Riforma del fallimento, cosa cambia: il testo completo

Isabella Policarpio

20/03/2019

La riforma del fallimento prevede modifiche consistenti della disciplina della crisi d’impresa e del’insolvenza. I dettagli della legge n. 14 del 12 gennaio 2019.

Riforma del fallimento, cosa cambia: il testo completo

La riforma del fallimento è in atto. Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, contenuto nel D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (G.U. n. 38 del 14-2-2019 - Suppl. Ordinario n. 6), prevede l’organica riscrittura delle procedure fallimentari.

Con la riforma viene completamente riscritta la Legge fallimentare del 1942 e scompare anche il termine “fallimento” che viene sostituito con la “liquidazione giudiziale”. Significa che le aziende e gli imprenditori non saranno più definiti dei “falliti” ma semplicemente attraverseranno dei periodi di crisi più o meno lunghi e più o meno irreversibili.

Le linee della riforma erano state fissate dalla legge delega n. 155 del 19 ottobre 2017 ed ora si appresta a diventare realtà con l’approvazione in Parlamento.

L’obiettivo della riforma è creare le condizioni affinché l’imprenditore avvii le procedure di ristrutturazione preventivamente e quindi evitare che la crisi diventi irreversibile. In più si propone di emanare norme sistematiche che rendano più semplici le regole processuali, riducendo le incertezze interpretative ed applicative.

Le novità della riforma del fallimento

La riforma del fallimento vagliata dal Governo ha l’obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali in maniera tale da consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese e salvaguardare la capacità imprenditoriale.

Le novità principali sono:

  • si sostituisce il termine “fallimento” con l’espressione “liquidazione giudiziale” in conformità a quanto avviene in altri Paesi europei (come in Francia e in Spagna ad esempio) per evitare il discredito sociale e personale che si accompagna alla parola “fallito”;
  • si dà priorità di trattazione alle proposte che assicurano la continuità aziendale;
  • si uniforma e si semplifica la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale;
  • si prevede la riduzione della durata e dei costi delle procedure concorsuali;
  • si istituisce presso il Ministero della Giustizia un albo dei soggetti destinati a svolgere, su incarico del tribunale, funzioni di gestione o di controllo delle procedure concorsuali, con l’indicazione dei requisiti di professionalità esperienza e indipendenza necessari all’iscrizione;
  • si armonizzano le procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro con forme di tutela dell’occupazione e del reddito di lavoratori.

Oltre a ciò la riforma si propone di creare le condizioni affinché l’imprenditore avvii le procedure di ristrutturazione preventivamente, quindi prima che la crisi diventi irreversibile, attraverso un sistema di allerta.

Quando un’azienda è in crisi?

L’articolo della 13 della riforma individua gli indicatori del dissesto finanziario, patrimoniale e reddituale che devono fungere da “campanello d’allarme”. Essi sono:

  • il ritardo nei pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti;
  • il ritardo nei pagamenti dei fornitori;
  • il superamento degli indici di bilancio, così come previsti ed elaborati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti.

Istituzione di un nuovo albo professionale

La riforma inoltre istituisce presso il Ministero della Giustizia un albo dei soggetti destinati a svolgere le funzioni di gestione o di controllo nell’ambito dell’espletamento delle procedure concorsuali, e ne indica i requisiti di professionalità, di esperienza e indipendenza necessari all’iscrizione.

L’iscrizione all’albo è a pagamento e richiede il rispetto del requisito di onorabilità e l’obbligo di formazione e di aggiornamento biennale.

Possono ricoprire l’incarico di gestione e controllo delle procedure concorsuali avvocati, commercialisti, esperti contabili (anche in forma associata) ed anche coloro che hanno ricoperto ruoli di amministrazione, controllo e direzione all’interno delle società.

La nomina del soggetto competente spetta sempre al giudice.

Quali sono i vantaggi per l’imprenditore?

Il testo della riforma prevede dei benefici penali in caso di bancarotta, sia semplice che fraudolenta, se l’imprenditore si attiva prontamente a segnalare la crisi aziendale.

Infatti, secondo l’articolo 324 della riforma, le disposizioni sul reato di bancarotta non si applicano alle operazioni compiute in esecuzione di concordato preventivo o altri accordi di ristrutturazione dei debiti.

In sostanza l’imprenditore beneficia di una causa di non punibilità se presenta tempestivamente l’istanza per accedere alle procedure per scongiurare la crisi, ma solo per danni di piccola entità.

In questo modo il legislatore riduce sensibilmente la pressione penale per eventi di modesta entità e rilevanza sempre nell’ottica di favorire la ripresa dell’attività imprenditoriale.

Nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
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