Regime impatriati iscritti, come funziona il prolungamento

Caterina Gastaldi

14/06/2022

Come funziona il prolungamento del regime impatriati e chi può utilizzarlo? Ecco cosa c’è da sapere.

Regime impatriati iscritti, come funziona il prolungamento

Le regole riguardanti il regime impatriati si sono spesso trovare di fronte a diverse modifiche, situazione che si può riscontrare anche quando si tratta delle richieste di prolungamento; per esempio in relazione alla possibilità di prolungamento del regime impatriati dei cittadini del Regno Unito, alle modalità di rinnovo, o riguardo ai requisiti richiesti per i cittadini europei, italiani, o extraeuropei per il prolungamento del regime.

L’Agenzia delle Entrate ha risolto, attraverso due interpelli, alcuni di questi quesiti. Vediamo quindi chi ha accesso al rinnovo del regime impatriati e rientro di cervelli, in quali modalità e quali sono le regole e i requisiti da rispettare.

Quali sono i requisiti per la proroga

Coloro che hanno usufruito del regime impatriati hanno la possibilità di rinnovare il beneficio fiscale per altri cinque periodi d’imposta, con tassazione nella misura del 50 per cento del reddito imponibile, se vengono rispettati determinati requisiti, ovvero:

  • la presenza di almeno un figlio minorenne a carico, anche in preaffido adottivo;
  • l’acquisto di un immobile di tipo residenziale, in Italia, da parte del lavoratore stesso. In questo caso l’acquisto può anche essere stato effettuato dal coniuge, dai figli, o dal convivente, anche in comproprietà, e deve essere avvenuto successivamente al trasferimento in Italia, o nei dodici mesi precedenti;
  • inoltre, nel caso in cui si abbiano almeno tre figli a carico, ci si troverà di fronte alla possibilità in cui la percentuale della tassazione diventi del 10%.

Questa possibilità è disponibile anche per i docenti o ricercatori, che possono salire dai sei a otto anni nel caso in cui si fosse acquistato un immobile o si avesse un figlio a carico, e possono arrivare fino a tredici quando i minori sono due o più.

Ovviamente per poter continuare a beneficiare anche della proroga è necessario continuare a vivere su territorio Italiano. Tuttavia, se le regole per poter prorogare il beneficio sembrano chiare, ci si può ritrovare in situazioni di dubbio al riguardo.

I cittadini non iscritti all’Aire possono prolungare il regime?

Altri requisiti necessari per poter usufruire della proroga sono:

  • aver acquisito la residenza fiscale in Italia prima della data del 30 aprile 2019;
  • beneficiare del regime impatriati alla data del 31 dicembre 2019.

In un quesito posto all’Agenzia delle Entrate, che ha ricevuto risposta nell’interpello 321 del 3 giugno 2022, l’Istante è una donna serba avente doppia cittadinanza, che ha presentato nel 2016 richiesta del permesso di soggiorno e, sempre lo stesso anno, quella di iscrizione all’Anagrafe della popolazione residente.

Nel 2018 ha prestato giuramento presso l’Ambasciata italiana di Belgrado, dove aveva presentato la domanda di cittadinanza. Dal 2017 ha usufruito del regime dei lavoratori impatriati, per anche i cinque anni successivi. Rientrando quindi nei diversi requisiti ha chiesto se potesse usufruire della possibilità di prolungamento, ed essendo ora anche cittadina italiana (e quindi europea).

La risposta del Fisco in questo caso è stata negativa, poiché per poter prolungare il vantaggio è necessario essere iscritti all’Aire prima del trasferimento. Infatti l’iscrizione all’Aire è un prolungamento essenziale per beneficiare per più tempo del regime agevolativo rispetto al periodo ordinariamente previsto.

In particolare la legge di bilancio 2021 ha esteso il prolungamento di cinque anni a quei contribuenti iscritti all’Aire o cittadini Ue che avevano trasferito la residenza prima del 2020 e che risultavano già beneficiari del regime in data 31 dicembre 2019.

Un cittadino UK può prolungare il regime?

Con la risposta all’interpello n. 172 del 6 aprile 2022 l’Agenzia delle Entrate si è espressa riguardo a questo quesito. Un cittadino del Regno Unito, e quindi con cittadinanza britannica, potrebbe esercitare l’opzione di prolungamento del regime?

Nel caso specifico si tratta di un cittadino britannico residente in Italia dal 2016, in possesso dei requisiti necessari per poter estendere il regime impatriati, e che nel 2020 aveva fatto richiesta per poter diventare cittadino italiano.

La domanda dell’Istante riguardava proprio la presenza di questi requisiti, poiché nel 2021, ovvero la data da cui è possibile estendere l’agevolazione, era ancora cittadino britannico. In base all’accordo
brexit, entrato in vigore a partire dal 1° febbraio 2020, è vietato discriminare i cittadini del Regno Unito sulla base della loro cittadinanza e andare così a negare i vantaggi fiscali concessi agli altri lavoratori comunitari.

La conclusione del fisco ha confermato quindi che l’Istante in questione può esercitare l’opzione per un ulteriore quinquennio.

Regime speciale per lavoratori impatriati - esercizio opzione per ulteriorequinquennio italiani non iscritti all’Aire
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Chi è escluso dalla proroga

La lista di coloro che sono esclusi dalla proroga è la seguente quindi:

  • coloro che non sono non iscritti all’Aire;
  • beneficiari del regime speciale per i lavoratori impatriati, se cittadini extra-comunitari;
  • gli sportivi professionisti;
  • i soggetti che hanno trasferito la residenza fiscale dopo il 30 aprile 2019.
    Questi soggetti sono infatti esclusi, anche se rientrano nei requisiti necessari per richiedere la proroga.

Come si fa a prorogare il regime impatriati

Chi rientra nei requisiti necessari per poter usufruire del prolungamento può esercitare tale opzione a seguito di un versamento di un importo del 10 o del 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione.

È importante ricordare che il versamento dell’importo è da effettuarsi entro 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione, mentre per coloro per cui il periodo si è concluso entro il 31 dicembre 2021 il versamento deve essere fatto entro 180 giorni dalla pubblicazione del provvedimento del 31 marzo 2022.

Il versamento deve avvenire utilizzando il modelli F24 Elide utilizzando i seguenti codici:

  • Per la denominazione “Docenti e ricercatori - importo dovuto (10 per cento) per l’esercizio dell’opzione di cui all’art. 5, co. 5-ter, lett. a), del dl n. 34 del 2019”, il codice 1880;
  • per l’altra denominazione, ovvero “Docenti e ricercatori - importo dovuto (5 per cento) per l’esercizio dell’opzione di cui all’art. 5, co. 5-ter, lett. b), del dl n. 34 del 2019”, il codice da utilizzare è il 1881.
RISOLUZIONE N. 24/E
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