familiare. Non tutti dovranno fare domanda.

Reddito di emergenza: domande al via, ma non per tutti

Al via le domande per il reddito di emergenza e in particolare per le mensilità di novembre e dicembre, ma non per tutti. Ad annunciarlo INPS nell’area riservata al servizio sul proprio sito ufficiale.

I nuovi beneficiari avranno tempo fino al 30 novembre. Le due mensilità di novembre e dicembre del decreto Ristori, che si aggiungono alle prime due introdotte dal decreto Rilancio e alla terza del decreto n.104/2020 convertito nella legge n.126/2020 del 13 ottobre, il decreto Agosto per intenderci, possono essere richieste a patto che si abbiano determinati requisiti che sono quelli generali di cui all’articolo 82 del decreto Rilancio.

Cambia solo il mese di riferimento per il reddito familiare che è quello di settembre 2020. Non tutti dovranno fare domanda, perché come precisa INPS, ai nuclei familiari beneficiari della quota di reddito di emergenza di cui all’articolo 23 del decreto Agosto (terza mensilità), è riconosciuta d’ufficio, senza necessità di presentare nuova domanda, la medesima quota per i mesi di novembre e dicembre 2020.

Ai beneficiari della terza mensilità del reddito di emergenza, a parità di requisiti, la quota di novembre e dicembre 2020 viene riconosciuta in automatico. In particolare, specifica INPS in un comunicato stampa del 9 novembre che devono presentare la domanda esclusivamente:

  • i nuclei che non hanno mai ottenuto il beneficio in precedenza (perché non hanno presentato la domanda o perché non è stato loro riconosciuto);
  • i nuclei che hanno ottenuto solo il primo reddito di emergenza del decreto Rilancio e non anche il secondo, vale a dire la terza mensilità del decreto Agosto.

Reddito di emergenza: come fare domanda

La domanda del reddito di emergenza per i mesi di novembre e dicembre del decreto Ristori può essere inoltrata da coloro che ne abbiano i requisiti utilizzando i differenti canali:

  • i centri di assistenza fiscale di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  • gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152;
  • il sito internet dell’INPS, autenticandosi con PIN, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e CIE (Carta di Identità Elettronica). Ricordiamo a tal proposito, per chi si ritrovi a fare per la prima volta la domanda del reddito di emergenza e a utilizzare i servizi online dell’Istituto, che INPS dal 1° ottobre non rilascia più il PIN.

Ricordiamo inoltre che per la domanda del reddito di emergenza deve essere presente una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE, ordinario o corrente, dove verificare il valore dell’ISEE e la composizione del nucleo familiare.

I requisiti per ottenere il reddito di emergenza sono i seguenti:

  • residenza in Italia;
  • patrimonio mobiliare, con riferimento al 2019, inferiore a 10.000 euro. Questa soglia è aumentata di ulteriori 5.000 euro per ogni componente del nucleo familiare diverso dal richiedente, fino a un massimo comunque di 20.000 euro;
  • un reddito familiare nel mese di settembre 2020 inferiore all’importo del reddito di emergenza stesso;
  • ISEE non superiore a 15.000 euro.

Il reddito di emergenza non è compatibile con altre indennità per l’emergenza Covid, e redditi da lavoro dipendente la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo.

Ancora è incompatibile con la pensione (eccezion fatta per l’assegno ordinario d’invalidità) e reddito e pensione di cittadinanza. Se nel nucleo familiare sono presenti uno o più lavoratori dipendenti beneficiari di cassa integrazione, “la verifica del requisito viene effettuata sulla base della retribuzione teorica del lavoratore, desumibile dalle denunce aziendali” specifica INPS. Per maggiori dettagli su come presentare la domanda per il reddito di emergenza rimandiamo alla guida completa di Money.it.

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