Tanti conducenti si dimenticano della regola dei tre metri nel parcheggio, ma rischiano una multa severa. Ecco di cosa si tratta.
I parcheggi sono spesso un problema per gli automobilisti. Trovare un posto è spesso complicato, tanto che diversi conducenti ignorano deliberatamente il Codice della strada pur di fermare l’auto e recarsi nel luogo prestabilito. Spesso e volentieri alcune regole vengono proprio dimenticate, finché non si ricevono spiacevoli sorprese. Trovare uno spazio idoneo alle misure del veicolo non è tutto, bisogna rispettare la normativa sulla circolazione stradale, anche in merito alle distanze, tra le regole più infrante (e non soltanto in Italia). In particolare, quella dei 3 metri nel parcheggio. Rinfreschiamoci la memoria.
La regola dei 3 metri nel parcheggio
Quando ci sono delle strisce che delimitano gli stalli adibiti al parcheggio (di norma bianche, blu o gialle a seconda delle caratteristiche) è relativamente facile non commettere infrazioni. Basta accertarsi che il veicolo posteggiato sia dentro lo spazio delimitato dalle strisce. In particolare tutte le ruote devono essere all’interno, pena una sanzione amministrativa da 42 a 173 euro, come previsto dall’articolo 157 del Codice della strada.
Quando non c’è la segnaletica orizzontale le cose si fanno più complicate. Intanto bisogna accertarsi che il parcheggio sia consentito, ma anche di rispettare le regole sulle distanze, tra cui quella dei 3 metri. Procediamo con ordine. In assenza di strisce bianche (o di altro colore) è comunque possibile parcheggiare un veicolo parallelamente al senso di marcia (quindi niente parcheggi a spina di pesce o “a T”). Il parcheggio resta però vietato:
- in presenza di un cartello con divieto di sosta;
- in prossimità di dossi e curve;
- in prossimità e in corrispondenza della fine del marciapiede;
- in prossimità e in corrispondenza dei semafori;
- vicino ai passaggi a livello;
- sui binari di tram e ferrovie;
- in galleria;
- sulle strade urbane di scorrimento;
- in prossimità delle aree di intersezione fuori dai centri urbani;
- sulle piste ciclabili;
- sullo sbocco dei passi carrabili;
- sulle banchine.
Appurato che il parcheggio sia consentito bisogna quindi preoccuparsi di rispettare le distanze di sicurezza, determinate sempre dall’articolo 157 del Codice della strada. Nelle strade urbane a senso unico di marcia è possibile sostare anche sul margine sinistro della carreggiata, lasciando però uno spazio di almeno 3 metri di larghezza per consentire il transito di una fila di veicoli. Naturalmente ai conducenti non è richiesto di utilizzare strumenti di precisione per misurare l’asfalto libero, ma devono assicurarsi che i veicoli riescano a transitare comodamente.
Al di fuori di questa ipotesi, i veicoli devono essere parcheggiati il più vicino possibile al margine destro della carreggiata. In ogni caso le ruote non devono trovarsi sul marciapiede. In assenza di marciapiede bisogna comunque lasciare uno spazio di circa 1 metro di larghezza per il passaggio dei pedoni. Come anticipato, chi non rispetta questa regole rischia una multa da 42 a 173 euro.
Questo genere di violazioni è spesso causa di multe, di cui peraltro tanti conducenti faticano a comprendere la causa. C’è però un’altra situazione legata ai parcheggi che mette in difficoltà molti guidatori, in particolare per quanto riguarda le distanze dagli altri veicoli. In questo caso è più complesso capire come destreggiarsi, in quanto il Codice della strada non prevede delle misure specifiche. In linea generale, bisogna impedire che il proprio veicolo sia d’intralcio o pericolo per altre persone. Questo è quanto stabilisce la citata norma del Codice della strada, ma in alcune ipotesi la questione si complica ulteriormente.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, parcheggiare troppo vicino a un’altra auto può integrare il reato di violenza privata, per esempio quando i veicoli sono affiancati tanto che l’altro conducente non può aprire la portiera e uscire dal veicolo. È importante tenere conto anche del possibile intralcio per le auto o per i pedoni, visto che l’articolo 157 del Codice stradale prevede anche:
È fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada.
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