Fondo perduto DL Sostegni non spettante: come restituirlo e sanzioni

Rosaria Imparato

25/03/2021

Restituzione contributo a fondo perduto non spettante, come funziona? Bisogna presentare un’istanza di rinuncia compilando lo stesso modulo usato per la domanda. Le sanzioni non vengono applicate se il contributo non è stato erogato, in caso contrario si rischia fino a tre anni di reclusione.

Fondo perduto DL Sostegni non spettante: come restituirlo e sanzioni

Contributo a fondo perduto non spettante, come restituirlo? Le istruzioni in merito alla restituzione del finanziamento a fondo perduto del DL Sostegni si trovano nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 23 marzo 2021.

Nel suddetto provvedimento l’Amministrazione Finanziaria spiega le modalità di presentazione della domanda per ottenere il contributo a fondo perduto.

Ma cosa fare in caso tale contributo venga erogato (in modo diretto sul conto corrente o sotto forma di credito d’imposta) e poi il richiedente si rende conto di non averne diritto? E quali sono le sanzioni a cui si va incontro? Vediamo come si presenta un’istanza di rinuncia e quali sono le conseguenze.

Restituzione fondo perduto DL Sostegni non spettante: l’istanza di rinuncia

Istruzioni e indicazioni su come restituire il contributo a fondo perduto non spettante si trovano nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 23 marzo.

Le domande per il contributo a fondo perduto si potranno fare dal 30 marzo fino al 28 maggio. La distinzione fondamentale da fare per quanto riguarda la restituzione del fondo perduto non spettante è se il contributo è stato già erogato.

L’avvenuta erogazione del contributo cambia le carte in tavola, e quindi il modo di procedere del contribuente, e anche l’applicazione (o meno) delle sanzioni.

Se il richiedente, per qualsiasi motivo, vuole rinunciare al contributo richiesto, può presentare un’istanza di rinuncia utilizzando lo stesso modello usato per la domanda, ma barrando la casella relativa alla rinuncia.

Vanno compilati solo i campi del codice fiscale del soggetto richiedente e dell’eventuale legale rappresentante (ed eventualmente i campi relativi all’intermediario delegato).

La rinuncia riguarda sempre il totale del contributo e può essere trasmessa anche oltre il termine per la presentazione dell’istanza (cioè il 28 maggio).

Restituzione contributo a fondo perduto non spettante dopo l’erogazione: le sanzioni

Cosa succede invece in caso di erogazione già avvenuta del contributo? Due le strade possibili: la prima prevede che il richiedente regolarizzi in modo spontaneo la propria situazione.

Il contribuente quindi trasmetterà un’istanza di rinuncia, che comporta anche la restituzione del contributo e i relativi interessi, maggiorato anche con le sanzioni.

I versamenti dovranno essere effettuati mediante modello F24 con specifici codici tributo e indicazioni forniti con apposita risoluzione.

L’altro caso prevede invece che sia l’Agenzia delle Entrate, dopo i relativi controlli, ad accorgersi che il contributo erogato non spettava al contribuente. L’Agenzia a questo punto procede con le attività di recupero irrogando anche le relative sanzioni.

Contributo a fondo perduto non spettante: le sanzioni

In cosa consistono le sanzioni irrogate dall’Agenzia delle Entrate? Da istruzioni contenute nel provvedimento, l’Agenzia delle Entrate applica le sanzioni previste dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e gli interessi dovuti ai sensi dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

In pratica l’Agenzia delle Entrate provvederà al recupero delle somme non spettanti, maggiorate dalle sanzioni (dal 100 al 200% dell’importo erogato e non spettante) e gli interessi del 4% annuo.

Nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l’articolo 316-ter del codice penale, che prevede la reclusione da sei mesi a tre anni, nei confronti di chi consegue indebitamente, per sé o per gli altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

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