Fondo perduto, rischio restituzione fino al 2029: i tempi lunghi dell’Agenzia delle Entrate

Rosaria Imparato

07/04/2021

Restituzione contributi a fondo perduto fino al 31 dicembre 2029: l’Agenzia delle Entrate ha otto anni di tempo per effettuare i controlli sui finanziamenti del DL Sostegni, così come per quelli dei precedenti decreti Rilancio e Ristori.

Fondo perduto, rischio restituzione fino al 2029: i tempi lunghi dell’Agenzia delle Entrate

Contributo a fondo perduto non spettante, la comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate per la restituzione può arrivare fino al 31 dicembre 2029.

I tempi del Fisco sono lunghi, anche e soprattutto quando si tratta di recupero delle somme indebitamente percepite. La normativa del DL Sostegni in merito alle tempistiche per il recupero dei contributi a fondo perduto si “appoggia” a quanto stabilito dal decreto Rilancio: l’Agenzia delle Entrate quindi ha otto anni per effettuare i controlli e procedere con le eventuali azioni di recupero.

Non solo: in caso di contributo in parte o in tutto non spettante, si dovranno anche pagare le sanzioni e gli interessi.

Fondo perduto, rischio restituzione fino al 2029: i tempi lunghi dell’Agenzia delle Entrate

In caso di contributo a fondo perduto non spettante, il contribuente potrebbe ricevere la comunicazione dall’Agenzia delle Entrate per il recupero delle somme fino al 31 dicembre 2029.

Il DL Sostegni si rifà infatti al DL 34/2020, il cosiddetto decreto Rilancio, al cui articolo 25 dal comma 9 al comma 14 viene disciplinata la modalità di recupero del contributo non spettante.

I tempi di recupero quindi seguono le regole stabilite per i precedenti finanziamenti: il recupero può avvenire entro l’ottavo anno successivo all’erogazione, quindi entro il 31 dicembre 2029.

Ricordiamo che le partite IVA in possesso dei requisiti possono fare domanda per il contributo a fondo perduto del DL Sostegni fino al 28 maggio 2021.

La restituzione delle somme indebitamente percepite avviene maggiorata di sanzioni e interessi.

Fondo perduto, restituzione fino al 2029: le sanzioni

Qualora il contributo ricevuto dovesse risultare in parte o in tutto non spettante, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero delle somme maggiorate di interessi del 4% annuo e dalle sanzioni, che vanno dal 100 al 200% dell’importo erogato.

Nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l’articolo 316-ter del codice penale, che prevede la reclusione da sei mesi a tre anni, nei confronti di chi consegue indebitamente, per sé o per gli altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Inoltre, si decade dalla possibilità di accedere alla definizione agevolata.

Dipende tutto dai controlli dell’Agenzia delle Entrate effettuati dopo l’erogazione del contributo, che si concentreranno:

In base all’esito di queste verifiche e al riscontro di determinati comportamenti sospetti, l’Agenzia delle Entrate invia una comunicazione alla Guardia di Finanza per le attività di polizia economica-finanziaria.

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