Rendite Inail, ufficiali gli aumenti: i nuovi importi degli assegni per infortuni e malattie professionali

Simone Micocci

21 Agosto 2023 - 15:34

Anche le rendite Inail - e le altre prestazioni riconosciute a seguito di infortuni o malattia professionale - sono soggette a rivalutazione annua. Ecco i nuovi importi in vigore da luglio 2023.

Rendite Inail, ufficiali gli aumenti: i nuovi importi degli assegni per infortuni e malattie professionali

Effetto inflazione anche sulle rendite Inail: il ministero del Lavoro ha appena approvato le delibere Inail n. 88 e 89 del 2023 che adeguando gli importi delle prestazioni riconosciuti a seguito di infortuni o malattie professionali al costo della vita, in particolare al tasso medio d’inflazione rilevato nel 2023 pari all’8,1%.

Aumentano quindi le rendite Inail riconosciute nei settori industria (che comprende anche quello marittimo), agricoltura e medici radiologi, come l’Inail ufficializzerà con una circolare di prossima emanazione (e solo allora verranno applicati i nuovi importi).

Nell’attesa che l’adeguamento si concretizzi, facciamo chiarezza su quelli che sono i nuovi importi delle prestazioni riconosciute a seguito di infortuni e malattie professionali nel periodo che va da luglio 2023 (e per questo ne bisognerà riconoscere anche gli arretrati) a giugno 2024.

Le rendite Inail aggiornate

La prima conseguenza della rivalutazione - che ha comportato cambiamenti anche ad altre misure, come pensioni, assegno unico e indennità di disoccupazione - la troviamo nella retribuzione media giornaliera utilizzata per il calcolo del massimale e del minimale che passa da 84,67 a 91,53 euro.

Quindi, per il calcolo delle rendite si oscillerà tra un minimale di 19.221,30 e un massimale di 35.696,70 euro (anziché tra 17.780,70 e 33.021,30 euro com’è stato fino al 30 giugno scorso).

Per quanto riguarda il settore marittimo, invece, il massimale sale rispettivamente a:

  • 51.403,25 euro per comandanti e capi macchinisti;
  • 43.549,97 euro per i primi ufficiali di coperta e di macchina
  • 39.623,34 euro per gli altri ufficiali.

Ma la rivalutazione avrà conseguenze anche su altre prestazioni; vediamo i nuovi importi aggiornati.

Assegno continuativo mensile

Novità anche per l’assegno continuativo mensile che spetta ai superstiti del titolare di rendita Inail esclusivamente per infortuni o malattie professionali che soddisfano determinate condizioni:

  • si sono verificati (o sono state denunciate nel caso delle malattie professionali) entro il 31 dicembre 2006 e hanno comportato un’inabilità permanente non inferiore al 65%;
  • riguardano un periodo successivo e hanno comportato un grado di menomazione non inferiore al 48%.

Da luglio 2023 a giugno 2024 l’importo effettivo dell’assegno mensile oscilla:

  • nel settore dell’industria tra i 355,14 e i 2.059,02 euro;
  • nel settore agricolo, invece, tra i 444,83 e i 2.143,55 euro.

Ricordiamo che, al pari della pensione di reversibilità, l’assegno continuativo mensile spetta in misura percentuale a seconda di quelli che sono i beneficiari. Ne spetta un 50% al coniuge, il 20% a ciascun figlio minorenne (o fino a 26 anni se studenti) oppure il 40% se orfano di entrambi i genitori o il 50% se inabile.

Come sostengo per le spese sostenute dai familiari in occasione della morte di quei lavoratori deceduti a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, invece, c’è l’assegno una tantum il cui importo sale da 10.742,76 a 11.612,92 euro.

Le altre prestazioni, i nuovi importi

E ancora, aumenta da 585,51 a 632,94 euro l’assegno per assistenza personale continuativa, ossia quella prestazione che spetta come
integrazione della rendita Inail a quelle persone che a causa della propria condizione patologica hanno necessità di un’assistenza personale e continuativa. Una sorta di indennità di accompagnamento riconosciuta dall’Inps.

Infine c’è l’assegno d’incollocabilità, prestazione che spetta ai soggetti che a causa di un infortunio o di una malattia professionale hanno subito una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 34% tale da impedire tanto lo svolgimento di un’attività lavorativa quanto dell’assunzione obbligatoria riconosciuta ai sensi della legge n. 68 del 1999: in tal caso l’importo passa da 268,37 a 290,11 euro.

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