Referendum 12 giugno, cosa cambia se voto No: conseguenze per ogni quesito

Antonella Ciaccia

19/05/2022

Il dibattito politico nel Paese è piuttosto assente eppure tra meno di un mese saremo chiamati alle urne per votare i cinque quesiti referendari sulla Giustizia. Votare «NO» cosa significa?

Referendum 12 giugno, cosa cambia se voto No: conseguenze per ogni quesito

A meno di sconvolgimenti rilevanti nelle prossime settimane, sembra abbastanza improbabile che i cinque quesiti referendari, per di più così tecnici, possano portare al voto il prossimo 12 giugno la metà più uno degli italiani. C’è sempre speranza certo: in minima parte l’abbinamento con le elezioni amministrative potrebbe aiutare.

Secondo un sondaggio dell’istituto Demòpolis, realizzato a trenta giorni dal voto su un campione di 1.500 intervistati, solo il 30% degli Italiani dichiara di volersi recare al seggio. Eppure, la questione giustizia, dovrebbe di per sé attrarre l’interesse collettivo proprio perché incide su una parte viva del Paese, sulla libertà dei cittadini e sulla democrazia. Il referendum rappresenta sempre un’occasione che sarebbe irragionevole sprecare.

I cinque quesiti riguardano aspetti dell’esercizio del potere giudiziario. In particolare, l’incandidabilità per i condannati, le misure cautelari, la separazione delle carriere dei magistrati, la valutazione dei magistrati e le elezioni del Consiglio Superiore della Magistratura.

Come tutti sappiamo, nel nostro ordinamento, a parte i referendum di natura costituzionale, sono ammessi referendum solo in forma abrogativa di una legge già esistente. Tali referendum richiedono, per essere validi, che almeno la metà più uno degli aventi diritto si presentino alle urne.

All’elettore verranno consegnate le cinque schede e i quesiti chiederanno l’abrogazione di una legge o di una parte di essa. Se si vuole il cambiamento si deve votare «Sì». Se non lo si vuole si deve votare «No».

Non sarà obbligatorio votare tutti e cinque i quesiti del referendum: una persona può selezionare le schede. Questa scelta influisce sul raggiungimento del quorum che viene valutato distintamente per singolo quesito.

Come sempre accade però, i quesiti referendari sono eminentemente tecnici, e in questa guida proviamo a illustrarli spiegando quale volontà dimostreremmo se votassimo «No».

Cosa succede se voto no al primo quesito: incandidabilità dopo la condanna

Scheda di colore rosso per il referendum n. 1 che chiede «l’abrogazione del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n.190)»

Il primo quesito riguarda la questione dell’incandidabilità dopo la condanna per le cariche pubbliche. Attualmente vige il divieto, istituito dalla Legge Severino e dal successivo decreto legislativo 235/2012, per tutti coloro che siano stati condannati in via definitiva per reati non colposi, di candidarsi a ricoprire cariche pubbliche per un periodo di tempo legato alla durata della pena e comunque mai inferiore a sei anni.

Il quesito propone di abrogare questo divieto, consentendo ai condannati per reati non colposi di candidarsi o restare in carica se già eletti a meno che il giudice non abbia esplicitamente disposto l’interdizione dai pubblici uffici.

Chi vota no sceglie di mantenere questa legge e dunque, in caso di condanna saranno incandidabili, ineleggibili con decadenza automatica tutti i parlamentari, i rappresentanti di governo, i consiglieri regionali, i sindaci e gli amministratori locali.

Ricordiamo che la legge ha valore retroattivo e prevede, anche a nomina avvenuta regolarmente, la sospensione di una carica comunale, regionale e parlamentare se la condanna avviene dopo la nomina del soggetto in questione. Chi sostiene il NO esprime disappunto per la totalizzante abrogazione della legge e dell’intera disciplina.

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Cosa succede se voto no al secondo quesito: limitazione delle misure cautelari

Scheda di colore arancione per il referendum n. 2 riguardante le limitazione delle misure cautelari. Viene richiesta «l’abrogazione dell’ultimo inciso dell’art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale.»

Il secondo quesito del referendum tocca un tema delicato, quello della custodia cautelare, disciplinato dal Codice di Procedura Penale. Esso punta a limitare i casi in cui è possibile disporre la custodia cautelare, cioè la detenzione degli indagati o impuntati prima della sentenza definitiva.

Viene chiesto di abrogare la motivazione della «possibile reiterazione del reato» dai motivi per cui i giudici possono disporre la custodia cautelare in carcere o i domiciliari per una persona durante le indagini e quindi prima del processo.

Chi vota no sceglie di mantenere tutti i reati per cui è consentito oggi il ricorso alle misure cautelari in carcere; c’è da dire che i sostenitori del NO ritengono che tale quesito, riferito a tutte le misure sia coercitive che interdittive sia ingannevole.

Esclusi i delitti di mafia e quelli commessi con l’uso delle armi, l’effetto sarebbe quello di impedire la custodia cautelare non solo per chi ha commesso reati gravi, ma anche l’allontanamento dalla casa familiare del coniuge violento o il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona vittima di atti persecutori.

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Cosa succede se voto no al terzo quesito: separazione delle carriere per i magistrati

Scheda di colore giallo per il referendum n. 3: si richiede «l’abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati.»

Il terzo quesito è a prima vista il più lungo in assoluto, dunque quello che potrebbe creare affanno agli elettori più impressionabili una volta nella cabina elettorale. Non spaventatevi: in sostanza si tratta di un intervento abrogativo di quelle norme che attualmente consentono il passaggio nella carriera dei magistrati dalle funzioni giudicanti (giudice) a quelle requirenti (pubblico ministero) e viceversa.

Il quesito del referendum chiede lo stop delle cosiddette “porte girevoli”, impedendo al magistrato di passare dal ruolo di giudice a quello di Pubblico Ministero durante la sua carriera e punta a rendere definitiva la scelta, all’inizio della professione, di una o dell’altra funzione.

Se al referendum vinceranno i no, il magistrato continuerà a non dover scegliere se vuole essere pubblico ministero o giudice e potrà continuare a cambiare le sue funzioni, cosa che a oggi avviene con il limite di quattro volte, se ne sussistono le condizioni.

Secondo i sostenitori del NO il quesito sulla divisione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici avrebbe l’unico effetto di allontanare il pubblico ministero dalla cultura della giurisdizione, schiacciandolo su un’attività di polizia.

Segnaliamo inoltre che su questo tema, la riforma Cartabia, al momento licenziata alla Camera e passata all’esame del Senato, riduce i passaggi: se oggi sono ammessi quattro spostamenti tra funzione giudicante e requirente nel corso della carriera, con la riforma Cartabia si riducerebbero a uno.

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Cosa succede se voto no al quarto quesito: valutazione dei Consigli Giudiziari sui magistrati

Scheda di colore grigio per il referendum n. 4. Viene chiesta «l’abrogazione di alcune norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte.»

Il quarto quesito referendario chiede, se approvato, di abrogare le limitazioni alle competenze dei “membri laici” - cioè non magistrati, ma avvocati e professori Universitari - all’interno del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei Consigli giudiziari, consentendo loro di prendere parte interamente alle deliberazioni, incluse quelle sulla valutazione dei magistrati e della loro professionalità.

Chi vota no a questo quesito si oppone all’ingresso di avvocati e professori alle valutazioni ai magistrati. I sostenitori del «NO» ritengono che la partecipazione dei membri laici alla redazione delle «pagelle» dei magistrati siano del tutto irrilevanti ai fini di un migliore funzionamento della giustizia per i cittadini.

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Cosa succede se voto no al quinto quesito: elezioni del Consiglio Superiore della Magistratura

Scheda di colore verde per il referendum n. 5: viene richiesta «l’abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura».

Per l’ ultimo tema sul tavolo, si vanno a toccare le cosiddette «correnti» che dividono il Consiglio Superiore della Magistratura, massimo organo del potere giudiziario italiano, presieduto di diritto dal Presidente della Repubblica.

Le modalità di elezione dei componenti togati del Csm sono da anni argomento di duro dibattito politico e accademico. Infatti, il sistema con cui vengono candidati i magistrati è stato bersagliato dalle critiche per il ruolo che in esso possono assumere le cosiddette correnti politiche. D’altra parte la magistratura e la politica sono due mondi distinti. Si tratta di poteri che, Costituzione alla mano, dovrebbero vivere separati.

Il referendum propone, di eliminare l’obbligo, per i magistrati che si candidino al Csm, di presentare un numero minimo di firme a sostegno della propria candidatura. A oggi si chiede la raccolta da 25 a 50 firme per presentare la propria candidatura. Senza questo obbligo, qualsiasi magistrato potrebbe candidarsi anche se privo del sostegno dei colleghi.

Chi vota no sceglie di mantenere in vigore il sistema attuale; c’è da segnalare che il tema caldo di questo quesito è già interno alla proposta della «Riforma Cartabia» che, come precedentemente detto è stata licenziata alla Camera e di cui si attende esito al Senato.

Tale riforma non prevede la raccolta firme: si introducono candidature individuali e un sistema misto proporzionale maggioritario. Il ministro competente Cartabia difatti, ha sempre fatto riferimento a un obiettivo più modesto rispetto alla eliminazione delle correnti, e cioè la riduzione dell’influenza delle stesse.

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